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Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE)

Aggiornato il 27/01/2015 - Letto 1139 volte

Descrizione

L'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) è un sistema per misurare la situazione economica della persona che chiede di accedere a prestazioni sociali agevolate, cioè servizi o aiuti economici rivolti a situazioni di bisogno o necessità.

L'articolo 5 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, (nota come manovra Salva-Italia) ha previsto una revisione della norma sull'ISEE (disciplinata dal Decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998) sia rispetto alle modalità di determinazione, sia ai campi di applicazione dell'ISEE.

Il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 159 del 5 dicembre 2013 è il riferimento normativo che fissa nel dettaglio i nuovi criteri congruenti dell'ISEE e il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 ha disposto le caratteristiche e le istruzioni per la redazioni del modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), cioè il modello su cui vengono inseriti i dati per il calcolo dell'ISEE.

Dal 17 dicembre 2014, le DSU possono essere rilasciate solo con i nuovi criteri. Conseguentemente anche le prestazioni sociali agevolate richieste a partire da quella data sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del DPCM n. 159/2013.

Sempre a partire dal 17 dicembre 2014, gli Enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate (Comuni, Università e così via) emanano gli atti necessari all'erogazione stessa delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del DPCM n. 159/2013. Questo significa che devono fissare le nuove soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate di loro competenza ed eventuali criteri aggiuntivi.


Le componenti dell'ISEE

L'ISEE è composto da tre elementi costitutivi:


Le franchigie

Dalla somma dei redditi e delle somme percepite, sono ammesse alcune franchigie:

  • per chi vive in affitto il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione per un ammontare massimo di Euro 7.000 incrementato di 500 Euro per ogni figlio convivente successivo al secondo;
  • per chi risiede in abitazione di proprietà sono previste franchigie e detrazioni ma che incidono sull'indicatore patrimoniale e non su quello reddituale;
  • fino a 3.000 Euro per redditi da lavoro o assimilati, pari al 20% dei redditi stessi; in alternativa fino 1000 euro sui redditi da pensione (comprese le prestazioni assistenziali), pari al 20% dei redditi o prestazioni stesse.

Dalla somma di tutti i redditi, nel caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, sono previste specifiche detrazioni. La diversificazione viene attribuita sulla base di un criterio che è quello dell'età e della "gravità" (vedi scheda specifica) attribuita sulla base degli accertamenti sanitari della persona:

  • persone con disabilità con «gravità media»: una franchigia pari ad 4.000 Euro, incrementata a 5.500 Euro se persone minorenni;
  • persone con disabilità con «gravità grave»: una franchigia pari a 5.500 Euro, incrementata a 7.500 Euro se persone minorenni;
  • persone con disabilità «non autosufficienti»: una franchigia pari a 7.000 Euro, incrementate a 9.500 Euro se persone minorenni.

La franchigia vale per ogni persona con disabilità presente nel nucleo familiare.

Dalla somma dei redditi, inoltre, possono essere detratte alcune spese. Quelle che riguardano direttamente le persone con disabilità sono:

  • le spese sanitarie (specificatamente rivolte alle persone con disabilità) e le spese per l'acquisto di cani guida (che sono detraibili al 19% in denuncia dei redditi) e interpretariato per i sordi, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (che sono deducibili in denuncia dei redditi) fino ad un massimo di 5.000 Euro;
  • le spese per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale se regolarmente assunti o se le relative prestazioni (documentate) siano state rese da enti fornitori (ad esempio, cooperative). Questa seconda detrazione viene ammessa solo per le persone considerate «non autosufficienti» dai parametri di "gravità" di cui sopra. La detrazione può essere effettuata fino all'ammontare delle prestazioni assistenziali (o indennitarie o previdenziali esenti da imposte) di cui gode la persona non autosufficiente, al netto della franchigia massima di 1.000 euro (20%).

Esempio: se una persona percepisce l'indennità di accompagnamento (508,55 Euro mensili), raggiunge una quota annua di 6.611,15. Pertanto, la persona potrà detrarre fino a 5.511,15.


Come si applica l'ISEE

L'ISEE può venire applicato in quattro diverse modalità, a seconda del tipo di prestazioni agevolate.

  • applicazione "classica" che comprende le persone conviventi nel nucleo (con le precisazioni relative ai coniugi separati o ai genitori non conviventi) che viene applicata per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
  • applicazione "di favore" che viene prevista per le prestazioni di natura socio-sanitaria;
  • applicazione "restrittiva" che viene prevista per le prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo (ad esempio in caso di ricovero in Residenze Sanitarie Assistenziali o altre);
  • applicazione "antielusiva" prevista per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario.

In questa scheda ci occuperemo del secondo e del terzo punto.

ISEE e prestazioni socio-sanitarie
a) In generale
Il computo di "favore" viene previsto per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, cioè quelle assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con limitazioni dell'autonomia, o comunque interventi in favore di tali persone:

  • interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
  • interventi atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

In questi casi (se il beneficiario è maggiorenne), il nucleo familiare preso a riferimento, è oltre che il beneficiario, il coniuge, i figli minori di anni 18, nonché i figli maggiorenni. Se questi familiari non sono presenti nel nucleo, non vengono computati, come non vengono computati altri familiari che non siano il coniuge o i figli.

Se il beneficiario è minorenne, invece, per l'individuazione della composizione del nucleo familiare ci si riferisce ai genitori anche se non conviventi (e quindi ai loro redditi e patrimoni).

Alcuni esempi serviranno da esemplificazione:

Esempio n. 1: persona con disabilità maggiorenne, coniugata, con due figli minori e un altro parente o affine convivente; il nucleo di riferimento esclude quest'ultimo parente o affine e vengono computate 4 persone (parametro VSE 2,46 + eventuali maggiorazioni).

Esempio n. 2: persona con disabilità maggiorenne, convivente con madre e padre, e con fratelli e sorelle; in questo caso sono esclusi dal computo sia i genitori che i fratelli e le sorelle, e il nucleo di riferimento è di una persona, cioè il beneficiario stesso (parametro VSE 1).

Esempio n. 3: persona con disabilità minorenne, convivente con madre e padre, e due fratelli; in questo caso il nucleo di riferimento sono i genitori e i due fratelli oltre al beneficiario (parametro 2,85).

Attenzione: non esiste più il concetto di «ISEE individuale» o «ISEE familiare» come previsto dalla controversa normativa attuale. Le nuove disposizioni tendono a favorire persone con disabilità che vivono in famiglia e che, verosimilmente, non sono in grado di costituire un proprio nucleo familiare.

b) Prestazioni agevolate rivolte a minorenni
Una ulteriore precisazione viene fissata per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni. Per prestazioni sociali agevolate si intendono: «prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti».

In questo caso il decreto entra nel dettaglio della composizione del nucleo da prendere a riferimento e precisa che il genitore che ha riconosciuto il figlio, anche nel caso non sia convivente nel nucleo familiare e non sia coniugato con l'altro genitore, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

  • quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
  • quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
  • quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
  • quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  • quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Nei primi due casi, per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.

ISEE e prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo
La formula più "restrittiva" riguarda le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo. In questo caso il calcolo dell'ISR è potenzialmente diverso perché non vengono ammesse le deduzioni di spesa per l'assistenza personale (assistenti personali, badanti, ecc.).

Inoltre, anche il nucleo su cui conteggiare l'ISEE ha una diversa composizione: vengono considerati "componente aggiuntiva" del nucleo originario tutti i figli della persona ricoverata, anche quelli non presenti e conviventi nel nucleo familiare.

Agevolazioni e franchigie ulteriori sono previste nel caso in cui il familiare - "componente aggiuntivo" - sia a sua volta una persona con disabilità: il figlio (non convivente) non viene considerato come "componente aggiuntivo" nel caso in cui quando egli (oppure un componente del suo nucleo) sia una persona con disabilità o nel caso in cui risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

La componente antielusiva per le donazioni
La donazione di elementi fonti di reddito, parti del patrimonio immobiliare del beneficiario, avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di ricovero, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo continuano a permanere come parte del patrimonio del donante, anche le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile (figli, fratelli, coniuge, ecc.).

Esempio: un genitore anziano fa richiesta di ricovero in istituto, e successivamente effettua una donazione della propria abitazione al figlio (magari confidando di abbassare il proprio ISEE); la rendita dell'immobile continua a pesare sul proprio ISEE e, visto che la donazione è avvenuta nei confronti del figlio, continuerebbe a pesare anche se l'avesse effettuata tre anni prima di richiedere il ricovero.


Dove rivolgersi

La richiesta di rilascio dell'ISEE va inoltrata all'INPS, compilando i moduli DSU diversi a seconda della prestazione richiesta o della composizione del nucleo.

I moduli DSU per la richiesta dell'ISEE vanno presentati per via telematica accedendo ai servizi online dell'INPS usando l'apposito PIN (numero identificativo personale). In alternativa ci si può rivolgere ad un patronato sindacale o ad un CAAF (Centro Autorizzato Assistenza Fiscale).

Gran parte delle informazioni sono generate poi da INPS, il quale, per elaborare l'ISEE, estrae i dati dal proprio casellario (pensioni, dipendenti, autonomi) e da quello dell'Agenzia delle entrate (dichiarazioni dei redditi).

In questo modo il richiedente non deve indicare l'ammontare di pensioni o indennità, poiché esse risultano già dal casellario dell'INPS; né deve indicare le spese sanitarie rilevate nella banca dati dell'Agenzia delle entrate, così come pure l'assunzione di un assistente personale o di personale badante.

L'INPS ha tempo 10 giorni lavorativi per rilasciare l'ISEE e completo degli elementi che ne hanno determinato il calcolo.

Nel caso il richiedente rilevasse dati errati può, entro dieci giorni dal ricevimento dell'attestazione dell'ISEE, con un ulteriore modulo richiederne la correzione o la rettifica.

Dopo ulteriori verifiche INPS rilascia l'attestazione definitiva. Nel caso di discordanze fra quanto dichiarato dal Cittadino e quanto risultante dagli archivi e casellari, la Guardia di finanza viene incaricata di ulteriori accertamenti.


Fonti normative

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014, «Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159» [link a sito esterno].

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013, «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» [link a sito esterno].

Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» [link a sito esterno].

Decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449» [link a sito esterno].


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