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Visita di rinnovo dell'idoneità alla guida

Aggiornato il 26/09/2019 - Letto 5257 volte

Descrizione

La patente speciale delle persone con disabilità ha una validità massima di 5 anni e in alcuni casi inferiore.

Il rinnovo della patente prevede che la persona si sottoponga ad un nuovo accertamento con il fine di:

  • confermare l'idoneità dei requisiti fisici e psichici necessari per guidare con sicurezza i veicoli a motore;
  • confermare l'idoneità degli allestimenti per la guida alle condizioni di salute attuali;
  • valutare la necessità di modificare tali allestimenti con altri più appropriati alle eventuali mutate condizioni di salute.

Requisiti

Hanno il dovere di rinnovare la patente speciale tutte le persone con disabilità già titolari della patente speciale delle categorie A, B, C o D che sia scaduta o in scadenza.

Dove rivolgersi

La visita di rinnovo dell'idoneità alla guida viene effettuata dalla Commissione Medica Locale per le patenti di guida, presso l'U. O. di Medicina Legale della USL Umbria n. 2.

Commissione Medica Locale per le patenti di guida della provincia di Terni

Per prenotare la visita di rinnovo dell'idoneità alla guida, è necessario fissare un appuntamento (anche telefonico al numero 0744 20.43.71).


Centro di Mobilità Umbro

Al fine di fornire alla Commissione Medica Locale per le patenti di guida elementi utili per poter verificare l'idoneità alla guida delle persone con disabilità, nonché anche la tipologia di eventuali adattamenti necessari per guidare i veicoli, la Commissione Medica si può avvalere del Centro di Mobilità Umbro, servizio gratuito convenzionato che effettua test con un Simulatore di guida (Verificatore delle Capacità Residue (VCR)) e permette la prova degli adattamenti eventualmente necessari con giri di prova con un'auto multi-adattata su un apposito circuito.


Permesso provvisorio alla guida

Nel periodo che intercorre tra la scadenza della patente e il giorno della visita per il rinnovo è possibile continuare a guidare, previo rilascio di un permesso provvisorio di guida.

L'art. 59 della Legge n. 120 del 29 luglio 2010, infatti, autorizza gli Uffici della Motorizzazione a rilasciare un permesso provvisorio di guida ai titolari di patente, chiamati a sottoporsi alla prescritta visita per il rinnovo di validità, presso le Commissioni Mediche Locali. Il permesso può essere rilasciato una sola volta ed è valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

Modello di richiesta del permesso provvisorio di guida [link a file in PDF].

Ufficio Motorizzazione Civile della Provincia di Terni.


Documentazione da presentare

Al momento della visita di rinnovo presso la Commissione, la persona interessata deve presentare:

  • ricevuta di versamento di Euro 20,40 per categorie A e B e di Euro 24,79 per categorie C, D, E da effettuare prima della visita alla "cassa veloce", (nella sede di Terni, Via Bramante n. 37, Scala A, secondo piano) o presso qualsiasi altro CUP della USL Umbria n. 2), che deve essere consegnata alla segreteria al momento della visita (il bollettino di pagamento deve essere richiesto presso la stessa "cassa veloce" o al CUP);
  • ricevuta di versamento alla Motorizzazione Civile (MCTC) di Roma di Euro 10,20 sul C/C 9001 da effettuare prima della visita presso gli uffici postali (o tramite il sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.ilportaledellautomobilista.it). Il bollettino postale con cui fare il versamento viene consegnato al momento della richiesta dell'appuntamento per la visita.
  • ricevuta di versamento di Euro 16,00 sul C/C 4028 (sostitutivo della marca da bollo usata fino al 8 febbraio 2014);
  • patente di guida da rinnovare;
  • documento di identità valido;
  • codice fiscale;
  • certificato con gradazione delle lenti (se ne è previsto l'obbligo);
  • eventuali risultati di specifiche analisi: in presenza di specifiche patologie, l'interessato deve produrre in originale e/o copia la relativa certificazione specialistica con allegati referti diagnostici (es. elettrocardiogramma, ecodoppler, glicemia, analisi cliniche, certificato del medico curante che attesti episodi di crisi epilettiche da non meno di 2 anni, referti esami RMN/TC, ecc.);
  • n. 1 foto formato tessera.

Fonti normative

Legge n. 120 del 29 luglio 2010, «Disposizioni in materia di sicurezza stradale» [link a sito esterno].

Decreto Ministeriale - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - n. 40T del 30 settembre 2003, «Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE» [link a sito esterno].

Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» [link a sito esterno].

Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, «Nuovo codice della strada» [link a sito esterno].


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