Ricerca avanzata
Menù
Rete associativa
Personalizza il sito





Salta contenuti

Assistenza presso Centri ad alta specializzazione all'estero

Aggiornato il 30/12/2014 - Letto 2811 volte

Descrizione

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) consente al cittadino italiano di ricorrere all'assistenza sanitaria presso Centri ad alta specializzazione all'estero qualora questa non sia ottenibile tempestivamente o in forma adeguata presso i presìdi e i servizi di alta specialità italiani.

L'articolo 2, comma 3 del Decreto Ministeriale del 3 novembre 1989 intende:

  • «prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia» quella prestazione la cui erogazione in strutture pubbliche, o convenzionate con il SSN, richiede un periodo di attesa che può compromettere gravemente lo stato di salute della persona, ovvero che può precludere la fattibilità dell'intervento o delle cure;
  • «prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico» quella prestazione che richiede specifiche professionalità, ovvero procedure tecniche o curative non praticate, ovvero attrezzature non presenti nelle strutture italiane pubbliche, o convenzionate con il SSN.

Il cittadino italiano, qualora si manifestino tali situazioni, può ottenere l'erogazione di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione che richiedono:

  • specifiche professionalità del personale;
  • non comuni procedure tecniche-curative;
  • attrezzature ad avanzata tecnologia;
  • specifiche prestazioni che non rientrano fra quelle di competenza dei presìdi e servizi di alta specialità pubblici o convenzionati con il SSN italiano.

Le Regioni (e le Province autonome di Trento e Bolzano) hanno il compito di individuare i presidi ospedalieri, i policlinici universitari o le eventuali Commissioni mediche, cui attribuire la qualifica di «Centro di Riferimento per la branca specifica di competenza»; quest'ultimo, al quale afferiscono tutte le procedure autorizzative, ha il compito di vagliare, sul piano tecnico, tutte le domande finalizzate al trasferimento all'estero per fini curativi della persona con disabilità.

Il Ministro della Salute individua, almeno annualmente, l'elenco delle prestazioni erogabili in regime di altissima specializzazione all'estero, fissa la misura del concorso nelle spese ed i tempi massimi di attesa, trascorsi i quali, la prestazione è da considerarsi non ottenibile tempestivamente in Italia.


Requisiti

Le prestazioni assistenziali presso Centri di altissima specializzazione all'estero sono assicurate ai cittadini italiani, residenti in Italia, e iscritti agli elenchi delle ASL territoriali.

Il SSN partecipa alle spese effettuate per gli interventi medici all'estero solo in presenza di due condizioni:

  • che le prestazioni richiedano particolari professionalità;
  • che le prestazioni non siano ottenibili tempestivamente ed adeguatamente presso strutture sanitarie nazionali, pubbliche o private convenzionate con il SSN.


La procedura di autorizzazione standard

È necessario presentare domanda all'ASL di appartenenza corredata dalla proposta motivata di un medico specialista, nonché dall'ulteriore documentazione prescritta dalle disposizioni regionali. La domanda deve contenere l'indicazione del Centro prescelto per la prestazione.

La prassi per ottenere l'autorizzazione è la seguente:

  • la ASL provvede, secondo le modalità stabilite dalla Regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione al Centro regionale di riferimento territorialmente competente ad autorizzare le prestazioni all'estero;
  • il Centro di riferimento, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste, autorizza o meno le prestazioni presso il Centro estero prescelto, dandone comunicazione alla ASL competente;
  • la ASL, quindi, rilascia alla persona la relativa autorizzazione;
  • il Centro di riferimento autorizza, inoltre, in relazione alla gravità del caso clinico, il trasporto della persona con disabilità con il mezzo ritenuto più idoneo; l'autorizzazione dell'accompagnatore - nel caso di minorenni o di persone maggiorenni in condizione di non autosufficienza - fornendone adeguata motivazione.

Qualora non fosse possibile autorizzare le prestazioni presso il Centro estero prescelto, il Centro di riferimento può autorizzare, se richiesto, le medesime prestazioni presso un diverso Centro estero, fornendone adeguata motivazione.


La procedura di autorizzazione in caso di gravità ed urgenza

La prassi in casi di gravità ed urgenza è la seguente:

  • in caso di gravità ed urgenza, il Centro regionale di riferimento può autorizzare direttamente le prestazioni all'estero, in deroga alla procedura di cui sopra, dandone comunicazione alla ASL competente.
  • si prescinde dalla preventiva autorizzazione anche per le prestazioni di eccezionale gravità ed urgenza usufruite dalla persone che si trovino già all'estero. In tali casi, la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal Centro di riferimento territorialmente competente, sentita la regione. Le relative domande di rimborso devono essere presentate alla ASL competente, entro, e non oltre, tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa, pena la decadenza del diritto al rimborso.


La procedura per il rimborso delle spese

Le prestazioni sanitarie fornite dal Centro estero sono a carico della persona, la quale, tuttavia, ha diritto ad un parziale rimborso da parte della propria ASL, se preventivamente autorizzata.

Al termine delle prestazioni presso il Centro estero, la persona interessata, tornata in Italia, deve presentare all'ASL:

  • la documentazione sanitaria sulle prestazioni usufruite (copia cartella clinica, referti, ecc.);
  • la documentazione relativa alle spese sostenute (fatture, scontrini, ecc.).

La ASL, previo parere del Centro di riferimento sulle spese sanitarie rimborsabili, dispone il rimborso parziale delle spese.

Le spese di soggiorno della persona con disabilità (riconosciuta in «stato di handicap in situazione di gravità» - ai sensi dell'articolo 3, comma 3) e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con i Centri esteri sono equiparate, a tutti gli effetti, alla degenza ospedaliera nel caso in cui non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati. In questo caso, inoltre, possono essere riconosciute le spese di soggiorno dell'accompagnatore dietro dichiarazione da parte della struttura ospedaliera qualora attesti la necessità della presenza dello stesso durante la degenza della persona con disabilità. Domanda e documentazione (richiesta di un medico specialista) devono essere presentate al Centro regionale di riferimento e alla ASL di residenza.

Le spese devono essere documentate con fatture o titoli equipollenti, in originale, secondo le norme e gli usi locali.

Gli acconti sul prevedibile rimborso spettante possono essere concessi, anche prima del trasferimento all'estero o del rientro in Italia, in considerazione della particolare entità della presumibile spesa o delle modalità di pagamento in uso presso la struttura estera; in ogni caso, gli acconti non possono superare complessivamente il 70% del prevedibile rimborso spettante.


L'ammontare dei rimborsi

Le spese di carattere strettamente sanitario vengono rimborsate, dietro presentazione di adeguata documentazione, nella misura massima dell'80%, se sostenute presso Centri pubblici.

Qualora vengano sostenute presso Centri privati no profit, le tariffe devono essere approvate o controllate dalle locali autorità sanitarie competenti e i requisiti devono essere certificati dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

Le spese di trasporto o di viaggio dell'assistito sono rimborsabili nella misura dell'80% della tariffa ferroviaria più economica (seconda classe) o di altro mezzo di trasporto (anche aereo), se autorizzato preventivamente dal Centro regionale di riferimento.

Anche le spese di trasporto o di viaggio dell'accompagnatore, se autorizzato dal Centro regionale di riferimento, sono rimborsabili nella misura dell'80%.

Le spese per prestazioni libero professionali, comprese quelle fruite in regime di ricovero ospedaliero, sono rimborsabili nella misura del 40%.

Le misure di rimborso, di cui sopra, si applicano sulla spesa sostenuta, al netto delle quote di partecipazione alla spesa, in misura percentuale o forfettaria, eventualmente previste in generale dagli istituti o enti pubblici assistenziali dello Stato estero nei confronti dei propri assistiti.


Deroghe alle spese

La Regione - che determina, per i singoli casi, il concorso globale complessivo massimo erogabile - può disporre deroghe alle disposizioni ed ai criteri di cui sopra, qualora le spese che restano a carico dell'assistito siano particolarmente elevate, in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso.


Dove rivolgersi

Il cittadino con disabilità deve rivolgersi ai Centri di Salute dell'ASL di appartenenza.


Documentazione da presentare

Documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione (prima della prestazione):

  • proposta motivata del medico specialista, con indicazione del Centro estero prescelto;
  • eventuale altra documentazione prevista da normative regionali;
  • verbale di accertamento dell'invalidità civile (ai sensi della Legge n. 118/1971);
  • verbale dell'accertamento dello «stato di handicap» (ai sensi della Legge n. 104/1992).

Documentazione necessaria per ottenere il rimborso spese (dopo la prestazione):

  • cartella clinica (in copia) del Centro estero;
  • referti medici (in copia) delle prestazioni effettuate;
  • fatture, o titoli equipollenti, (in originale) delle spese sostenute (viaggio, alloggio e spese sanitarie);
  • certificati delle condizioni di pubblicità (o mancanza di lucro) e del tariffario del Centro estero.

Fonti normative

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2000, «Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in Centri all'estero di elevata specializzazione» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (collegamento a sito esterno).

Decreto del Ministero della Sanità del 24 gennaio 1990, «Identificazione delle classi di patologie e delle prestazioni fruibili presso Centri di altissima specializzazione all'estero» (collegamento a sito esterno).

Decreto del Ministro della Sanità 3 novembre 1989, «Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso Centri di altissima specializzazione all'estero» (collegamento a sito esterno).

Piano Sanitario Regionale Umbro 2009-2011.


Salta contenuti del pi� di pagina - A.V.I. Umbria Onlus - C.F.: 01201600556 - Via Papa Benedetto III, 48 - 05100 Terni
Tel: +39 0744 1950849 - Email: cpa.umbro@aviumbria.org - Leggi la Privacy Policy - Powerd by: mediaforce.it
Logo di conformit� agli standard W3C per i fogli di stile Logo di conformit� agli standard W3C per il codice HTML 4.0 Transitional Logo di conformit� agli standard W3C Livello AA, WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0