Ricerca avanzata
Menù
Rete associativa
Personalizza il sito





Salta contenuti
Sei in: Homepage »

I Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (GLIP)

Al fine di fornire un supporto organizzativo, tecnico e metodologico per la realizzazione degli interventi in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, la vigente normativa, prevede che a livello territoriale operino, con varie composizioni, funzioni e competenze, diversi gruppi di lavoro:

  • I GLIP e i Gruppi H (che a livello provinciale operano presso i Centri Servizi Amministrativi; a livello locale (presso ogni Circolo didattico e Istituto);
  • Gruppi di Studio e di lavoro a livello locale (presso ogni Circolo didattico e Istituto).

In questa sezione ci occuperemo dei Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (GLIP).


I Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (GLIP)

Come prevede la Legge 104/1992, i Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (GLIP) «hanno compiti di consulenza e proposta al Dirigente scolastico regionale, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma [...] per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento» (legge 104/1992, articolo 15).

Componenti dei GLIP: 1 Ispettore tecnico; 1 docente esperto utilizzato nel Centro Servizio Amministrativo; 1 esperto designato dagli Enti locali; 2 esperti designati dalla ASL; 3 esperti designati dalle Associazioni.

Le competenze:

  • fornire consulenza e avanzare proposte al Direttore scolastico regionale (Provveditore agli Studi);
  • offrire consulenze alle singole scuole;
  • collaborare con gli Enti locali e con le ASL per stipula, attuazione e verifica degli accordi di programma;
  • collaborare con gli Enti locali per attività extrascolastiche;
  • redigere una relazione annuale da inviare al presidente della regione e al Ministro  dell'Istruzione.

Nota: come recita il Decreto Ministeriale del 9 luglio 1992, l'accordo di programma in ambito scolastico ha lo scopo di condividere iniziative che realizzino l'integrazione degli studenti con disabilità e delle loro famiglie nella scuola e nella società attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

  • promuovere la piena attuazione del diritto allo studio;
  • realizzare progetti educativi integrati che rispondano ai bisogni specifici della persona nell'ambito della scuola, della formazione professionale, del lavoro e delle relazioni sociali in riferimento anche al tempo libero.


Normativa di riferimento

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (collegamento a sito esterno).

Decreto Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero della Sanità - del 9 luglio 1992, «Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (collegamento a sito esterno).

Salta contenuti del pi� di pagina - A.V.I. Umbria Onlus - C.F.: 01201600556 - Via Papa Benedetto III, 48 - 05100 Terni
Tel: +39 0744 1950849 - Email: cpa.umbro@aviumbria.org - Leggi la Privacy Policy - Powerd by: mediaforce.it
Logo di conformit� agli standard W3C per i fogli di stile Logo di conformit� agli standard W3C per il codice HTML 4.0 Transitional Logo di conformit� agli standard W3C Livello AA, WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0