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Piano regionale per la non autosufficienza. Livelli e strumenti della programmazione

Pubblicato il 10/07/2020 - Letto 1363 volte
A giugno 2020, La Terza commissione consiliare ha approvato il Piano regionale integrato per la non autosufficienza (Prina) 2019-2021. Il documento rappresenta, la pianificazione di politiche ed interventi di contrasto alla disabilità e alla non autosufficienza per il prossimo triennio (2019-2021).

Il documento ha, tra i propri princìpi generali, una programmazione atta ad effettuare "[…] la presa in carico della persona non autosufficiente, sulla base di una valutazione unitaria ed uniforme dei bisogni, individuando la risposta più appropriata attraverso "la formulazione di un progetto individuale finalizzato a realizzare la piena inclusione della persona nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché, nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro" in armonia con quanto stabilito dalla normativa in vigore (L. 328/2000, LR 9/2008, DM del 7 maggio 2014 […]".

Il piano regionale per la non autosufficienza è istituito dalla Legge Regionale n. 9 del 4 giugno 2008, "Istituzione del fondo per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni", che ha introdotto nel processo programmatorio regionale il Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA), al fine di definire: i criteri generali di riparto del Fondo e l'assegnazione delle risorse da destinare alle Aziende USL con vincolo di destinazione per i distretti socio-sanitari e ambiti territoriali sociali, le aree prioritarie di intervento nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza da garantire alle persone non autosufficienti; gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi territoriali operanti a livello di Azienda USL e a livello di comune.

All'art. 12 della citata legge, "Livelli e strumenti della programmazione", sono stati individuati due livelli di programmazione, quella regionale e quella territoriale, e precisamente:

  • Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA), che definisce gli orientamenti e gli indirizzi strategici regionali per il triennio di riferimento, a cui si devono attenere le Aziende Unità Sanitarie Locali per la predisposizione degli atti attuativi a livello locale;
  • Piano attuativo triennale del PRINA, articolato per distretti socio-sanitari e ambiti territoriali sociali di sua competenza (articolazioni territoriali corrispondenti al territorio dei distretti sanitari istituiti ai sensi della l.r.n 3/1998), che individua i servizi, aventi come bacino di utenza l'intero territorio della Azienda USL corrispondente/Ambito Territoriale Integrato (ATI).
  • Programma operativo del PRINA, quale parte integrante del Programma delle attività territoriali del distretto socio-sanitario e del Piano di zona, definito dai distretti socio-sanitari e ambiti territoriali sociali, che individua gli interventi da effettuare nel breve periodo a livello di distretto/ambito sociale.

La programmazione territoriale, come sopra definita, rappresenta una risposta coerente ai processi di riforma istituzionale realizzati dalla Regione e rappresenta lo strumento per elaborare azioni di miglioramento delle politiche socio-sanitarie su scala dimensionale ottimale.

Al fine di conferire alla descritta programmazione territoriale l'efficacia attesa, si rende necessario che vengano rispettati rigorosamente i tempi di adozione dei singoli strumenti come definiti dall'art.12, c. 5, relativamente al Piano attuativo ("Il Piano attuativo triennale del PRINA è approvato dall'Assemblea dell'ATI, entro 30 giorni dalla approvazione del PRINA, ed acquista efficacia dopo la valutazione di congruità da parte della Giunta regionale, così come previsto dall' articolo 5, comma 4, lettera a) della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 per i piani attuativi locali, resa entro 30 giorni."), e dall'art.12, c. 8 ("Il Programma operativo del PRINA è approvato entro 30 giorni dalla deliberazione della Giunta regionale avente ad oggetto la valutazione di congruità del Piano attuativo triennale del PRINA) relativamente al Programma operativo".

L'emanazione di linee di indirizzo si rende necessaria, al fine di individuare criteri e modalità omogenei per una corretta e trasparente definizione del percorso del soggetto non autosufficiente per l'accesso al Fondo regionale per la non autosufficienza, per l'individuazione della tipologia di prestazioni, per l'individuazione della tipologia dei beneficiari delle prestazioni erogate con le risorse del FRNA. Il Fondo regionale per la non autosufficienza è alimentato da risorse provenienti dal riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze e dalle risorse proprie del bilancio regionale specificatamente destinate alle finalità previste dalla norma in questione. Il FRNA finanzia prestazioni ed interventi relativi a supportare l'assistenza domiciliare integrata soprattutto per l'Area Anziani. Per l'Area Adulti oltre all'assistenza domiciliare integra la quota sociale sulla residenzialità. Sono inoltre previsti per tutte le Aree compresa quella dei Minori, l'Assistenza indiretta ovvero la possibilità di integrare il Progetto di vita con aiuti economici.

La Giunta dà mandato alla Direzione regionale Sanità e Servizi Sociale di predisporre attraverso l'istituzione di un gruppo tecnico riferimenti metodologici per la predisposizione del Piano attuativo del PRINA e del Programma operativo del PRINA, nonché fornire indicazioni per la programmazione delle risorse, alla Direzione regionale Sanità e Servizi sociali di predisporre il Nomenclatore tariffario degli Interventi e prestazioni a favore di persone non autosufficienti dove per ciascuna tipologia di destinatari, anziani non autosufficienti, adulti non autosufficienti e minori non autosufficienti, vengono riportate le aree prioritarie di intervento, la fonte di finanziamento di cui , le tipologie delle prestazioni erogabili, il costo/tariffa massimo complessivo delle prestazioni, la condizione di compartecipazione al costo delle prestazioni.

Per quello che riguarda la formazione dei tavolo tecnici deve essere garantita la partecipazione e la rappresentanza delle formazioni sociali e delle organizzazioni sindacali cosi come si evince dal art.14 della legge n.9 del 2008 "Nella costruzione e gestione del Fondo assume un ruolo fondamentale il confronto ai vari livelli istituzionali con le organizzazioni sindacali, le espressioni di autorganizzazione della società civile in ambito sociale, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e del confronto con le rappresentanze dei soggetti gestori dei servizi. Il confronto si realizza lungo tutto l'arco della elaborazione degli strumenti di programmazione e si completa nel confronto sulla valutazione degli esiti. A livello degli ambiti territoriali sociali tale confronto si svolge attraverso il tavolo alto della concertazione."

Le Politiche che incidono sulla vita delle Persone con disabilità devono essere pianificate con le organizzazioni che le rappresentano, garantendo alle Associazioni concreta opportunità di partecipazione alle decisioni e di valutazione della loro pratica attuazione quotidiana.

Le risorse devono essere investite sulla base di condivisi criteri di equità, trasparenza, appropriatezza, nonchè sostenibilità per garantire a tutti il diritto di essere "Liberi di scegliere....dove e con chi vivere" e secondo questa prospettiva la Fish Umbria intende assumersi la responsabilità di offrire il contributo di chi rappresenta i titolari dei diritti.

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