Ricerca avanzata
Menù
Rete associativa
Personalizza il sito





Salta contenuti

L'emergenza coronavirus : il decreto "Cura Italia" e disabilità

Pubblicato il 17/03/2020 - Letto 1156 volte
Il Governo ha approvato il decreto legge "Cura Italia" che entrerà in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto è composto da una serie di misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti sull'economia dell'emergenza coronavirus, per stanziamenti complessivi pari a circa 25 miliardi di euro. Il testo del decreto vista la situazione di emergenza, necessita di aggiustamenti e perfezionamenti che potrebbero avvenire in Aula, oltre che di appropriate indicazioni operative ed applicative per rendere concrete le molte agevolazioni introdotte.

In riferimento alle agevolazioni introdotte a favore delle persone che assistono familiari con disabilità e quelle a favore delle stesse persone con disabilità che siano lavoratori dipendenti il decreto introduce maggiori tutele per quello che riguardano : i permessi lavorativi (legge 104/1992), norme a favore dei lavoratori con disabilità, diritto al "lavoro agile" o "smart working", centri diurni, prestazioni domiciliari.

Legge 104/1992 - permessi lavorativi

L'articolo 23 del decreto aumenta in via eccezionale per i mesi di marzo e di aprile 2020 i permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992, "il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020".

Attenzione: il testo del decreto si riferisce ai permessi previsti dalla legge 104/1992 (art. 33 comma 3), che sono tre giorni concessi ai genitori e ai familiari di persone con disabilità grave accertata e documentata.

Nel decreto ci sono ancora numerosi punti da chiarire ( questo verrà sicuramente con le indicazioni operative da parte del Legislatore), per esempio se le 12 giornate di permesso per marzo e aprile sono totali o mensili, se è fattibile la cumulabilità dei permessi fra un mese e l'altro.

Norme a tutela dei lavoratori con disabilità

L'Art. 25 del decreto "misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori", da indicazioni riguarda ai lavoratori che si trovano nella situazione di "sorveglianza attiva" o "quarantena" (la persona viene isolata a domicilio per essere stata a contatto con soggetti contagiati da COVID-19). Nello specifico le persone che sono in questa situazione sono considerati in uno stato assimilabile alla malattia e come tale retribuito. E' importante precisare che l'assenza dal lavoro per questo motivo non è computata ai fini del comporto, cioè di quel periodo di assenze per malattia oltre il quale non si ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro e si può essere licenziati per eccesso di morbilità (malattia).

Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione "rilasciata dai competenti organi medico legali", attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, viene riconosciuto fino a fine aprile lo stesso status di ricovero ospedaliero.

Congedi parentali per i genitori

I vari congedi diversi per condizioni di accesso, finalità, opportunità, retribuzioni sono regolamentati dal decreto legislativo 151/2001. In particolare, per l'assistenza e l'educazione dei figli, ci si riferisce solitamente ai congedi previsti dall'articolo 32 (Congedo parentale) e 33 (Prolungamento del congedo per disabilità).

Con il nuovo decreto viene introdotta un'altra forma di congedo a favore dei genitori alternativa ai precedenti congedi, ovvero 15 giorni mensili retribuiti al 50% (invece di 30%).

Il nuovo congedo è di norma concesso nel caso di figli fino ai 12 anni; nel caso di persone con disabilità grave a prescindere dall'età purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Il congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni mensili, ed è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Una agevolazione simile è prevista anche per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o lavoratori autonomi iscritti all'INPS. Hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità che compensa parzialmente il lavoro non svolto. Tutte queste agevolazioni non sono estese ad altri rapporti di parentela che non siano quelle di genitori/figli come ad esempio: coniuge, fratello/sorella, figlio/genitori.

In alternativa a queste agevolazioni lavorative il decreto prevede (fino a fine anno) un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitter nel limite massimo complessivo di 600 euro erogato su domanda mediante il "libretto famiglia". INPS provvederà a fornire le indicazioni operative e a monitorare la spesa. Nel caso questa sfori lo stanziamento previsto INPS comunicherà al diniego delle domande pervenute (di quelle eccedenti). Anche questo bonus è limitato ai genitori e non altri gradi di parentela.

Diritto allo smart working

La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).

L'art.38 del nuovo decreto prevede che in via eccezionale fino a fine aprile , i lavoratori dipendenti con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile "salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione".

Chiusura dei centri diurni

Il decreto, sospende le attività di tutti i centri semi residenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità. Precisiamo che sono praticamente tutti ad esclusione dei centri di riabilitazione estensiva ambulatoriali e simili.

L'Azienda sanitaria locale, può, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni (ma solo quelli socio-sanitari e sanitari) attivare interventi "non differibili "in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, quanto la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.

In aggiunta alle agevolazioni lavorative di cui si è detto sopra, lo stesso articolo su centri diurni aggiunge un elemento: l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro (articolo 2119 del codice civile), a condizione che sia preventivamente comunicata e che sia motivata dall'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei centri diurni.

Prestazioni domiciliari

Il decreto prevede che le pubbliche amministrazioni forniscano, "tenuto conto del personale disponibile" già impiegato in tali servizi, anche se dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari. In alternativa quelle prestazioni possono essere rese o a distanza o nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi ma senza ricreare aggregazione e quindi "assembramenti".

Quei servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, "alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti."

Nella sostanza il Governo prevede che si faccia il possibile per continuare a fornire assistenza o supporto, domiciliare e non solo, a condizione che si rispettino le indicazioni per il contenimento del contagio.

Per approfondimenti si rimanda all'articolo esteso Coronavirus: decreto "Cura Italia" e disabilità pubblicato sul sito www.handylex.org.

Salta contenuti del pi� di pagina - A.V.I. Umbria Onlus - C.F.: 01201600556 - Via Papa Benedetto III, 48 - 05100 Terni
Tel: +39 0744 1950849 - Email: cpa.umbro@aviumbria.org - Leggi la Privacy Policy - Powerd by: mediaforce.it
Logo di conformit� agli standard W3C per i fogli di stile Logo di conformit� agli standard W3C per il codice HTML 4.0 Transitional Logo di conformit� agli standard W3C Livello AA, WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0