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Insegnanti di sostegno: risorse indispensabili a suon di ricorsi

Pubblicato il 7/02/2014 - Letto 3239 volte
Questo focus prende in esame il tema delle ore di sostegno, partendo da alcuni articoli pubblicati nel "Giornale dell'Umbria", in "Superando.it" e in "Lucca in diretta". Dagli articoli citati, si apprende che alcune recenti sentenze dei TAR dell'Umbria e della Toscana, su ricorso di genitori di studenti con disabilità, hanno previsto l'aumento delle ore di sostegno per questi alunni e, in taluni casi, il risarcimento da parte delle Amministrazioni scolastiche alle famiglie degli studenti. Partendo da queste sentenze e da un articolo di riflessione dell'Avv. Salvatore Nocera, il focus offre spunti di riflessione sulle possibili implicazioni che il ricorso alle vie legali può avere sul percorso di inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Negli ultimi tempi, sia l'Umbria che la Toscana hanno visto l'emanazione di sentenze a tutela delle ore di sostegno per gli studenti con disabilità, da parte dei rispettivi Tribunali Amministrativi Regionali, dopo il ricorso delle famiglie degli stessi.

Nella nostra Regione, si evince dall'articolo di Umberto Maiorca "Alunni disabili, il sostegno è un diritto fino al diploma" [link a pagina esterna] pubblicato nel Giornale dell'Umbria, che il TAR dell'Umbria recentemente ha dato ragione ad una coppia di genitori che, per il secondo anno consecutivo, è dovuta ricorrere alle vie legali per veder riconosciute al figlio non udente le ore settimanali di assistenza alla comunicazione di cui necessita.

I genitori, già per l'anno scolastico passato, erano ricorsi al TAR per far sì che il figlio potesse usufruire, durante l'orario scolastico, di un traduttore nella lingua dei segni. Il TAR aveva sentenziato l'importanza di tale facilitatore per lo studente durante tutto il percorso scolastico e non solo per l'anno in corso. All'inizio di questo anno scolastico, invece, l'alunno in questione si è trovato a seguire le lezioni senza il sostegno necessario. Ecco perché i genitori, a distanza di un solo anno, si sono visti costretti a ricorrere nuovamente al TAR che, come prevedibile, ha dato loro nuovamente ragione.

Cambiando regione, notiamo che il ricorso al TAR per poter godere dell'aumento del numero di ore di sostegno per gli alunni con disabilità, negli ultimi tempi, è diventata una prassi "di massa" e piuttosto routinaria.

In Toscana, infatti, dall'inizio del nuovo anno, il TAR ha accolto numerosi ricorsi da parte di genitori di studenti con disabilità che avevano denunciato l'insufficienza delle ore di sostegno per i propri figli.

Apprendiamo queste informazioni dall'articolo pubblicato in Lucca in diretta "Insegnanti di sostegno, il TAR dà ragione alle famiglie" [link a pagina esterna], dove si legge che il TAR, durante lo scorso mese, ha emesso un provvedimento "collettivo" per ben 25 alunni con disabilità delle province di Lucca e Pisa, cui sono state riconosciute le ore di sostegno necessarie come «un diritto soggettivo assoluto non condizionabile da vincoli economici o di organico». Il Coordinamento Scuola Pubblica Bene Comune di Lucca e i COBAS Scuola di Lucca e Pisa hanno dichiarato che tale risultato è stato ottenuto dopo anni di denunce e mobilitazioni contro il progressivo venir meno degli insegnanti di sostegno, grazie ad un ciclo di incontri con le famiglie degli studenti con disabilità che ha dato l'opportunità di costituire una mobilitazione ed una vera e propria campagna per i ricorsi "collettivi".

Sempre in Toscana, si legge nell'articolo "E intanto i Tribunali continuano il loro lavoro..." di Simona Lancioni [link a pagina esterna] pubblicato in Superando.it, della Sentenza n. 54 del 13 gennaio 2014 pronunciata dal TAR, la quale ha stabilito che un altro studente con disabilità potrà usufruire di un numero maggiore di ore di sostegno, affinché queste siano adeguate alle condizioni di salute dell'alunno stesso. Con la medesima sentenza, il TAR ha anche condannato l'Amministrazione scolastica al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno non patrimoniale per i mesi di mancata applicazione della disposizione. Ad ogni modo, è specificato nella sentenza, tale provvedimento è valido solo per l'anno in corso, poiché le condizioni di salute dell'alunno necessitano, in questo specifico caso, di una valutazione periodica e ciò impedisce di proiettare la sentenza agli anni a venire.

Spostandoci di regione in regione, notiamo che il ricorso alle vie legali da parte di famiglie (e gruppi di famiglie) di studenti con disabilità per veder garantito un numero di ore di sostegno adeguate al raggiungimento di un'inclusione scolastica di qualità è diventato una prassi sempre più consolidata e purtroppo necessaria.

L'Avv. Salvatore Nocera (Vice Presidente della FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) in un recente articolo sul tema, pubblicato su Superando.it [link a pagina esterna], si domanda se questo esponenziale ricorso ai Tribunali (e la conseguente condanna delle Amministrazioni scolastiche) per vedere assegnato agli studenti con disabilità il numero massimo di ore di sostegno, non rischi di pregiudicare lo stesso principio all'inclusione scolastica.

Con il sempre crescente ricorso alle vie legali da parte delle famiglie e con il consolidarsi di questa prassi, sostiene l'Avv. Nocera, i Tribunali potrebbero rischiare di emettere sentenze che vanno a concentrare sul solo insegnante di sostegno l'intera responsabilità della realizzazione del percorso di inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Ricordiamo, però, che l'insegnante di sostegno è un professionista che agevola il processo di inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, ma non è il "motore" esclusivo di questo percorso che, invece, dovrebbe vedere il coinvolgimento di tutta la classe (compresi i docenti curricolari) per la sua piena realizzazione. 

A questo proposito, concludiamo, che l'Avv. Nocera ritiene che i docenti curricolari siano le "risorse primarie" dell'intera classe, e per questo, debbano seguire percorsi di formazione iniziale sulle didattiche inclusive (come previsto dal Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 - link a sito esterno) e i corsi di aggiornamento obbligatori in servizio su questa tematica (secondo l'articolo 16, comma 1, lettera b), della Legge n. 128 del 8 novembre 2013 - link a sito esterno).

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