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Le scelte che dovevano essere evitate: agevolazioni e provvidenze su base ISEE

Pubblicato il 19/12/2011 - Letto 3680 volte
L'articolo 5 del Decreto «Salva-Italia», che riguarda l'introduzione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per la concessione delle agevolazioni fiscali e dei benefici assistenziali, è stato riscritto nuovamente dopo le varie critiche (tra cui quelle della FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Ma la situazione non sembra essere migliorata. Il rischio che le persone con disabilità abbiano una difficoltà crescente all'accesso alle agevolazioni e alle provvidenze è ancora alto. E la preoccupazione, purtroppo, non cessa nemmeno con la lettura dell'ultima parte dell'articolo 5: «[…] I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo […] sono versati […] per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali […]».

Delle prospettive non rosee del Decreto Legge n. 201/2011 (il cosiddetto «Decreto Salva-Italia») abbiamo già detto in un articolo pubblicato la settimana scorsa (leggi qui). In questo focus ci concentreremo sull'articolo 5 che riguarda l'«Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie». L'articolo, che ha una formulazione diversa rispetto a quella iniziale sulla quale la FISH aveva sollevato critiche (leggi qui), continua a sollevare molti dubbi e prospettare preoccupanti scenari in cui le persone con disabilità e le loro famiglie rischiano di non poter far fronte alle spese necessarie per la propria salute.

Vediamo quali.


A cosa verrà applicato l'ISEE

L'articolo 5 del Decreto Legge 201/2011 prevede l'emanazione di un ulteriore decreto applicativo che elenchi i contesti cui verrà applicato l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e cioè:

  • le agevolazioni fiscali (detrazioni e deduzioni fiscali per carichi di famiglia, spese di assistenza, ecc.);
  • le agevolazioni tariffarie (elettricità, gas, asporto rifiuti, ecc.);
  • le provvidenze economiche di natura assistenziale (pensioni, assegni ed indennità legate all'invalidità civile, assegni e pensioni sociali, ecc.).

Dal 1° gennaio 2013, coloro che supereranno la fascia ISEE designata da questo decreto applicativo non potranno godere delle agevolazioni fiscali, tariffare e delle provvidenze economiche di natura assistenziale.


Come viene calcolata la situazione economica

Nella riformulazione dei criteri di calcolo dell'ISEE si terrà conto dei carichi familiari, in quei nuclei in cui sono presenti più di due figli (ossia, dal terzo figlio in poi), e della presenza, all'interno del nucleo familiare, di componenti con disabilità (integrazione avvenuta il 14 dicembre).

Tra gli aspetti che suscitano preoccupazione rientrano quelli legati all'equiparazione delle provvidenze economiche esenti dall'imposizione fiscale con il reddito vero e proprio. L'articolo 5 del Decreto Legge prevede che le provvidenze economiche potranno essere considerate alla stessa stregua degli altri redditi (da lavoro, da pensione, ecc.) per il calcolo dell'ISEE.


Commento: perché temiamo il peggio

L'ISEE è un indicatore che cerca di dare una certa equità economica alla partecipazione dei cittadini al costo del welfare, secondo una logica molto semplice: chi è più ricco contribuisce maggiormente al costo dei servizi. L'ISEE, appunto, serve a misurare chi è più ricco. Ma applicare l'ISEE a tutte le agevolazioni fiscali e alle provvidenze economiche di natura assistenziale non sempre soddisfa questo requisito. Tutto sta a come viene calcolata la "ricchezza" e quali parametri vengono presi in considerazione.

La presenza di familiari con disabilità, ad esempio, è certamente giusta, ma non tiene conto né dell'età, né del costo che la disabilità (intesa come interazione tra le condizioni di salute della persona e le caratteristiche dell'ambiente in cui vive) produce all'interno di quella famiglia.

Le detrazioni fiscali per le spese di assistenza sono un grande aiuto per le persone con disabilità che devono pagarsi una badante (tra l'altro, sono proprio le spese mediche - quelle cioè che le persone non possono evitare, anche volendo, senza incorrere in danni per la salute - ad essere ad alto rischio di evasione fiscale). Poterle detrarre è un piccolo aiuto al cittadino con bisogni di salute elevati (oltre che all'erario).

Sono un aiuto - anche se con molti limiti - anche le provvidenze assistenziali. Attualmente, sono legate al reddito personale (complessivo e lordo) della persona che è riconosciuta «invalida civile» (tranne l'indennità di accompagnamento che, fino ad oggi, è solo titolo della minorazione), mentre ora - se il Decreto verrà approvato senza ulteriori modifiche rispetto a questo punto - rientreranno tutte all'interno di quelle sottoposte a limite di soglia ISEE (indennità compresa).

Che differenza c'è tra legare le prestazioni all'ISEE anziché al reddito personale? Con l'ISEE si include anche il patrimonio mobiliare a disposizione della persona, mentre con il reddito personale ciò non viene fatto.

Per capire concretamente la differenza, basti pensare ad un ipotetico Signor Rossi, sui 50 anni, con una disabilità dalla nascita (invalidità civile 100%), che non può rappresentarsi da solo, che non ha mai lavorato e che eredita dai genitori deceduti una somma di denaro abbastanza cospicua che gli sarà necessaria per garantirgli la sopravvivenza per il resto della vita. Vediamo la stessa situazione con i due regimi:

  • Con il regime attualmente vigente (reddito personale complessivo lordo), il Signor Rossi ha diritto alla pensione di inabilità (legata all'invalidità civile) e all'indennità di accompagnamento. La prima gli viene garantita sulla base del fatto che, non avendo un reddito da lavoro, rientra all'interno del limite reddituale annualmente previsto; l'indennità di accompagnamento, invece, viene concessa sulla base dalle condizioni di salute.
  • Con il regime ipotizzato dal Decreto Legge, invece, il diritto alla pensione di inabilità e/o all'indennità di accompagnamento del Signor Rossi verrà valutato sulla base della soglia ISEE. Anche in questo caso, si profilano due scenari: 1) a seguito dell'eredità economica (patrimonio mobiliare), il Signor Rossi potrebbe correre il rischio di vedersi negata la pensione o l'indennità di accompagnamento a causa del superamento della soglia ISEE; 2) qualora, invece, il Signor Rossi riesca a beneficiare di una delle due prestazioni, dovrà far conto che questa, rientrando tra quelle che "fanno reddito", potrebbe a sua volta impedire l'accesso all'altra (poiché l'eventuale cumulo potrebbe comportare il possibile superamento della soglia ISEE).

Scenari allarmisti?

Forse. Anzi, auspichiamo che sia così. Ma è necessario tener presente quali potrebbero essere i rischi possibili per essere pronti a vigilare attentamente i decreti attuativi.

La materia che affronta l'articolo 5 (ma soprattutto i decreti attuativi che andranno emanati) è estremamente delicata: tra le questioni di cui tratta, interviene su qualcosa che tocca molto da vicino le persone con disabilità e le loro famiglie (le provvidenze economiche e le detrazioni).

Non si tratta di una mera difesa delle provvidenze economiche: esse sono certamente un retaggio del passato, ma garantiscono, oggi, un effettivo aiuto economico alle famiglie per far fronte di spese - non coperte dal sistema dei servizi - che garantiscono scelte opportune per la salute della persona (dato che un welfare sempre più residuale non le garantisce). Le agevolazioni fiscali e le provvidenze economiche, quindi, evitano l'impoverimento delle persone con disabilità e loro famiglie. Se l'accesso a queste saranno soggette a riduzioni o vincoli si passerà ad un passaggio epocale nel welfare: dal rischio di impoverimento alla certezza della povertà!

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