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La gita scolastica: indicazioni per l'inclusione

Pubblicato il 14/05/2013 - Letto 4178 volte
Con questo approfondimento divulghiamo una scheda tecnica curata dagli avvocati Giulia Grazioli e Gaetano De Luca del Servizio Legale della LEDHA di Milano (Lega per i diritti delle persone con disabilità) in merito al diritto dell'alunno con disabilità durante la gita scolastica.

La scuola è un luogo indispensabile nel quale gettare le basi dell'inclusione scolastica. Partecipare alla vita di classe senza esserne separati, abituarsi a condividere attività ludiche e formative con i compagni con disabilità, è il modo più naturale di crescere con la consapevolezza che la diversità fa parte della vita. Fanno parte di questi momenti anche le gite scolastiche, piccoli eventi che nel vissuto della classe danno la possibilità di rafforzarne l'unione, con la condivisione di esperienze al di fuori dell'aula scolastica.

Succede, talvolta, che proprio le gite scolastiche siano gravate dalle difficoltà che vede coinvolti chi dovrà aiutare l'alunno con disabilità a compiere i gesti quotidiani relativi all'igiene personale, la vestizione (ossia in tutte quelle attività che, abitualmente, gli alunni non compiono durante la giornata scolastica). Tali difficoltà, troppo spesso, impediscono all'alunno di prendere parte a questo importante momento formativo, con il giusto disappunto di genitori che, talvolta, pur di non far perdere al figlio l'esperienza, si attivano per colmare le carenze della scuola.

Ma quali sono i diritti degli studenti con disabilità, quanto alle gite scolastiche? Riportiamo alcuni stralci della scheda illustrativa curata dagli avvocati Giulia Grazioli e Gaetano De Luca del Servizio Legale della LEDHA di Milano (Lega per i diritti delle persone con disabilità).

Durante tutto l'arco dell'anno scolastico, le gite scolastiche sono generalmente l'evento più atteso e desiderato dagli studenti di ogni scuola. Esse, come specificato nella nota n. 645 del 11 aprile 2002 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, "rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente con disabilità, nel pieno esercizio del diritto allo studio".

[…]

Con nota n. 2209 del 11 aprile 2012, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha precisato che, ai sensi del D.P.R. 275/1999, gli istituti scolastici hanno completa autonomia nell'ambito della organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola, inclusa quindi la definizione delle modalità di progettazione di viaggi di istruzione e visite guidate.

La previgente normativa in materia (in particolare, fra le altre, la C.M. 291/1992, la C.M. 623/1996 e la Nota 645/2002) non ha quindi più carattere prescrittivo, ma deve in ogni caso essere tenuta in considerazione, per orientamenti e suggerimenti operativi. In particolare, sulla base del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana e del principio di integrazione scolastica, è fondamentale ribadire il diritto degli alunni con disabilità a partecipare a viaggi di istruzione e visite guidate.

Vediamo allora che cosa è tenuta a fare l'istituzione scolastica, a livello operativo, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio.

Innanzitutto, la scuola deve comunicare all'agenzia di viaggi la presenza di alunni con disabilità, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali, affinché siano garantiti servizi idonei ed adeguati.

I competenti organi collegiali devono, inoltre, provvedere alla designazione di un accompagnatore qualificato e alla predisposizione di ogni altra misura di sostegno necessaria. A questo riguardo, è importante sottolineare che l'accompagnatore può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, o familiari). Nel caso di scuola secondaria di secondo grado, è possibile che l'accompagnatore sia un compagno maggiorenne che abbia offerto la propria disponibilità.

La scuola non può in alcun caso subordinare il diritto di partecipazione di un alunno con disabilità alla presenza di un suo familiare che lo accompagni. Una tale richiesta costituirebbe, infatti, una grave violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione, sanzionabile ai sensi della Legge 67/2006.

Le spese di viaggio dell'accompagnatore non possono essere attribuite alla famiglia dell'alunno con disabilità, ma sono a carico della comunità scolastica. Anche l'imposizione alla famiglia dell'alunno con disabilità l'addebito di tali spese costituirebbe una grave forma di discriminazione diretta.

Agli alunni con disabilità deve, pertanto, essere garantita la partecipazione, su base di uguaglianza con gli altri alunni, a tutte le attività previste dal sistema scolastico, inclusi quindi i viaggi di istruzione, come stabilito dall'art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con Legge 18/2009.

Questo significa che la scuola nel decidere quale tipo di gita organizzare, i luoghi da visitare, la struttura dove soggiornare, i mezzi di trasporto da utilizzare ed in generale nel definire la complessiva organizzazione dell'intera gita deve preventivamente ed in via preliminare domandarsi se possano essere compatibili con l'eventuale condizione di disabilità di alcuni suoi alunni. Nel caso non lo fossero e la scuola ritiene ugualmente importante organizzare la gita in quel determinato luogo e con le modalità inizialmente ipotizzate deve predisporre tutti gli accorgimenti ed adeguamenti necessari a consentire la partecipazione anche dell'alunno con disabilità. Se non lo fa, la mancata predisposizione di questi particolari accorgimenti (c.d. accomodamento ragionevole) configura una discriminazione vietata, come ben chiarisce la stessa Convenzione ONU nel suo art. 2.

In altre parole la scuola è giuridicamente tenuta a tener conto dei bisogni dei suoi alunni con disabilità attraverso la previsione di trattamenti più favorevoli che hanno proprio lo scopo di evitare che la disabilità dell'alunno costituisca motivo di esclusione o limitazione alla sua partecipazione alla gita scolastica.

Leggi qui il testo originale della LEDHA (link a sito esterno).

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