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La Corte Costituzionale dichiara incostituzionale il Codice del Turismo

Pubblicato il 18/04/2012 - Letto 4221 volte
Il Codice del Turismo è entrato in vigore il 21 giugno 2011. Tra le Associazioni di tutela dei diritti delle persone con disabilità, molta soddisfazione aveva dato la notizia che, all'articolo 3 del Codice, le barriere architettoniche e tutte le altre forme di barriera che ostacolano i turisti con disabilità venissero considerate «discriminazione» sia ai sensi della Legge n. 67/2006 contro le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità, sia ai sensi di quanto stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità. Tuttavia, alcune Regioni (tra cui l'Umbria) si rivolsero alla Corte Costituzionale per segnalare l'incostituzionalità dell'articolo (e di altri), per attribuzione allo Stato di competenze che, invece, sono di competenza regionale. Così, la Suprema Corte, con Sentenza n. 80 del 5 aprile 2012, dà ragione a queste ultime dichiarando incostituzionale il Codice del Turismo. E ora? Che le Regioni, visto che non lo deve fare più lo Stato, adempino ai propri compiti anche in materia di turismo accessibile!

Lo scorso luglio abbiamo dato la notizia (leggi qui la news) dell'inclusione, all'interno del nuovo Codice del Turismo (di cui al Decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011, leggi qui il Decreto, collegamento a sito esterno), del concetto di «discriminazione» laddove strutture ricettive presentino barriere (architettoniche e di altro tipo) a danno dei turisti con disabilità.

Il Codice definisce, all'articolo 3, i princìpi fondamentali del turismo accessibile e per farlo riporta quanto disciplinato dall'articolo 30 della Convenzione ONU. In particolare:

«1. […] lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta […]».

Prevede, al comma 2, la «[…] fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale […]».

Infine, al comma 3, definisce il concetto di «discriminazione» all'interno dell'offerta turistica: «[…] impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità […]».

Ma la soddisfazione per questa felice "inclusione" di princìpi in favore delle persone con disabilità è durata poco, poiché alcune regioni d'Italia - tra cui l'Umbria - hanno sollevato dubbi di legittimità alla Corte Costituzionale rispetto a conflitti di attribuzione di competenze tra lo Stato e le Amministrazioni locali (Regioni e Province).


Il ricorso

A seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione (Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001), la materia del turismo è diventata competenza residuale delle Regioni (ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione), per cui lo Stato non è legittimato né a dettare una «legge-quadro» sul turismo, né un «codice» (ossia un corpo normativo tendenzialmente completo e organico nella materia in questione). Infatti, lo Stato può emanare «leggi-quadro» soltanto nelle materie di competenza concorrente con le Regioni, mentre può procedere alla regolamentazione organica, anche nel dettaglio, delle sole materie attribuite alla sua competenza esclusiva.

A detta delle Regioni ricorrenti la normativa contenuta nel Codice del Turismo non sarebbe conforme ai requisiti, sopra riportati, previsti dalla Costituzione.

Esistono due eccezioni secondo le quali lo Stato è legittimato ad intervenire nella materia del turismo:

  • nelle materie cosiddette «trasversali», quali la tutela della concorrenza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il coordinamento informativo statistico e informatico;
  • quando alcune funzioni amministrative non possono essere efficacemente svolte a livello regionale.

In questo secondo caso, lo Stato assume l'esercizio delle funzioni amministrative e legislative, secondo il principio della sussidiarietà. Ed è proprio questo aspetto che le Regioni mettono in discussione.

L'articolo 3 del Codice del Turismo (che riguarda la tutela dei turisti con disabilità) è messo in discussione dalla sola Regione Veneto, la quale precisa che la formulazione dell'articolo determina l'assunzione da parte dello Stato di funzioni amministrative («garantire che le persone con disabilità […] possano fruire dell'offerta turistica, a parità di qualità e senza aggravio di costi rispetto agli altri fruitori») in assenza di comprovata inadeguatezza delle Regioni allo svolgimento di tali funzioni.


La difesa dello Stato

La difesa dello Stato, per la parte che ci interessa, afferma che la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 3, comma 1, del Codice non sarebbe fondata, poiché la norma in esame avrebbe carattere programmatico e, comunque, prevedrebbe il coinvolgimento delle autonomie locali.


La Sentenza della Corte Costituzionale

La Suprema Corte, con Sentenza n. 80 del 5 aprile 2012 (leggi qui il testo, collegamento a sito esterno) ha specificato che la disposizione prevista all'articolo 3 contiene princìpi in tema di turismo accessibile ed accentra in capo allo Stato compiti e funzioni previste, invece, dall'articolo 1 dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province autonome sui princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico (recepito come allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002) che aveva attribuito tali compiti alle Regioni e alle Province autonome.

La Corte Costituzionale, poi, precisa che la natura residuale della competenza legislativa regionale fa sì che questa spetti in via ordinaria alle Regioni, salvo che lo Stato non operi l'avocazione delle stesse per motivi di inadempienza regionale.

La Corte, quindi, dichiara ammissibile e fondata la questione di legittimità promossa dalle Regioni e dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 del Decreto legislativo n. 79 del 2011, nonché di una serie di altri articoli e commi.


Le reazioni

Soddisfazione è stata espressa dall'Assessore regionale umbro al turismo Fabrizio Bracco secondo il quale «[…] i conflitti di competenza sollevati dalle Regioni sono motivati non solo dalla doverosa difesa dell'autonomia delle istituzioni locali, quanto dal fatto che la tutela di questa autonomia è utile per intervenire con una migliore conoscenza della realtà e quindi con maggiore efficacia nei problemi dei cittadini e delle attività economiche […]».

La Sentenza della Corte, quindi, afferma il principio che le Regioni hanno piena competenza per legiferare in materia di turismo accessibile in modo tale da non richiedere l'intervento statale: auspichiamo allora - insieme al coordinatore di CoorDown (Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down) - che alla difesa dell'autonomia delle istituzioni locali corrisponda anche l'«[…] ottemperanza alle proprie prerogative [legiferando] in materia nel più breve tempo possibile, visto anche l'approssimarsi della stagione turistica 2012 ormai alle porte […]».

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