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È possibile ottenere delle maggiorazioni all'ammontare della pensione di invalidità civile?

Pubblicato il 13/09/2007 - Letto 4779 volte
Buona sera. Vorrei cortesemente sapere se per l'invalidità civile 100% si possono avere delle maggiorazioni mensili a favore degli invalidi civili in situazione particolarmente disagiata e a quanto possono arrivare. Il mio reddito per l'anno 2006 è di 4.899 euro e quello di mio marito è di 7.300 euro, sempre per il 2006. Grazie
Mirela, 31 anni

Risposta

Gentile utente,

in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che  la persona con disabilità a cui è stata riconosciuta una invalidità civile del 100%  può beneficiare della "pensione di inabilità".

La legge n. 448/2001 ha previsto la possibilità di ricevere un  incremento dell'importo ("maggiorazione") soltanto in presenza di determinati requisiti personali e reddituali.

Potranno pertanto beneficiare della maggiorazione:

  • gli ultrasessantenni titolari di pensione di invalidità civile;
  • i ciechi assoluti ultrasessantenni titolari di pensione non reversibile;
  • i sordomuti ultrasessantenni titolari di indennità di comunicazione;
  • gli ultrasessantacinquenni invalidi civili totali, già titolari di pensione di inabilità, divenuti, a seguito di trasformazione automatica, titolari di pensione o assegno sociale;
  • gli ultrasettantenni invalidi civili parziali, già titolari di assegno mensile, divenuti, a seguito di trasformazione automatica, titolari di pensione o assegno sociale;
  • gli ultrasessantacinquenni, invalidi civili parziali, già titolari di assegno mensile, divenuti, a seguito di trasformazione automatica, titolari di pensione o assegno sociale purché abbiano una certa contribuzione versata.

La maggiorazione, inoltre, è possibile solo in presenza di determinate condizioni reddituali: per l'anno 2006 il reddito personale dell'avente diritto non deve superare 7.167,55 euro, nel caso in cui l'avente diritto è coniugato, il suo reddito sommato a quello del coniuge non deve superare 12.129,91 euro.

Infine, la legge 388/2000 prevede una maggiorazione alternativa a favore dei titolari di assegno mensile o pensione di invalidità civile con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare:

  • non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;
  • non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore alla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Servizio di Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro

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