Ricerca avanzata
Menù
Rete associativa
Personalizza il sito





Salta contenuti

Requisiti per il congedo straordinario

Pubblicato il 17/09/2013 - Letto 946 volte
Ho fatto richiesta di congedo straordinario dei due anni, con la legge 104 di mio marito affetto da handicap grave che però è lavoratore. Faccio presente che io lo accompagno e lo vado a riprendere al lavoro, mi occupo di lui per qualsiasi cosa abbia bisogno anche quando sta lavorando, anche visite mediche ecc. io lavoro per 8 mesi l'anno per 2 ore al giorno. Volevo sapere se il congedo richiesto mi spetta.
Daniela, 40 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che, nel caso in cui il coniuge con disabilità (con riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) lavori, la possibilità per l'altro coniuge di chiedere ed ottenere il congedo straordinario per assisterlo è materia di ampia discussione tra gli Enti previdenziali (INPS ed ex INPDAP) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Infatti:

  • l'INPS ha affermato: «lo spirito e le finalità della legge escludono che il beneficio in argomento sia concedibile se la persona handicappata da assistere presti, a sua volta, attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da parte degli aventi diritto […]» (Circolare n. 64 del 15 marzo 2001, al punto 3) [link a pagina esterna];
  • l'INPDAP concede i congedi: «[…] a condizione che questi ultimi [le persone con disabilità da assistere, N.d.R.] non siano ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati e non prestino attività lavorativa» (Circolare n. 31 del 12 maggio 2004) [link a pagina esterna];
  • tuttavia, la Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad un specifico interpello, ha ritenuto che la necessità o meno di assistenza, per il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del disabile, andrebbe valutata caso per caso, e che «non sembra conforme allo spirito della normativa porre, a priori, un limite alla fruizione del congedo da parte di colui che assiste il familiare disabile» (Risoluzione n. 30 del 6 luglio 2010) [link a pagina esterna].

È chiaro, quindi, che questa situazione porta a negare la concessione del congedo da parte degli Enti previdenziali; tuttavia, la Risoluzione 30/2010 - ultima anche in ordine cronologico - offre alle persone la possibilità di procedere ad eventuali ricorsi.

Per altri chiarimenti, Le consigliamo di leggere la scheda: Congedo lavorativo retribuito fino a due anni per assistenza a persone con grave disabilità.


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Servizio di Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro

Salta contenuti del pi� di pagina - A.V.I. Umbria Onlus - C.F.: 01201600556 - Via Papa Benedetto III, 48 - 05100 Terni
Tel: +39 0744 1950849 - Email: cpa.umbro@aviumbria.org - Leggi la Privacy Policy - Powerd by: mediaforce.it
Logo di conformit� agli standard W3C per i fogli di stile Logo di conformit� agli standard W3C per il codice HTML 4.0 Transitional Logo di conformit� agli standard W3C Livello AA, WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0