Ricerca avanzata
Menù
Rete associativa
Personalizza il sito





Salta contenuti

Modalità di fruizione del Congedo straordinario per cure

Pubblicato il 13/02/2013 - Letto 1287 volte
Chiedo gentilmente dei chiarimenti riguardo la legge 104, provo a spiegarmi: mia moglie è affetta da carcinoma ovarico, è stata riconosciuta invalida al 100%. Ho richiesto la 104 con il mio nome in qualità di assistente ed è stata accettata in azienda dove lavoro. Io usufruisco dei tre giorni di permesso, quello che vorrei sapere è: posso chiedere i due anni di congedo straordinario in qualsiasi momento? Bisogna presentare una domanda a parte per richiedere i due anni? Se, sperando in Dio, a mia moglie magari passato un po' di tempo non dovesse risultare più niente, i due anni mi rimangono comunque miei da prendere sempre? Li potrei chiedere già come accredito sui miei contributi lavorativi? Si possono chiedere in maniera frazionata? Si può chiedere il riscatto in unica soluzione di danaro? Oltre alla 104 servono altri requisiti per usufruire dei due anni di aspettativa? Vi prego di scusarmi se vi ho fatto un interrogatorio, ma necessito veramente di capire bene come funziona, cortesemente vi chiedo di darmi chiarimenti in maniera dettagliata so di chiedervi molto e senza alcun diritto, vi ringrazio e spero di rispondermi il più presto possibile, in attesa di una vostra risposta vi saluto ancora ringraziandovi sin d'ora per la vostra cordiale attenzione.
francesco, 50 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che gran parte delle risposte alle domande che Lei pone sono contenute nella scheda: Congedo lavorativo retribuito di due anni per assistenza a persone con grave disabilità (congedo straordinario). La invitiamo a consultarla.

In merito all'eventuale miglioramento delle condizioni di Sua moglie, la possibilità di continuare a beneficiare del congedo lavorativo (potendolo prendere anche in modo frazionato) dipende dalla presenza o meno dello «stato di handicap in situazione di gravità» (articolo 3, comma 3) contenuto nel verbale della Legge n. 104/1992 e dalla revedibilità periodica dello stesso:

  • se la condizione di salute di Sua moglie è soggetta ad una variabilità molto elevata, è probabile che la Commissione Medica, in fase di accertamento, abbia previsto una revedibilità periodica delle condizioni complessive di salute di Sua moglie. In questo caso, è probabile che un successivo accertamento in condizioni di salute migliori comporti una valutazione diversa dello «stato di handicap», magari escludendo la condizione di gravità (elemento essenziale per beneficiare del congedo per cura e dei permessi lavorativi), oppure negando interamente la condizione di «handicap». In entrambi i casi, venendo meno i requisiti, il congedo retribuito diventerebbe incompatibile.
  • se, invece, il certificato dello «stato di handicap» non fosse soggetto a limitazioni e a visite di revisione (non avesse quindi una data di scadenza), il requisito formale previsto rimarrebbe sempre presente, a prescindere dalle effettive condizioni di salute di Sua moglie. Quindi, sta a Lei decidere se sfruttare interamente il periodo di congedo anche in condizioni di salute che non ne vedrebbero la necessità.


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)

Salta contenuti del pi� di pagina - A.V.I. Umbria Onlus - C.F.: 01201600556 - Via Papa Benedetto III, 48 - 05100 Terni
Tel: +39 0744 1950849 - Email: cpa.umbro@aviumbria.org - Leggi la Privacy Policy - Powerd by: mediaforce.it
Logo di conformit� agli standard W3C per i fogli di stile Logo di conformit� agli standard W3C per il codice HTML 4.0 Transitional Logo di conformit� agli standard W3C Livello AA, WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0