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Movimentazione del conto corrente a nome di un minore e il ruolo del Giudice Tutelare

Pubblicato il 20/09/2012 - Letto 37413 volte
Come mai per poter movimentare il conto corrente nel quale è depositata l'indennità di accompagnamento di mio figlio minorenne devo chiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare?
Marco, 50 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che la riscossione delle provvidenze economiche legate all'accertamento dell'invalidità dei minorenni civile (indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, ecc.) è esercitata dai genitori esercenti la tutela, o dalle altre figure nominate a tutelare i minori ai sensi degli articoli  343 e ss. del Codice Civile (i genitori non devono essere nominati tutori in quanto esercitano già la potestà genitoriale sul figlio minore).

L'apertura di un conto corrente, a nome del minore, è considerata atto di ordinaria amministrazione, quindi può essere fatta dai genitori senza necessità di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare. I genitori devono aprire il conto corrente «con vincolo pupillare» intestandolo al minore e firmando la relativa modulistica con la dicitura «in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore».

La movimentazione del conto, invece, è considerata straordinaria amministrazione e, quindi, diventa necessaria l'autorizzazione del Giudice. Il genitore, quindi, dovrà presentare un'istanza al Giudice Tutelare affinché lo stesso autorizzi il genitore ad effettuare versamenti e prelievi sul conto intestato al minore. La banca/Poste Italiane SpA non potrebbe consentire la movimentazione senza prima verificare che ci sia l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Il quadro E del modulo INPS «Elementi socio-economici necessari per la concessione e l'erogazione delle prestazioni per invalidità civile» (scaricabile dal sito dell'INPS), prevede che i genitori acconsentano l'uno per l'altro alla riscossione delle suddette prestazioni. Il modulo deve essere compilato alla presenza di un pubblico ufficiale che provvede alla verifica dell'autenticità della firma. Il conto corrente non può essere co-intestato ad uno o ad entrambi i genitori perché se così fosse si verrebbe a configurare un conflitto di interessi, dato che il genitore sarebbe allo stesso tempo titolare del conto personalmente e anche come "rappresentante" del figlio.

Poste Italiane SpA prevede che le prestazioni economiche derivante dall'accertamento dell'invalidità civile, non possano essere accreditate sugli appositi libretti postali dedicati ai minori, ma solo sul Libretto nominativo ordinario in cui il minore risulta come unico intestatario: non sono previsti limiti di giacenza e le somme possono essere prelevate soltanto con il provvedimento di autorizzazione emesso dal Giudice Tutelare.


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
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