Ricerca avanzata
Menù
Rete associativa
Personalizza il sito





Salta contenuti

L'utilità del collocamento mirato per una patologia non tabellata

Pubblicato il 12/09/2011 - Letto 4561 volte
Gentilissimi, vorrei far presente quanto segue: dopo ricorso, per un precedente 46% emesso dalla commissione ASL, feci ricorso e il tribunale del lavoro mi diede un 75% di invalidità. Ho tre patologie: 1) connettivite indifferenziata; 2) fibromialgia; 3) sindrome di sjogren. Quella che mi dà più problematiche per il lavoro e nella vita quotidiana è la fibromialgia la quale non è tabellata. Sono una ex maestra di scuola materna, supplente, e con queste problematiche non riescono a farmi un giusto collocamento mirato. Mi hanno sconsigliato di andare alla visita della 68 proprio per la non tabellazione della fibromialgia che è invece riconosciuta dalla organizzazione mondiale della sanità. Cose mi consigliate? Vi ringrazio. Cordiali saluti
Alessia, 50 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, è necessario fare una precisazione. La collocazione all'interno della Tabella delle percentuali di invalidità civile del 1992 è una procedura che, se non aggiornata, rischia di escludere quelle patologie che, per una serie di ragioni, vengono riconosciute tali dalla comunità internazionale, e quindi anche dall'OMS. Poiché l'Italia, dal 1992 ad oggi, non ha aggiornato ancora la Tabella, la fibromialgia - che solo nel 1994 è stata accettata a livello internazionale con la cosiddetta "Dichiarazione di Copenhagen" - non è presente nell'elenco.

Dal momento che questo fatto è inevitabile, tanto più se non si prevede di aggiornare la Tabella ogni anno, il Legislatore - nella Prima Parte del Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992 - ha disposto una specifica norma per questi casi: la Commissione Medica dell'invalidità civile dovrà valutare il danno che la patologia ha provocato con criterio analogico a quello che viene adoperato per quelle tabellate.

A prescindere dalle modalità mediche con cui la Commissione effettua tale procedimento, è importante sottolineare che, nel Suo caso, l'accertamento è stato eseguito. Naturalmente non possiamo dire, né spetterebbe a noi farlo, se la Commissione abbia o meno valutato la fibromialgia con il criterio dell'analogia. Resta il fatto che la percentuale che attualmente Le è stata attribuita, il 75%, è frutto anche di un ricorso. Se è ipotizzabile che, in prima istanza, la Commissione possa non aver tenuto conto della fibromialgia (sempre con il criterio che si è detto), è molto probabile che in sede di ricorso questa sia stata considerata.

In ogni caso, per quanto attiene al Suo quesito, tutto questo rientra solo relativamente. Come Le abbiamo riferito nel quesito precedente, infatti, per potersi iscrivere alle liste di collocamento è sufficiente una percentuale pari o superiore al 46%. Dal momento che Le è stata riconosciuta una percentuale del 75%, il problema non sussiste (a prescindere dal fatto che la fibromialgia sia stata riconosciuta o meno). Il problema delle patologie non tabellate, una volta raggiunta la soglia minima del 46% per poter accedere alle liste di collocamento, non sussiste più.

Quando, infatti, riferisce che qualcuno (una persona competente o voci di corridoio?) Le suggerisce di non presentarsi a visita per l'accertamento della capacità lavorativa ai fini del collocamento mirato (fase essenziale per completare l'iscrizione), cosa intende? A nostro modesto avviso non sembrerebbe essere un gran suggerimento. Questa visita, infatti, prima di essere "burocraticamente" necessaria, è indispensabile per definire il Suo profilo e poter attivare «quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione» (definizione di «collocamento mirato» ex articolo 2 della Legge n. 68/1999).

Da questa definizione dovrebbe essere chiaro che il fatto che una patologia non sia tabellata non può incidere sul buon esito del «collocamento mirato». Esso, infatti, non deve tener conto della patologia in senso clinico (come nel caso dell'accertamento dell'invalidità civile), ma della compromissione della funzionalità. Per fare un esempio estremamente chiaro: se una persona si sposta usando la carrozzina, il compito del collocamento mirato è far sì che il luogo di lavoro sia accessibile per la carrozzina stessa, a prescindere se chi la usa ha una paraplegia, tetraparesi spastica, paraparesi spastica, distrofia muscolare, sclerosi multipla, ecc. Quindi ciò che deve essere valutata è la difficoltà funzionale che ciascuna patologia comporta abbinata alla disponibilità dell'ambiente di lavoro.

Affermare che, poiché la Sua patologia non è tabellata, non è possibile fare un "collocamento mirato" non è corretto perché, ripetiamo, non è compito di coloro che operano per il "collocamenti mirato" (Centro per l'Impiego, ecc.) valutare la patologia in quanto tale, quanto piuttosto le conseguenze che essa potrebbe avere nel campo lavorativo.


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Servizio di Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro

Salta contenuti del pi� di pagina - A.V.I. Umbria Onlus - C.F.: 01201600556 - Via Papa Benedetto III, 48 - 05100 Terni
Tel: +39 0744 1950849 - Email: cpa.umbro@aviumbria.org - Leggi la Privacy Policy - Powerd by: mediaforce.it
Logo di conformit� agli standard W3C per i fogli di stile Logo di conformit� agli standard W3C per il codice HTML 4.0 Transitional Logo di conformit� agli standard W3C Livello AA, WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0