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Con la pensione di inabilità 100% è compatibile con la retribuzione di un cantiere di lavoro comunale per disoccupati?

Pubblicato il 26/11/2010 - Letto 4152 volte
Salve, navigando in internet ho trovato fatto bene il vostro sito per cui ho deciso di porvi questo quesito: si chiede cortesemente di sapere se la pensione di inabilità di Euro 256 al mese assegnata a mio fratello riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa art. 2 e 12 L. 118/1971, sia compatibile o meno con la retribuzione di un cantiere di lavoro comunale per disoccupati che inizierà nel corso del 2011. Faccio presente che il reddito derivante dal cantiere (circa 3.000 Euro) sommati ad altro reddito di mio fratello (pari a 9.600 Euro) non supera il limite di reddito annuale previsto dall'INPS per l'assegnazione delle pensioni di inabilità (per il 2010 risulta di Euro 15.5154). Nel caso verrà assunto deve sottoporsi a visita del medico del lavoro che certificherà la sua idoneità? Siccome nei primi del 2011 dovrà rinnovare la patente rischia il ritiro per la citata invalidità ? Vi ringrazio anticipatamente per la cortese risposta tesa ad evitare a mio fratello l'eventuale rischio di perdita del citato trattamento INPS in quanto necessario per la sua patologia, ma avere la possibilità di stare insieme ad altra gente è ugualmente importante per lui così come poter continuare a guidare. I dubbi mi sono nati dopo aver letto il verbale di invalidità che riconoscendogli il 100% ha inserito la dicitura sopra descritta che a prima vista sembra molto restrittiva. Saluto cordialmente tutte le persone impegnate a dare una risposta nel minor tempo possibile.
Gianfranco, 53 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che la dizione «invalido con totale e permanente inabilità lavorativa art. 2 e 12 L. 118/1971» è certamente fuorviante, ma la dizione fa riferimento ad una generica capacità lavorativa la cui riduzione deriva dal valore percentuale che ciascuna menomazione possiede (secondo quanto stabilito nella Tabella Ministeriale dell'invalidità civile del 1992).

La dizione non fa riferimento alla capacità lavorativa effettiva della persona, quindi Suo fratello può svolgere qualsiasi attività lavorativa compatibile con il proprio stato di salute e che, come Lei giustamente riferisce, non superi il limite reddituale previsto. Attenzione, però: per il 2010 il limite è di 15.154,24 Euro e viene calcolato sulla base dei redditi complessivi lordi posseduti da Suo fratello nell'anno 2009 (dal calcolo è esclusa la pensione di inabilità).

Qualora il Comune ponga altri limiti inerenti il tipo di lavoro che ha promosso, Le consigliamo di farsi dare maggiori informazioni.

In merito all'automobile, molto probabilmente Suo fratello verrà chiamato a visita per verificare l'idoneità alla guida solo nel caso in cui, al momento del primo conseguimento della patente, Suo fratello non aveva alcun accertamento di invalidità civile e la patente era di tipo B. A seguito del riconoscimento dell'invalidità civile, la Commissione Patenti presso la ASL potrebbe richiedere la revisione della patente e, qualora lo ritenga necessario, potrebbe mutarla in BS (speciale) per le persone con disabilità. Il riconoscimento della percentuale di invalidità civile in sé non comporta la sospensione della patente. La Commissione Patenti ha il compito di accertare se sussistono ancora le condizioni per poter continuare a guidare l'automobile.


Per ogni altra informazione, può contattarci telefonicamente al numero 0744 27.46.59.

Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)

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