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Erogazione delle provvidenze economiche: l'iter

Aggiornato il 5/09/2019 - Letto 2179 volte

Descrizione

La Costituzione Italiana, all'articolo 38, prevede per il «cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere» il «diritto al mantenimento e all'assistenza sociale».
 
Il sistema dell'assistenza sociale per garantire i diritti costituzionali ai cittadini, posta a carico dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni, integra quello della previdenza sociale che ha come presupposto una prestazione di lavoro, dipendente o autonoma, ed è gestita da una molteplicità di enti pubblici previdenziali dei quali il più importante è l'INPS.

Nello specifico, per quanto riguarda le prestazioni economiche correlate al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile e sordità, che prevedono specifici requisiti sanitari e di percentuale assegnata, si veda la seguente scheda:

Contributi economici per l'anno 2019.


Iter procedurale

In merito all'iter per l'erogazione delle prestazioni economiche si possono individuare tre fasi:

  • accertamento sanitario e dei requisiti fiscali per poter beneficiare della prestazione economica;
  • concessione della prestazione economica;
  • erogazione della prestazione economica.

Accertamento sanitario e dei requisiti
Una volta espletata la visita medica di accertamento sanitario presso la Commissione Medica (leggi qui la scheda Contact Center), questa emette il verbale riportante il giudizio in merito all'accertamento. Le prestazioni economiche vengono erogate solo nei casi previsti dai requisiti sanitari, percentuali e reddituali (vedi i requisiti).

Qualora il giudizio della Commissione dia luogo all'erogazione di una delle provvidenze economiche (ossia rispetti i requisiti previsti), la persona, al momento della ricezione del verbale in cui viene riportato l'esito dell'accertamento, deve compilare il modulo che è allegato al verbale e fornire la documentazione necessaria per la concessione delle provvidenze. Il modulo, una volta compilato, deve essere trasmesso all'INPS.

Concessione della prestazione economica
Prima della sua erogazione, l'INPS effettua specifici controlli sui requisiti di diritto e di reddito. Alcune prestazioni, infatti, prevedono l'erogazione fino ad un limite reddituale prestabilito annualmente dallo stesso INPS.

Erogazione della prestazione economica
Una volta che tutte le operazioni di controllo in merito ai requisiti sono state espletate, la prestazione economica viene accreditata nel conto o deposito indicato dalla persona al momento della compilazione del modulo INPS allegato al verbale di accertamento dell'invalidità civile (per conoscere le modalità di accredito delle prestazioni, si consiglia di consultare la seguente scheda: Modalità di accreditamento dei benefici economici dell'invalidità civile).  

Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'invalidità.

La decorrenza può essere spostata dalle Commissioni mediche, dall'Ente concessore o dal Giudice qualora i requisiti sanitari e/o socioeconomici non siano presenti fin dalla data di presentazione della domanda.

Nota: Per dare dei tempi largamente indicativi dalla notifica del verbale all'erogazione del primo rateo di pensione o indennità, si può dire che solitamente trascorrono dai sei agli otto mesi, ma in molte realtà questo tempo viene superato.


Requisiti

Per avere diritto alle prestazioni economiche, è necessario avere: requisiti sanitari, requisiti percentuali e requisiti reddituali.

  • Requisiti sanitari: si consiglia di vedere i requisiti delle singole prestazioni economiche;
  • Requisiti percentuali: per le prestazioni legate all'invalidità civile, la soglia minima è il 74%;
  • Requisiti reddituali: le prestazioni economiche sono legate allo "stato di bisogno economico"; tale stato viene accertato prendendo in considerazione il reddito complessivo lordo personale della persona, che non può superare un determinato limite fissato annualmente. Non tutte le prestazioni sono legate a vincoli reddituali.

A decorrere dal 1° marzo 2009 in sede di prima liquidazione delle prestazioni alle persone con invalidità civile viene considerato il reddito dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva dall'interessato, fermi restando i limiti di reddito stabiliti per l'anno di riferimento.

Attenzione: Nel caso in cui i requisiti reddituali vengano soddisfatti in un momento successivo alla data di diniego della domanda di invalidità, l'interessato dovrà produrre una nuova domanda ed attivare quindi nuovamente l'intero procedimento amministrativo nella duplice fase dell'accertamento sanitario e dell'accertamento del requisito reddituale. I benefici economici decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della nuova domanda.

Se, successivamente alla concessione della prestazione, il reddito della persona supera il limite stabilito per l'anno di riferimento, l'INPS procederà alla revoca della prestazione. L'aumento dei redditi deve essere denunciato dallo stesso interessato, il quale assume l'obbligo di comunicare ogni variazione della sua situazione reddituale.

Nel caso in cui, successivamente alla revoca della pensione o dell'assegno mensile il reddito subisca una riduzione o, comunque, venga a risultare inferiore al limite previsto dalla legge, la provvidenza potrà essere concessa su domanda dell'interessato, corredata da idonea documentazione. In tal caso non è necessario attivare la procedura prevista per l'accertamento dell'invalidità, a meno che l'Ente concessore della prestazione non ritenga possibile, in considerazione del lungo tempo trascorso dal precedente accertamento, una modificazione della situazione sanitaria e quindi intenda sottoporre l'interessato a nuovo accertamento sanitario.

Attenzione: i titolari delle prestazioni economiche sono tenuti, entro il 31 marzo di ogni anno, a presentare una dichiarazione relativa alla permanenza dei requisiti, al reddito di riferimento e, per chi percepisce l'assegno mensile di assistenza, il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa, e, per chi percepisce l'indennità di accompagnamento, sulla permanenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto.


Dove rivolgersi

Sede INPS di Terni

Elenco CAAF di Terni (collegamento a sito esterno)


Documentazione da presentare

Per la determinazione del reddito personale può essere utile disporre di un certificato dei redditi prodotti nell'anno di riferimento.

Fonti normative

Legge n. 102 del 3 agosto 2009, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 118 del 30 marzo 1971, «Conversione in legge del D. L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili» (collegamento a sito esterno).


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