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Diritto allo studio universitario per le persone con disabilità

Aggiornato il 30/12/2014 - Letto 2774 volte

Descrizione

Per gli studenti con disabilità che intendono iscriversi ad un ciclo universitario, o che stanno già frequentando un corso di studi universitario, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 (DPCM) prevede una serie di agevolazioni e supporti che gli Atenei universitari italiani hanno il dovere di mettere in atto per garantire il diritto allo studio agli studenti con disabilità e la loro piena partecipazione alla vita universitaria (così come previsto dalla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e dalla Legge n. 17 del 28 gennaio 1999).

In primo luogo, gli Atenei, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal Rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti il diritto allo studio dello studente con disabilità nell'ambito dell'Ateneo medesimo (articolo 16, comma 5-bis, Legge n. 104/1992, così modificata dalla Legge n. 17/1999).

Dietro richiesta dello studente con disabilità, gli Atenei devino garantire:

  • esonero totale delle tasse universitarie per studenti con invalidità pari o superiore al 66% (*);
  • esonero totale o parziale delle tasse universitarie per studenti con invalidità inferiore al 66% (*);
  • accessibilità delle informazioni sui servizi rivolti alle persone con disabilità: percorsi formativi ed universitari e procedure amministrative connesse, nonché quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso (articolo 14, comma 1, DPCM 9 aprile 2001);
  • su valutazione del docente delegato al coordinamento, una possibile differenziazione compensativa nella valutazione dei criteri per l'attribuzione dei servizi e degli interventi destinati alla non generalità degli studenti (borse di studio, prestiti d'onore, servizi abitativi e i contributi per la mobilità internazionale degli studenti italiani, ecc.), istituendo requisiti di merito individualizzati che possono discostarsi da quelli previsti dal presente decreto sino ad un massimo del 40% (articolo 14, comma 2, DPCM 9 aprile 2001);
  • fornitura di supporti didattici, informatici e tecnologici utili a rendere gli studenti con disabilità il più possibile autonomi e indipendenti come, ad esempio, fornitura gratuita agli studenti ipovedenti, non vedenti e con dislessia, dei testi universitari in formato elettronico e/o in braille, ecc.) (articolo 13, comma 6-bis, Legge n. 104/1992, così modificata dalla Legge n. 17/1999);
  • interventi di tutorato realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato possono essere anche affidati ai «consiglieri alla pari», cioè persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto (articolo 14, comma 10, DPCM 9 aprile 2001 ed articolo 13, comma 6-bis, Legge n. 104/1992, così modificata dalla Legge n. 17/1999).

La durata di concessione dei benefici per gli studenti con disabilità è di nove semestri per i corsi di laurea di base, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica e di quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico (articolo 14, comma 3, DPCM 9 aprile 2001).

(*) Vedi scheda «Agevolazioni tasse universitarie per studenti con disabilità».


Requisiti

La normativa prevede l'erogazione delle prestazioni suddette agli studenti «in situazione di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento».

Gli studenti con una percentuale di invalidità inferiore al 66% possono usufruire solo delle eventuali agevolazioni sulle tasse universitarie previste dall'articolo 8, comma 7, DPCM 9 aprile 2001 (*).

La normativa non specifica letteralmente che tipo di accertamento sanitario sia necessario, anche se l'indicazione percentuale, insieme alla dizione «invalidità», non lascia molti dubbi rispetto al fatto che si riferisca all'accertamento dell'invalidità civile.

La normativa, inoltre, pur adoperando l'espressione «in situazione di handicap» non fa riferimento all'accertamento dello stato di handicap (Legge n. 104/1992).


Dove rivolgersi

Per specifiche informazioni rispetto alle modalità di presentazione della domanda per ottenere le agevolazioni, si consiglia di rivolgersi alla Segreteria Amministrativa del proprio Ateneo.

Documentazione da presentare

Verbale del riconoscimento dell'invalidità civile con indicata la percentuale di invalidità.

Fonti normative

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390» (articolo 8).

Legge n. 17 del 28 gennaio 1999, «Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Legge n. 118 del 30 marzo 1971, «Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili» (articolo 30).


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