Modalità di accreditamento delle prestazioni economiche legate al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile e sordità

a cura del Servizio di Contact Center Terni

Descrizione

Il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile e sordità permette alla persona con disabilità di accedere ad una pluralità di prestazioni, servizi, agevolazioni e prestazioni economiche (leggi qui la scheda sull'accertamento dell'invalidità civile). Ciascuna prestazione è vincolata ad una percentuale (o ad una fascia di percentuali) e ad una serie di requisiti sanitari e reddituali (leggi qui la scheda sulle percentuali dell'invalidità civile).

Il tipo di prestazione economica concessa è legata alla valutazione che la Commissione Medica per l'accertamento ha riportato nel verbale di invalidità civile, cecità o sordità.

Le prestazioni economiche legate al riconoscimento di invalidità civile, cecità civile e sordità sono le seguenti:

Per le persone riconosciute «invalide civili»:

Per le persone riconosciute «cieche civili» e «ipovedenti»:

Per le persone riconosciute «sorde»:


Il modulo per l'accreditamento

Dopo l'invio del verbale cartaceo alla persona interessata, è possibile procedere alla compilazione del modulo per l'accreditamento della prestazione economica.

Il modulo è scaricabile anche dal sito web dell'INPS, seguendo il seguente percorso:


I dati personali

La prima pagina del modulo richiede la compilazioni delle parti anagrafiche del richiedente o dell'eventuale suo rappresentante legale.

La seconda pagina, quadro A, del modulo richiede una serie di dichiarazioni:

Devono compilare questa parte della scheda:

La terza pagina, quadro B, riguarda le persone che hanno diritto all'assegno mensile di assistenza. Il modulo richiede informazioni in merito all'eventuale attività lavorativa e all'eventuale presenza di altre prestazioni che risulterebbero incompatibili.

La quarta e la quinta pagina, quadri B1, B2 e B3 riguardano i minori che percepiscono l'indennità di frequenza che frequentano scuole pubbliche o private che impartiscono l'istruzione obbligatoria, distinti tra:

Nella quinta pagina, quadro C, si riportano le informazioni relative alla tutela giuridica del beneficiario della prestazione:

Nella sesta pagina, quadro D, e nella settima, l'interessato deve compilare la dichiarazione dei redditi propri e del coniuge. I redditi sono considerati al lordo di IRPEF, deduzioni e detrazioni e fanno riferimento all'anno di decorrenza della prestazione.


L'accreditamento

La parte restante del modulo prevede la scelta delle modalità di accreditamento di cui la persona intende avvalersi. Il modulo, quadri F e F1, distingue se la persona intende avvalersi degli Uffici postali, oppure delle Banche.


Accreditamento presso gli Uffici postali

Il quadro F del modulo prevede la scelta di accreditamento presso gli Uffici postali in quattro modalità:


Accreditamento presso le banche

Il quadro F1 del modulo prevede la scelta di accreditamento presso le banche in quattro modalità:


Il pagamento

L'INPS provvede al pagamento delle prestazioni economiche dell'invalidità civile in modo analogo a quello adottato per le pensioni.

I benefici economici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario alla ASL o all'INPS. Ogni eventuale eccezione o variazione dei tempi dell'accreditamento viene indicata nel verbale dalle competenti Commissioni Sanitarie (articolo 5, comma 1, DPR n. 698/1994).


La riscossione delle provvidenze economiche dei minorenni

La riscossione delle provvidenze economiche legate all'accertamento dell'invalidità dei minorenni civile è esercitata dai genitori esercenti la tutela, o dalle altre figure nominate a tutelare i minori ai sensi degli articoli  343 e ss. del Codice Civile.

Solitamente, per ritirare somme intestate al minore, è richiesta una autorizzazione del Giudice Tutelare che ha la finalità di tutelare il minore o coloro che non sono in grado di provvedere a se stessi.

Il quadro E del modulo INPS, per l'erogazione delle prestazioni, prevede che i genitori acconsentano l'uno per l'altro alla riscossione delle suddette prestazioni. Il modulo deve essere compilato alla presenza di un pubblico ufficiale che provvede alla verifica dell'autenticità della firma.

Attenzione: in caso di riscossione di importi superiori ad Euro 999,99, la provvidenza economica deve obbligatoriamente essere accreditata su un libretto di risparmio nominativo o sul conto corrente nominativo.

Apertura di libretti postali intestabili a minori presso Poste Italiane SpA
Poste Italiane SpA prevede che la prestazione economica derivante dall'accertamento dell'invalidità civile, cecità non possa essere accreditata sugli appositi libretti postali dedicati ai minori, ma solo sul Libretto nominativo ordinario in cui il minore risulta come unico intestatario: non sono previsti limiti di giacenza e le somme possono essere prelevate soltanto con il provvedimento di autorizzazione emesso dal Giudice Tutelare (leggi qui informazioni per i libretti nominativi ordinari).

Le informazioni riportate sono solo illustrative. Pertanto, si consiglia di rivolgersi agli Uffici Postali per specifiche informazioni.

Apertura di libretti postali intestabili a minori presso la banche
Si consiglia di rivolgersi presso la propria banca per scoprire come aprire un conto corrente bancario nominativo o un libretto risparmio nominativo intestato ai minori che percepiscono le prestazioni economiche legate all'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile o sordità.


La riscossione delle provvidenze economiche per conto di terzi

La delega
Nel caso in cui il beneficiario della prestazione legata all'invalidità civile non sia fisicamente in grado di poter riscuotere, può delegare una persona di fiducia. La delega può essere richiesta anche successivamente.

Il quadro G del modulo INPS prevede che la persona con disabilità delegante indichi e compili i dati del delegato, il quale, non può riscuotere più di due pensioni.

Attenzione: da questa limitazione sono esclusi gli amministratori di sostegno, i tutori e i curatori incaricati dalle autorità giudiziarie o coloro che, per dovere d'ufficio, riscuotono le pensioni per le persone ricoverate in case di cura oppure che vivono in comunità di anziani o comunità religiose.

Il pubblico ufficiale che riceve la domanda di delega procede con l'autenticazione della firma. Qualora la persona non possa o non sappia firmare, ma è comunque in grado di esprimere le proprie intenzioni, il pubblico ufficiale provvedere a raccogliere la dichiarazione verbale.

L'INPS rilascia una copia della delega all'interessato e comunica i dati del delegato all'ufficio pagatore.

La delega viene revocata qualora la pensione sia riscossa su conto corrente bancario o postale.

La procura speciale a riscuotere
Se l'interessato non può riscuotere le prestazioni economiche depositate su conti correnti bancari o postali, o possiede condizioni di salute tali da non permettere l'autenticazione della firma in via ordinaria, ma, allo stesso tempo, non ha alcuna tutela giuridica formalmente avviata (Amministratore di sostegno, tutore, curatore), la delega per la riscossione deve avvenire tramite una procura notarile a riscuotere.


Gli eredi

Qualora il beneficiario della prestazione economica muoia successivamente al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile o sordomutismo, gli eredi legittimi o testamentari hanno diritto a percepire le quote della prestazione già maturate dall'interessato alla data del decesso, anche nel caso in cui il decesso stesso sia intervenuto prima della concessione della prestazione economica (Legge n. 912 del 13 dicembre 1986).

Se il beneficiario non aveva coniuge, gli eredi possono compilare il modulo INSP AP23 «Domanda di pagamento dei ratei di pensione maturati e non riscossi».


Requisiti


Dove rivolgersi



Requisiti


Fonti normative

Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» (collegamento a sito esterno).

Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (articolo 40, comma 4), «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» (collegamento a sito esterno).

Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 21 settembre 1994 (articolo 5, comma 1), «Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici».

Legge n. 912 del 13 dicembre 1986, «Interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti» (collegamento a sito esterno).


Data: 15/03/2012
Sezione: Contact Center Terni » Indice » Accertamenti sanitari » Invalidità civile
L'indirizzo di questa scheda è: http://www.cpaonline.it/web/contactcenter/scheda.php?n_id=108