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Quando il condominio si oppone al superamento delle barriere architettoniche

Pubblicato il 22/09/2009 - Letto 3676 volte
Salve, volevo segnalare che da Settembre del 2007, data di rientro a casa dal centro di riabilitazione da cui sono stata dimessa in carrozzina per paraplegia, a tutt'oggi l'amministrazione del mio condominio mi nega di sostituire il vecchio ascensore non a norma se non a mie spese! Tutti i giorni per uscire di casa sono costretta a smontare una porta dell'ascensore per poter entrare con una carrozzina piccola dove nel frattempo mi sono sistemata e questo con l'aiuto di due persone. Poi al piano terra per poter finalmente uscire dal portone devo fare un'ulteriore scala con il montascale poiché non mi è stato concesso il permesso per il servoscala. Fuori dal palazzo il mio posto auto non dispone di spazio per l'accesso in auto e la macchina ogni volta deve essere prima spostata e poi posso salire. Purtroppo le mie condizioni economiche non mi permettono al momento di cambiare casa poiché questa in cui vivo è di mia proprietà e ha il vantaggio di essere vicino a quella di mia sorella dalla quale mia madre anziana non vuole allontanarsi. Cosa posso fare per far cambiare l'ascensore e l'accesso al palazzo? Vi ringrazio anticipatamente per l'interessamento.

Suggerimenti

Gentile Utente,
in merito alla Sua richiesta di Advocacy, La informiamo che il riferimento legislativo per l'istallazione o l'adeguamento di un ascensore non accessibile all'interno di un condominio e, più in generale, per l'abbattimento delle barriere architettoniche è la Legge n. 13/1989.

Il primo problema da analizzare è quello relativo all'approvazione da parte dell'assemblea condominiale dei lavori di adeguamento. A quanto ci scrive, il condominio Le ha negato la compartecipazione alla spesa per l'adeguamento dell'ascensore e, poi, Le ha impedito di installare il servo-scala.

La legge prevede una procedura di approvazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio, in prima convocazione; per la seconda convocazione, invece, è sufficiente un terzo dei partecipanti del condominio che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio. Qualora il condominio non approvi l'abbattimento, non può impedire, tuttavia, al diretto interessato di procedere, a proprie spese, con i lavori di adeguamento delle parti condominiali in questione, trascorso invano il termine legale di tre mesi dalla richiesta di modifica. Pertanto, per quanto riguarda l'ascensore, il condominio non avendo approvato le modifiche non può impedirLe di procedere ai lavori. Stessa cosa dicasi per il servo-scala che, sempre a Sue spese, ha tutto il diritto di installare.

L'esecuzione delle modifiche potrà iniziare soltanto dopo avere inviato al Comune una relazione tecnica dettagliata, firmata da un professionista, sugli interventi da eseguire.

Il secondo problema riguarda gli aspetti economici dei lavori di adeguamento. La Legge n. 13/1989 si preoccupa di garantire il diritto alla mobilità/accessibilità dell'inquilino con disabilità, ma non impone oneri finanziari per gli altri condòmini. Per questo motivo, prevede una modalità di rimborso (calcolato in modo proporzionale in base alla spesa sostenuta) da parte del Comune di residenza della persona con disabilità che intende procedere all'abbattimento delle barriere architettoniche. In merito a questo punto, Le consigliamo di rivolgersi al Suo comune (Ufficio alloggi o edilizia) e richiedere la modulistica per poter ottenere il rimborso.


Normativa di riferimento

Legge n. 13 del 9 gennaio 1989, «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati» (collegamento a sito esterno).


Per ogni altra informazione, può contattarci telefonicamente al numero 0744 27.46.59.

Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Servizio di Advocacy del Centro per l'Autonomia Umbro)

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