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Permessi lavorativi: fare ricorso in caso di negazione?

Pubblicato il 23/07/2009 - Letto 1988 volte
Buon pomeriggio. Con la presente intendo ricevere una concreta risposta, al fine di presentare eventuale ricorso. Il parere nr. 13/08 del Dipartimento Funzione Pubblica, per noi Carabinieri, che valenza ha? Mi spiego… il mio Comando mi ha rigettato l'istanza del beneficio dei tre giorni mensili ai sensi dell'art.33/3° comma della Legge 104/1992, perché l'Avvocatura Generale dello Stato, con parere del 18.12.2007 (CHE NON RIESCO A TROVARNE TRACCIA ED A TAL PROPOSITO CHIEDO GENTILMENTE SE POSSO RICEVERNE COPIA), sostiene l'inapplicabilità al personale delle Forze di Polizia dell'interpretazione data al concetto di esclusività e continuità della circolare INPS 90/2007 e conferma pertanto la piena legittimità delle disposizioni vigenti per l'Arma dei Carabinieri. Sono in possesso di una circolare del C.do Generale dell'Arma dei Carabinieri che - in breve - ne fa riferimento e recita che sia il consiglio di stato sia l'Avvocatura Generale dello Stato, nel corpo di specifico parere, hanno espresso un orientamento che, nel riconoscere la particolare funzione svolta dalle Forze Armate e di Polizia, ha confermato la piena legittimità delle disposizioni attualmente vigenti nell'Arma. Poi mi hanno contestato anche il requisito di esclusività in virtù della sentenza nr.6813 del Consiglio di Stato del 31.12.2007 (anche qui c'è stato un errore di trascrizione, ovvero la sentenza indicatomi quale nr. 68/03 - e non 6813- non esiste) … ma se non ho letto male questa sentenza (la nr. 6813) è relativa ad una richiesta di trasferimento (ai sensi dell'art.33/5° comma L.104/1992). Che c'entra con la mia istanza intesa ad ottenere i permessi ai sensi dell'art.33/3° comma della L. 104/1992? Premesso quanto sopra, vi chiedo (gentilmente)… ho dei motivi per ricorrere?Grazie.

Suggerimenti

Gentile Utente,
in merito alle Sue richieste, La informiamo che le sentenze non si "disapplicano" a vicenda, semmai ci possono essere orientamenti differenti tra diversi giudici. In questo caso, ad esempio, ci sono pronunce di giudici diversi: il Consiglio di Stato (giudice amministrativo) ed il Tribunale di Roma (giudice ordinario), quindi è possibile una differente posizione di questi due giudici in relazione al medesimo argomento.

Detto questo, poiché non è la prima volta che Le rispondiamo, vorremmo consigliarLe, a questo punto, di contattare un avvocato e fargli leggere con attenzione tutta la documentazione che Le è arrivata dal Comando dell'Arma che la supporterà anche nella ricerca del parere del 18 dicembre 2007. Nelle risposte che Le sono state trasmesse possono esserci importanti riferimenti che noi non abbiamo modo di esaminare e che non è possibile farlo per e-mail.

Sarà, dunque, l'avvocato stesso che, esaminata tutta la documentazione con attenzione, e valutata concretamente la sua situazione familiare, potrà consigliarLe di effettuare un ricorso o meno.


Per ogni altra informazione, può contattarci telefonicamente al numero 0744 27.46.59.

Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Margherita Di Giorgio e Pierangelo Cenci
(Servizio di Advocacy del Centro per l'Autonomia Umbro)

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