Ricerca avanzata
Menù
Rete associativa
Personalizza il sito





Salta contenuti

ISEE. La posizione delle associazioni sul tema della partecipazione

Pubblicato il 22/12/2015 - Letto 2437 volte
Il Comune di Terni si sta muovendo per chiedere la compartecipazione alla spesa alle persone con disabilità che usufruiscono dei servizi socio-sanitari mediante il calcolo dell'ISEE, così come previsto dalla normativa nazionale. Le tre federazioni di associazioni di persone con disabilità (FISH Umbria, FAND Umbria e FADA) hanno redatto un documento congiunto per fissare i princìpi fondamentali sui quali si dovrà fondare la compartecipazione alla spesa dei servizi, ribadendo che l'ISEE è uno strumento di equità e non un modo per reperire risorse aggiuntive.

Il Comune di Terni ha atteso un anno prima di far compartecipare le persone al costo dei servizi, ma ora è arrivato il momento di farlo. Lo strumento, com'è noto, sarà l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Ricordiamo che l'articolo n. 5 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (nota come manovra Salva-Italia) ha previsto una revisione della norma sull'ISEE sia rispetto alle modalità di determinazione, sia ai campi di applicazione dell'ISEE. Il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 159 del 5 dicembre 2013 è il riferimento normativo che fissa nel dettaglio i nuovi criteri congruenti dell'ISEE e il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 ha disposto le caratteristiche e le istruzioni per la redazione del modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), cioè il modello su cui vengono inseriti i dati per il calcolo dell'ISEE.

Dall'anno prossimo, come detto, anche il Comune di Terni richiederà la compartecipazione alle persone con disabilità che fruiscono dei servizi socio-sanitari del territorio e, poiché è imminente una delibera della Giunta Comunale sull'argomento, l'Assessora alle politiche sociali Francesca Malafoglia ha recentemente invitato tutte le associazioni che promuovono e tutelano i diritti delle persone con disabilità nel territorio a confrontarsi con una proposta che è stata loro rivolta in vista della suddetta delibera.

Le tre federazioni di associazioni locali - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH Umbria ONLUS), Federazione Associazioni Nazionali Disabili (FAND) e Federazione Associazioni Diversamente Abili (FADA) - hanno redatto un documento congiunto in cui esprimono il proprio punto di vista rispetto al ruolo dell'ISEE e del senso della compartecipazione.


ISEE: alcuni punti per la compartecipazione

Premessa

L'ISEE è uno strumento per garantire equità e non per risanare i problemi di bilancio. Le richieste di compartecipazione alla spesa, quindi, devono essere ispirate a criteri di equità e ragionevolezza, nel pieno rispetto della legge, per tale ragione il nuovo regolamento comunale dovrebbe rispettare le seguenti caratteristiche:

Richieste di partecipazione alla spesa ragionevoli

Le quote richieste dal Comune per la partecipazione alla spesa sociale e sociosanitaria non devono ostacolare in alcun modo l'accesso al servizio.

Regolamenti omogenei a livello di ambito Sociale

Da un punto di vista legale, ogni Comune può decidere in autonomia come regolamentare questa materia. L'estrema varietà dei criteri adottati dalle amministrazioni comunali in questi anni, però, ha creato disparità di trattamento inaccettabili tra cittadini con disabilità che risiedono nello stesso territorio e che spesso frequentano lo stesso servizio. Per questo motivo si chiede che i regolamenti siano definiti in modo omogeneo, almeno a livello di ambito sociale.

Applicazione dell'ISEE socio-sanitario a tutta la filiera dei servizi per le persone con disabilità maggiorenni

Il DPCM 159/2013 prevede che nel caso di beneficiario maggiorenne della prestazione sociosanitaria e in caso di assenza di coniuge e figli, il beneficiario possa valutare di presentare il cosiddetto "ISEE ridotto". Si ritiene che la regola dell'ISEE ridotto si debba applicare a tutti i servizi attualmente offerti dal sistema del welfare destinati alle persone con disabilità, sia quelli che la normativa regionale definisce come di carattere sociosanitario, sia quelli che la Regione considera di carattere prettamente socio assistenziale.

Retta sociale omnicomprensiva di tutti costi, compresi quelli accessori

Si chiede che (come previsto dall'articolo 1 del DPCM 159/2013) anche i costi relativi a prestazioni accessorie, come ad esempio trasporto e mensa, rientrino nella retta omnicomprensiva di tutti i costi che l'ente gestore deve sostenere per garantire il servizio.

Prevedere soglie ragionevoli di esenzione e di massima richiesta di contributo

Una richiesta di partecipazione alla spesa, per essere legittima, deve essere equa e non pregiudicare l'accesso al servizio. Nessun contributo può essere richiesto a chi vive al di sotto della soglia di povertà, inoltre, nel momento e nella misura in cui viene richiesto, si dovrebbe dar conto del fatto che non sia causa di impoverimento.

Definizione della quota di contributo con il sistema della progressione lineare

La definizione della quota di partecipazione alla spesa dei servizi attraverso l'individuazione di fasce di "ISEE" (i cosiddetti scaglioni) rappresenta un sistema che non garantisce equità di trattamento, soprattutto per chi avesse un valore ISEE immediatamente superiore o inferiore alla soglia. Si ritiene che il sistema più appropriato sia quello della progressione lineare.

Coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità nella stesura dei nuovi regolamenti

Non si tratta di un auspicio o di una semplice raccomandazione ma di una prescrizione stringente. In tal senso la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (che è parte integrante della normativa italiana) è assolutamente prescrittiva: ogni atto o decisione che riguarda la vita delle persone con disabilità deve vedere il coinvolgimento attivo delle persone e delle organizzazioni maggiormente rappresentative. Senza questa partecipazione, l'atto che determinerà il nuovo regolamento sarebbe da considerare illegittimo, indipendentemente dal suo contenuto.

Salta contenuti del pi� di pagina - A.V.I. Umbria Onlus - C.F.: 01201600556 - Via Papa Benedetto III, 48 - 05100 Terni
Tel: +39 0744 1950849 - Email: cpa.umbro@aviumbria.org - Leggi la Privacy Policy - Powerd by: mediaforce.it
Logo di conformit� agli standard W3C per i fogli di stile Logo di conformit� agli standard W3C per il codice HTML 4.0 Transitional Logo di conformit� agli standard W3C Livello AA, WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0