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Prestazioni economiche dell'invalidità civile per stranieri: una nuova Sentenza della Corte Costituzionale

Pubblicato il 1/07/2010 - Letto 4023 volte
La Corte Costituzionale ha stabilito che le persone straniere, regolarmente soggiornanti in Italia, hanno diritto a percepire le prestazioni economiche correlate all'invalidità civile; infatti, il requisito aggiuntivo del possesso della carta di soggiorno è incompatibile con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che vieta discriminazioni arbitrarie anche nell'ambito della sicurezza sociale.

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 187 del 28 maggio 2010, ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della Legge n. 388/2000 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001», nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione, agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, delle prestazioni economiche per l'invalidità civile (art.13, Legge n. 118/1971 «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili»).

A seguito di questa sentenza, tutte le provvidenze assistenziali, quali l'assegno mensile di assistenza e la pensione di inabilità civile, possono essere fruite da tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e, non più, solo a quelli titolari di permesso di soggiorno CE.

Le motivazioni che la sentenza adduce sono estremamente interessanti e, in parte, si rifanno ad altre sentenze precedenti. Aspetto di particolare rilievo è che la sentenza si rifà, in particolar modo, ad un'analisi approfondita della Convenzione Europea dei Diritti Umani.

La Convenzione Europea dei Diritti Umani, infatti, dispone, all'art. 14, che il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti nella Convenzione debba essere assicurato a tutti senza alcuna distinzione, neppure sulla base della nazionalità.
Tra questi diritti vi è quello espressamente indicato all'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione, che riconosce ad ogni persona il diritto al rispetto dei suoi beni patrimoniali.

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha ritenuto, quindi, che tra i diritti patrimoniali debbano essere incluse anche le prestazioni sociali e di conseguenza tutte le forme di assistenza sociale, comprese quelle che non si basano sul versamento di contributi.

Sebbene la Convenzione non sancisce per gli Stati membri né l'obbligo di realizzare un sistema di protezione sociale, né di assicurare un determinato livello delle prestazioni assistenziali, una volta che tali prestazioni sono state istituite o concesse, la relativa disciplina non potrà prevedere trattamenti discriminatori sulla base della nazionalità, a meno che questi non siano sorretti da una «ragionevole causa giustificatrice o un obiettivo di pubblica utilità».

Al riguardo, secondo la Corte di Strasburgo, soltanto «considerazioni molto forti potranno indurre a far ritenere compatibile con la Convenzione una differenza di trattamento fondata esclusivamente sulla nazionalità».

La Corte Costituzionale italiana, nella seconda parte delle motivazioni riportate nella sentenza, ha dunque concluso che l'assegno mensile di assistenza o la pensione di inabilità sono istituti di previdenza sociale volti a consentire il concreto soddisfacimento dei «bisogni primari» inerenti la stessa tutela della persona umana, ed, in quanto garanzia per la sopravvivenza della persona con disabilità, costituisce certamente un diritto fondamentale ed in quanto tale spettante a tutti.

In sostanza, queste prestazioni economiche forniscono alla persona un minimo di "sostentamento", essendo destinate a persone con importanti disabilità (almeno il 74%) che non svolgono un'attività lavorativa.
Di conseguenza, trattandosi di un istituto che risponde ad un bisogno fondamentale di tutela della persona umana, la Corte Costituzionale ha concluso che non vi è alcuna legittima causa giustificatrice nell'esclusione, dalla normativa italiana, di tale possibilità nei confronti delle persone straniere con disabilità regolarmente soggiornanti in Italia.

Le prestazioni legate all'invalidità riguardano il nucleo essenziale di tutela della dignità umana e come tale non ammette discriminazioni tra nazionali e stranieri legalmente soggiornanti.


Normativa di riferimento

Sentenza della Corte Costituzionale n. 187 del 28 maggio 2010 (collegamento a sito esterno)

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