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Agevolazioni settore auto: nuova Circolare dall'Agenzia delle Entrate

Pubblicato il 18/05/2010 - Letto 4861 volte
Lo scorso 23 aprile 2010, l'Agenzia delle Entrate ha emesso la Circolare 21/E con la quale si tenta di semplificare le procedure per concessione delle agevolazioni fiscali sui veicoli destinati al trasporto e alla guida delle persone con disabilità.

Anche per il 2010 la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate ha elaborato una circolare che risponde ai quesiti relativi a deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta.

La Circolare, infatti, pur essendo riferita all'IRPEF (dichiarazione dei redditi), contiene le indicazioni relative a tutte le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità (ad eccezione delle agevolazioni inerenti l'esenzione dal pagamento del bollo e l'imposta di trascrizione).

Infatti, fra i vari argomenti affrontati, al punto 5 della Circolare 21/E, vi sono risposte relative agli "obblighi di certificazione previsti ai fini delle agevolazioni fiscali in favore dei portatori di handicap".

Nello specifico, il punto 5 della Circolare, richiamando quanto affermato dalla Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (art. 30 comma 7), si riferisce a due fattispecie particolari ma riguardanti un gran numero di potenziali beneficiari: le persone con grave disabilità "mentale o psichica" e le persone con grave limitazione della capacità di deambulare.

Per i suddetti beneficiari, la documentazione da presentare per poter usufruire delle agevolazioni è indicata dalla Circolare, sempre dell'Agenzia dell'Entrate, n. 46 del 2001.

Vediamo, quindi, che cosa era previsto e come cambiano le regole con la recente Circolare 21.

Persone con disabilità mentale e psichica

Fino ad oggi erano ammessi esclusivamente due documenti:

  1. la certificazione attestante l'invalidità civile rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tale accertamento; dalla certificazione doveva risultare la titolarità dell'indennità di accompagnamento;
  2. il certificato attestante lo «stato di handicap grave» previsto dall'articolo 3 comma 3 della Legge 104/1992 da cui risultasse in modo esplicito la natura psichica o mentale della disabilità.

La Circolare 21/2010 non modifica i tre requisiti fissati, ossia la natura della disabilità che deve essere psichica o mentale, la gravità della disabilità e la titolarità dei requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento; offre, però, maggiore flessibilità rispetto alla documentazione accettabile per dimostrare queste tre condizioni.

Infatti, in sostituzione del certificato di handicap grave (art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992) può essere accettato il verbale di invalidità purché sia indicata:

  • in maniera esplicita, la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della patologia; 
  • la dizione "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita".

Da quanto detto, quindi, emerge che la Circolare fissa una terza condizione che deve essere rilevata nel certificato di invalidità, ossia deve essere indicato in modo esplicito la gravità della patologia.

Questa ultima condizione, se adottata in modo strettamente letterale, rischia di vanificare il tentativo di semplificazione insito nella Circolare; infatti, se per esplicito si debba intendere "testuale", va rilevato che nei verbali di invalidità civile quasi mai viene indicata in tal modo la gravità delle patologie rilevate.

La gravità, infatti, è considerata implicita nel grado di invalidità civile riconosciuta.

La Circolare 21 aggiunge poi un altro aspetto, sempre per le persone con disabilità "mentale e psichica" sul requisito dell'indennità di accompagnamento, precisando che è sufficiente il riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione della provvidenza, e non l'effettiva erogazione della stessa.

Persone con grave limitazione della capacità di deambulare

Per le persone con grave limitazione della capacità di deambulare, che non intendano adattare il veicolo alla guida o al trasporto, fino ad oggi veniva era necessario il certificato di handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992) riportante la dicitura inerente la grave limitazione alla deambulazione. Di conseguenza, non poteva essere accettato nessun altro documento o verbale di invalidità (civile, lavoro, servizio ...).

Anche per questa ipotesi la Circolare 21/2010 non modifica le due condizioni fissate, ossia la natura della disabilità, comportante una grave limitazione della capacità di deambulazione, e la gravità della disabilità.
 
Così come per la disabilità "psichica e mentale", anche per le disabilità "motorie", in sostituzione del certificato di handicap grave, (art. 3 comma 3 Legge 104/1992) da adessi può essere accettato il verbale di invalidità a condizione che sia indicata:

  • la dizione "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa con impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore"; 
  • il riferimento esplicito alla gravità della patologia.

Anche in questo caso, valgono le considerazioni espresse in precedenza in merito all'esplicita gravità.

 

 

Notizia tratte dal sito www.handylex.org


Normativativa di riferimento

Agenzia delle Entrate: Circolare n. 21/E (collegamento a sito esterno)

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