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Regione Umbria: Il sostegno scolastico per i bambini e i ragazzi con disabilità si riorganizza a fronte dell'emergenza Corona virus

Pubblicato il 24/03/2020 - Letto 1275 volte
La regione Umbria invia una comunicazione ai Comuni capofila delle zone sociale in merito all'erogazione del servizio per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 9.03.2020

Il diritto allo studio in Italia è un diritto soggettivo della persona che trova il suo fondamento negli articoli 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana.

La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (2006) all'art. 24 riconosce il diritto delle persone con disabilità all'istruzione: "allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di uguaglianza di opportunità, gli Stati Parti faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli". La Legge 104/92 dall'art. 12 all'art. 17 riconosce e tutela la partecipazione e l'integrazione delle persone con disabilità alle attività scolastiche, evidenziando il diritto all'educazione e all'istruzione e agli strumenti per l'integrazione che devono essere messi a disposizione in maniera coordinata dalla scuola, dagli enti locali e dalle Asl. Gli alunni hanno diritto a frequentare la scuola: nessun tipo di disabilità può essere causa di esclusione dalla frequenza scolastica (L. 104/92). Anche la legge quadro n.328/2000, ha valorizzato il ruolo della scuola per l'inclusione sociale e promosso azioni per un dialogo sempre maggiore tra tutte le realtà pubblico/private al fine di favorire lo sviluppo e l'inclusione dei minori con disabilità nei percorsi formativi e educativi.

Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza attraverso l'inclusione scolastica, che prevede l'obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale.

Nonostante la chiusura delle scuole è fondamentale la prosecuzione del servizio di assistenza scolastica specialistica in favore degli alunni con disabilità. La scuola rappresenta la più importante opportunità formativa, non solo per le possibilità di apprendimento ma soprattutto per le occasioni di socializzazione, di relazione e di comunicazione che la scuola offre. In particolar modo per gli alunni con disabilità devono essere garantiti non solo gli interventi pedagogico-didattici ma anche i supporti socio-sanitari secondo le caratteristiche di ogni studente.

Considerando l'emergenza sanitaria le scuole costrette a interrompere l'attività in classe hanno attivato forme di didattica a distanza. Questa modalità di insegnamento purtroppo può diventare discriminatoria per molti alunni e alunne con disabilità. Effettivamente l'insegnamento a distanza considerato una soluzione adeguata ai tempi del COVID-19 non è sempre accessibile a tutti, può determinare condizioni di disparità, lesive del diritto allo studio. Lo stesso materiale didattico inviato dai docenti se privo di un necessario supporto, offerto dall'assistente all'autonomia personale e/o comunicazione può risultare inutilizzabile. Un'altra criticità porta in primo piano la famiglia che non ha sempre le capacità di supportare in modo adeguato la figlia o il figlio con disabilità per motivi lavorativi o/e personali. Purtroppo per questo motivo i compiti assegnati sono virtualmente disponibili ma, di fatto, non fruibili.

Per garantire, per quanto possibile, i servizi per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità, la regione Umbria invia una comunicazione ai Comuni capofila delle zone sociale dove si riporta l'art. 9 del Decreto legge 9 marzo n.14 recante in oggetto "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19", pubblicato in g.U.9 marzo 2020 n.62, con le disposizioni in merito alla erogazione delle prestazioni di assistenza agli alunni con disabilità per il periodo di sospensione del servizio scolastico.

Art. 9 Assistenza a persone e alunni con disabilità

1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e alla realizzazione delle azioni previste all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste."

Inoltre la regione precisa che, se il servizio per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità è finanziato nell'ambito degli accordi di collaborazione ex art. 15 1. 241/1990 sottoscritti per l'attuazione di interventi a valere sul POR FSE 2014-2020, la modifica del luogo di erogazione del servizio, nelle modalità e nei limiti temporali sopra indicati, non contrasta con le regole di rendicontazione della spesa del POR FSE 2014-2020. Sarà il compito delle Amministrazioni comunali fornire al soggetto erogatore del servizio, nell'ambito del relativo contratto di appalto, indicazioni sul luogo e sulle modalità di erogazione, nonché sulle regole, previste dal GE.O (Manuale Generale delle Operazioni,ad uso di beneficiari, attuatori e destinatari finali del Fondo Sociale Europeo, costituisce il riferimento per la programmazione attuativa e la gestione delle varie operazioni finanziabili nell'ambito del PO FSE Umbria 2014-2020), per la rilevazione e rendicontazione del servizio prestato. (Vedi qui il documento completo)

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