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Assistenza igienica per gli alunni e le alunne con disabilità: arriva la Sentenza della Corte di Cassazione

Pubblicato il 18/06/2016 - Letto 5380 volte
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale per "rifiuto d'atti d'ufficio" di alcune collaboratrici scolastiche che si erano rifiutate di cambiare il pannolino ad una alunna con disabilità, durante l'orario scolastico. Nel focus è presa in analisi la motivazione della sentenza che ha dichiarato che collaboratrici scolastiche e collaboratori scolastici sono incaricati di un «servizio pubblico» anche nello svolgimento dell'assistenza materiale agli alunni e alle alunne con disabilità, dal momento che sono obbligati a ricevere l'aggiornamento per lo svolgimento delle mansioni necessarie a garantire l'assistenza igienica.

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22786 depositata il 30 maggio 2016 [file PDF] ha confermato la condanna penale di alcune collaboratrici scolastiche che si erano rifiutate di cambiare il pannolino ad alunna con disabilità, durante l'orario scolastico, dal momento che tale mancanza è stata riconosciuta come un «rifiuto d'atti d'ufficio». Per la Sezione Penale della Corte di Cassazione, dunque, le collaboratrici scolastiche, essendosi rifiutate di svolgere tale mansione, sono venute meno alle loro funzioni di assistenza igienica nonostante l'incarico per un pubblico servizio.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22786/2016, ha rigettato il ricorso delle collaboratrici scolastiche (assolte in primo grado dal Tribunale) pronunciandosi sulla base dell'articolo n. 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Scuola [file PDF] secondo cui tra le mansioni ordinarie di collaboratori e collaboratrici scolastiche rientra anche «l'assistenza materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale degli alunni con disabilità» nell'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona e all'assistenza agli alunni e alle alunne con disabilità. Per la Corte di Cassazione, dunque, l'assistenza igienica nei confronti degli alunni e delle alunne con disabilità, nell'orario scolastico, costituisce una mansione che rientra negli obblighi contrattuali di collaboratori e collaboratrici scolastiche, basandosi sulla dizione del già citato articolo 47 del CCNL.

Il legale delle collaboratrici scolastiche coinvolte nella vicenda aveva sostenuto le ragioni delle clienti ritenendo che nella dizione non vi rientrasse anche l'obbligo del cambio dei pannolini, in quanto mansione che richiederebbe una formazione specifica di tipo socio-sanitario. La Corte di Cassazione, invece, ha disatteso tale motivazione dal momento che le collaboratrici scolastiche, incaricate di un pubblico servizio, si sarebbero rifiutate (ripetutamente) di svolgere una mansione che rientra in quelli che sono gli obblighi contrattuali.

La Sentenza n. 22786/2016 è, per certi versi, innovativa poiché ha riconosciuto la qualifica di «incaricati di un pubblico servizio» a collaboratori e collaboratrici scolastiche anche nell'esercizio di assistenza materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale di alunni e alunne con disabilità, come spiegato nell'analisi realizzata dall'Avvocato dell'Osservatorio dell'Associazione Italiana Persone Down sull'integrazione scolastica, Salvatore Nocera, nell'articolo «Assistenza igienica agli alunni con disabilità: una Sentenza» [link esterno] pubblicato su Superando.it.


Il dibattito sulla Sentenza della Corte Costituzionale

La Sentenza n. 22786/2016 della Sezione Penale della Corte di Cassazione, proprio per la sua portata innovativa, ha aperto un ampio e acceso dibattito che ha portato la Federazione Nazionale del Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario della scuola (di seguito, Federazione ATA) a porsi in difesa delle collaboratrici scolastiche coinvolte nella vicenda, dal momento che «quel "nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale" non comprende il cambio del pannolino […] operazioni sicuramente molto delicate e intime da non poter rientrare nel profilo professionale del Collaboratore Scolastico senza aver effettuato un'adeguata formazione», come si legge nel comunicato [link esterno] prodotto e pubblicato dalla Federazione ATA stessa.

Dunque, la Federazione ATA, ponendo l'accento sull'importanza della formazione specifica necessaria per svolgere tali mansioni, ha preso una posizione contraria alla Sentenza annunciando che «chiederà un autorevole parere alla Federazione Italiana Superamento Handicap - FISH e all'Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità - ANFFAS in merito allo svolgimento di una mansione così delicata che la Corte di Cassazione intende far svolgere obbligatoriamente ad un personale non qualificato che potrebbe ulteriormente aggravare la situazione» come si legge nel comunicato già citato.

Come ha ricordato l'Avv. Nocera nella sua analisi, già numerosi collaboratori scolastici e numerose collaboratrici scolastiche hanno ricevuto la formazione specifica necessaria per svolgere l'assistenza di base agli alunni e alle alunne con disabilità, come previsto dall'articolo n. 48 del CCNL già più volte citato. Inoltre, la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 [link esterno], meglio conosciuta come la riforma della «Buona Scuola» (di cui ci siamo occupati a più riprese in questo articolo ed in questo), ha introdotto l'obbligo dell'aggiornamento delle collaboratrici scolastiche e dei collaboratori scolastici anche al fine di garantire l'assistenza materiale agli alunni e alle alunne con disabilità, come previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera c).

Quello che ci si auspica è che il dibattito sulla Sentenza possa tramutarsi in una richiesta collettiva e condivisa da parte di tutti e tutte (sostenitori/trici e non della Sentenza) affinché il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avvii un piano nazionale di aggiornamento professionale dei collaboratori scolastici e delle collaboratrici scolastiche, ai sensi della Legge n. 107/2015, al fine di fornire la formazione e l'aggiornamento necessario a garantire sia l'assistenza igienica che l'inclusione scolastica in toto a tutti gli alunni e a tutte le alunne con disabilità.

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