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Perché non ha senso escludere dalle tariffe agevolate degli autobus chi beneficia dell'indennità di accompagnamento

Pubblicato il 3/02/2012 - Letto 3159 volte
Abbiamo dato la notizia delle nuove regole per beneficiare delle tessere speciali per accedere ai mezzi pubblici di Terni. Dal 2012, il Comune ha deliberato di non concedere l'agevolazione della tessera speciale a chi beneficia dell'indennità di accompagnamento, poiché considera quest'ultima essa stessa un'agevolazione ai trasporti. La motivazione nasce dall'applicazione "alla lettera" della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1607/2011 - già richiamata dalla nostra Amministrazione anche per la questione del trasporto ai Centri Diurni - che considera "cumulo di agevolazioni" il beneficiare contemporaneamente dell'indennità di accompagnamento e di eventuali riduzioni sul costo della tariffa di trasporto. In questo focus analizzeremo i punti critici di questo regolamento che equipara le finalità e le modalità di fruizione del trasporto pubblico ordinario a quello a chiamata destinato ai Centri Diurni. Ma le finalità sono effettivamente le stesse?

La Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 10 gennaio 2012 solleva dubbi di trattamento paritario rispetto all'uso dei trasporti pubblici da parte delle persone con disabilità che percepiscono l'indennità di accompagnamento.

La Delibera n. 7/2012 (leggi qui il testo), infatti, nel disciplinare le nuove tariffe per le «tessere speciali» in favore di alcune categorie di cittadini per i mezzi pubblici urbani, esclude da questo beneficio le persone che percepiscono l'indennità di accompagnamento.

L'esclusione di costoro dalla platea dei vari beneficiari delle tariffe agevolate deriva - così come riportato nella stessa DGC n. 7/2012 - da una disposizione prevista dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1607/2011 che così recita: «[…] È ragionevole stabilire che chi abbia già un beneficio finalizzato a facilitare gli spostamenti (a causa della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore) non cumuli altro analogo beneficio, consentente in una riduzione tariffaria per il servizio di trasporto che è comunque garantito […]».

Alla stessa Sentenza il Comune di Terni ha già attinto per disciplinare un altro regolamento che riguarda il trasporto, quello contenuto nella Delibera di Giunta Comunale n. 416 del 20 dicembre 2011 che disciplina il trasporto per i Centri Diurni e che prevede una compartecipazione alla spesa del servizio di trasporto di 100 Euro per coloro che percepiscono l'indennità di accompagnamento (di questa Delibera si è già detto nei giorni scorsi, leggi qui il focus).

Quindi, il Comune cita la stessa Sentenza per due problematiche simili, ma solo apparentemente. È possibile sollevare alcune perplessità in merito all'uso di questa stessa Sentenza per disciplinare le «tessere speciali» per il trasporto pubblico ordinario, rinvenendo una situazione ben diversa rispetto a quella del trasporto per i Centri Diurni: in questo caso, infatti, la motivazione potrebbe essere condivisibile (poiché sono un trasporto ad hoc), ma per il trasporto pubblico ordinario (ossia quello che vale per tutti e che non è attivato su richiesta), il regolamento potrebbe costituire una discriminazione a danno di coloro che usufruiscono dell'indennità di accompagnamento, visto che è un tipo di trasporto che, in sé, non assolve ad una funzione assistenziale (cosa diversa, insomma, da un servizio per un centro semi-residenziale attivato su presa in carico da parte dei servizi socio-sanitari).


Da cosa nasce la decisione del Comune di Terni?

Il Comune di Terni, in entrambe i regolamenti, fa riferimento alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1607/2011 che riguarda la tematica dei trasporti per le persone con disabilità.

Questa Sentenza è l'ultimo atto di un ricorso che è partito da una persona con disabilità e da altri soggetti (cooperative, ecc.) che hanno mosso ricorso al TAR della Lombardia (Tribunale Amministrativo Regionale) nei confronti del regolamento del proprio comune, Cinisello Balsamo, che disciplina la compartecipazione alla spesa delle persone con disabilità ad una serie di servizi socio-sanitari, tra cui il trasporto a chiamata, che riguarda anche quello per i Centri Diurni.

Il regolamento prevede una riduzione percentuale dalla tariffa unica mensile calcolata sulla base dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Il regolamento, tuttavia, precisa che: «[…] L'accesso ai benefici della riduzione tariffaria e dell'erogazione del contributo sarà concesso esclusivamente agli utenti diversamente abili che non percepiscono l'indennità di accompagnamento […]»: in altre parole, chi beneficia dell'indennità di accompagnamento deve pagare l'intera tariffa.


L'accoglimento del TAR lombardo

Tra le parti del ricorso che il TAR lombardo accoglie, vi rientra anche l'aspetto che ci riguarda e imposta la sentenza precisando che l'indennità di accompagnamento è una misura assistenziale che non può essere concepita quindi come una mera misura di ricchezza (il TAR parla di «capacità economica») calcolabile alla stessa stregua del reddito ISEE.


La Sentenza del Consiglio di Stato

Poiché il TAR ha annullato parte del regolamento, il  Comune è ricorso in appello. E così, il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1607/2011, ha ribaltato la sentenza del TAR: non ha considerato per nulla la funzione di «capacità economica» dell'indennità di accompagnamento. Il ragionamento condotto dal Consiglio di Stato si basa, invece, sull'eventuale duplicazione di agevolazioni che verrebbero in capo alla stessa persona con disabilità per fruire del medesimo servizio:

  • La prima agevolazione è l'indennità di accompagnamento che - secondo il Giudice d'appello - sarebbe essa stessa già «[…] un beneficio finalizzato a facilitare gli spostamenti […]»;
  • La seconda è la riduzione tariffaria per l'accesso ai mezzi di trasporto elencati nel regolamento.

Per questo motivo, il Consiglio di Stato giudica ammissibile il ricorso in appello da parte del Comune, poiché il regolamento è volto ad impedire il cumulo di agevolazioni in capo ad una stessa persona per beneficiare dello stesso servizio.


La situazione di Terni

Abbiamo visto che il Comune di Terni si riferisce alla Sentenza n. 1607/2011 sia per motivare il regolamento che disciplina il trasporto a chiamata per i Centri Diurni, sia per motivare quello destinato alle tessere di abbonamento per il trasporto pubblico ordinario.

Tuttavia, come già detto, un dubbio di legittimità rispetto all'applicazione "alla lettera" della Sentenza del Consiglio di Stato in questo secondo caso di trasporto si potrebbe porre.

Il trasporto a chiamata, infatti, è un servizio pubblico specifico, con determinati requisiti: fa un percorso urbano personalizzato e "protetto" (ad esempio, da casa al Centro Diurno; da casa a scuola); viene attivato per far accedere alla persona ad un servizio socio-sanitario a sua volta attivato dalla ASL; è concepito appositamente per accogliere persone con disabilità che si spostano in carrozzina; e, soprattutto, presenta personale appositamente dedicato ad aiutare le persone a salire ed a scendere dal mezzo. In altre parole, assolve sia la funzione propria del trasporto, sia quella dell'assistenza. Quest'ultima, poi, è garantita da due punti di vista: sia in merito alla sua possibile fruizione (accessibilità del mezzo), sia in merito alla mèta del trasporto stesso (Centro Diurno, servizio socio-sanitario). Insomma, l'intera "filiera" del trasporto è "assistita", poiché il trasporto, in questo caso, è funzionale alla frequenza al Centro Diurno.

Allora, in quest'ottica, venendo meno le risorse pubbliche per garantire un trasporto "straordinario", diventa legittima la lettura della Sentenza del Consiglio di Stato rispetto al "cumulo" delle agevolazioni da parte di chi beneficia dell'indennità di accompagnamento, poiché la funzione "assistenziale" (propria dell'indennità) è garantita dal servizio stesso.

Molto diverso è il caso del trasporto pubblico locale, un servizio che è rivolto alla generalità delle persone, a prescindere dalle loro specifiche esigenze e che, soprattutto, anche laddove sia fruibile da tutti (cioè anche da coloro che si spostano in carrozzina), non assolve in sé la funzione assistenziale, ma solo quella prettamente deputata al trasporto. In altre parole, il fatto che una persona con disabilità che percepisce l'indennità di accompagnamento possa accedere ad un autobus per il solo fatto che sia presente la rampa di accesso non garantisce, di per sé, l'assenza di necessità di qualsiasi altra forma di assistenza (prima di prendere l'autobus, dentro o una volta uscito dall'autobus). Per questo motivo, l'eventuale presenza di un accompagnatore per aiutare una persona a prendere l'autobus non sarebbe specificatamente dedicata a questo unico scopo, ma assolverebbe ad un generale bisogno di assistenza da parte della persona, alle volte addirittura a prescindere dalle condizioni dell'autobus o dalla mèta stessa.

Escludere dalla platea dei beneficiari delle agevolazioni per le tessere speciali coloro che percepiscono dell'indennità di accompagnamento non sarebbe una discriminazione in sé, ma ne costituirebbe una laddove altre persone con disabilità - solo sulla base del tipo di accertamento sanitario o solo sulla base della percentuale - ne usufruissero.

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