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Perché non ha senso il "condono ai falsi invalidi"

Pubblicato il 23/06/2010 - Letto 3245 volte
Tra i vari emendamenti che sono stati presentati per modificare il Decreto Legge del Governo per la manovra economica anti-crisi, quello della Lega Nord sul "condono ai falsi invalidi" ha suscitato perplessità, indignazioni, critiche e, in alcuni casi, ironia: i cosiddetti "falsi invalidi" - ed i medici che li hanno certificati - dovranno auto-denunciare di possedere un certificato "falso" entro 180 giorni, evitando ulteriori sanzioni. In questo focus si spiegherà perché non ha senso la proposta sollevata.

Procedere ad un'auto-denuncia perché si possiede un certificato in invalidità civile "falso" è un atto senza alcun fondamento, né a livello tecnico-giuridico, né a livello pratico.

Una breve digressione circa l'iter del rilascio dell'accertamento dell'invalidità civile spiegherà perché.


Chi e come si redige il certificato di invalidità civile

La persona che fa domanda per richiedere tale accertamento viene sottoposta a visita dalla Commissione Medica della ASL deputata competente.

La visita ha lo scopo di valutare l'incidenza delle menomazioni della persona sulla sua «capacità lavorativa generica». Il Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992, oltre a fissare le regole con cui deve essere effettuata la valutazione (cosa deve essere valutato, con quali modalità, ecc.), prevede le tabelle con le percentuali corrispondenti alle varie menomazioni.

La persona sottoposta a visita, generalmente, è piuttosto ignara delle regole di valutazione impiegate. Solo alcuni si sono informati e hanno richiesto un parere al proprio medico di famiglia, il quale può aver dato un orientamento in merito alla percentuale probabile che potrà raggiungere.

L'ultima parola, però, spetta alla Commissione Medica. Pertanto, l'esito del verbale è spesso una "sorpresa" per le persone con disabilità.

Dunque, la maggior parte delle persone cui viene riconosciuta l'invalidità civile non ha voce in capitolo per determinare la correttezza dell'accertamento sanitario.

Accade spesso che le persone siano insoddisfatte dell'esito dell'accertamento (ossia, della percentuale di invalidità civile riconosciuta) e che, quindi, provvedano ad attivare la procedura per il ricorso. Generalmente, infatti, le persone cercano di ottenere la percentuale più alta possibile, convinti - ed in parte è vero - di ottenere maggiori prestazioni e servizi.

Ma anche in questo caso, è un giudice (e un'altra Commissione) a verificare la sussistenza delle ragioni che hanno portato a presentare il ricorso, non la persona interessata.


Cos'è un accertamento non veritiero?

Sotto la dizione "falsi invalidi", ampiamente citata da Ministri, giornalisti e opinione pubblica in generale, si cela, in realtà, un po' di confusione.

È già stato scritto in questo sito che il riconoscimento dell'invalidità civile non è un'auto-certificazione, ma un procedimento complesso che richiede le competenze di una Commissione Medica. È certamente vero che ci sono giudizi assolutamente impropri e che ci sono persone che godono di prestazioni economiche indebite. Ma questo - dovrebbe essere chiaro - è il frutto, comunque, di un accertamento sanitario. In questo caso, un accertamento non veritiero.

Cosa significa, poi, accertamento non veritiero? Limitandoci a considerare veritiero un accertamento conforme alle regole stabilite con il Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992, si possono verificare vari tipi di «errore» nell'accertamento dell'invalidità civile e nell'attribuzione, quindi, della percentuale. Facciamo qualche esempio:

  • c'è chi ha ottenuto una percentuale più alta del dovuto e ha così superato - magari anche di un solo punto percentuale - la soglia limite per accedere ad una prestazione che altrimenti non avrebbe ottenuto (un 100%, anziché un 99%);
  • c'è chi ha ottenuto una percentuale più alta del dovuto, rimanendo però all'interno della stessa fascia (ad esempio, con un 99% si è nella stessa fascia di «invalidi parziali» che si ottiene con un 87%);
  • c'è chi ha ottenuto un riconoscimento assolutamente improprio (è stato riconosciuto con una percentuale superiore al 33%, quando non ne aveva alcun diritto: per intenderci, il "classico" cieco che guida l'automobile).

È piuttosto evidente che solo in quest'ultimo caso, una persona potrebbe, in linea teorica, denunciarsi, mentre negli altri casi le questioni sono troppo tecniche per poter essere lasciate in mano al singolo.

Le statistiche, in ogni caso, dimostrano che la terza ipotesi - la preferita dall'opinione pubblica per l'impatto che ha sulle persone - non è statisticamente rilevante: non sono poi così tanti quelli cui è stata riconosciuta indebitamente una percentuale di invalidità civile superiore al 33% (limite minimo per essere riconosciuti «invalidi»). O comunque, ammesso che siano di più, non lo dichiarano, anzi: il 70% delle persone cui è stata revocata una provvidenza economica in seguito agli ultimi controlli, infatti, ha presentato già ricorso…

Risulta, pertanto, piuttosto improbabile che una persona possa denunciarsi in caso di accertamento non veritiero.

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