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Chi paga nei parcheggi blu?

Pubblicato il 26/11/2009 - Letto 3559 volte
Riteniamo utile fare il punto della situazione in merito alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 21271 del 5 ottobre 2009 che ha stabilito che anche le persone con disabilità che sostano sui parcheggi delimitati dalle strisce blu (sottoposti a tariffa oraria) devono pagare. Questo ha provocato notevoli perplessità in seno alle associazioni di persone con disabilità. Alcuni Comuni hanno protestato contro la Sentenza lasciando gratuiti tali parcheggi. Anche Terni adotta tale politica.

Il fatto

Fotografia di una macchina parcheggiata dentro un parcheggio bluA Palermo, un cittadino con disabilità, dopo avere esposto il proprio contrassegno, ha parcheggiato in uno spazio delimitato dalle linee blu (quindi a pagamento) in quanto tutti i posti riservati alle persone con disabilità erano già occupati.

Poiché è stato multato dalla Polizia Municipale ha impugnato il verbale di contravvenzione di fronte al Giudice di Pace. Quest'ultimo, tuttavia, ha confermato la decisione dei vigili, motivando che «le persone disabili non sono esonerate dal corrispettivo dovuto nelle zone di sosta a pagamento».

A quel punto il cittadino ha presentato ricorso presso la Corte di Cassazione, citando - a sostegno delle proprie ragioni - anche una Sentenza della stessa, emanata nel 2007, dove si era fatto riferimento anche alla «sosta nei parcheggi a pagamento senza corresponsione del rispettivo ticket» (vedi avanti).


La Sentenza della Corte di Cassazione

Con la Sentenza n. 21271 del 5 ottobre 2009 (file in PDF), la Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha respinto il ricorso del cittadino palermitano, affermando che la gratuità della sosta «non è prevista da alcuna norma [...].

«In particolare - specifica la Corte nel provvedimento - gli artt. 188, comma 3, Codice della Strada, e 11, comma 1, DPR n. 503/1996, [...] prevedono per i titolari del contrassegno l'esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall'autorità competente; l'obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dall'art. 4, comma 4, lett. d), CdS. (per il quale l'ente proprietario della strada può "vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli"), che li considera alternativi [...].

«Né ha fondamento - conclude la Sentenza - invocare a sostegno di una diversa interpretazione, come fa il ricorrente, l'esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili. Dalla gratuità - anziché onerosità come per gli altri utenti - della sosta deriva, infatti, un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità, la quale è favorita dalla concreta disponibilità - piuttosto che dalla gratuità - del posto dove sostare; sicché, anche in caso di indisponibilità dei posti riservati ai sensi dell'art. 11, comma 5, DPR n. 503/1996, invocato dal ricorrente, non vi è ragione di consentire, in mancanza di previsione normativa, la sosta gratuita alla persona disabile che abbia trovato posto negli stalli a pagamento».


Il precedente

Abbiamo visto che il cittadino palermitano, quando ha presentato ricorso presso la Corte di Cassazione, dopo il rigetto da parte del Giudice di Pace, ha citato un'altra Sentenza (la n. 25388 - file in PDF) sempre della Corte di Cassazione, emanata il 5 dicembre del 2007. In tale Sentenza, che riguardava il caso di una sosta sulle strisce pedonali, si era fatto riferimento, tra le altre cose, anche ad «alcune agevolazioni accordate a coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide», tra le quali appunto la «sosta nei parcheggi a pagamento senza corresponsione del rispettivo ticket». Nella precedente pronuncia, quindi, la Suprema Corte aveva dato ragione al ricorrente.


Il ruolo delle Sentenze della Corte di Cassazione

Le Sentenze della Corte di Cassazione - che sono di grado superiore a quelle dei giudici ordinari - non costituiscono un fondamento normativo, ma solo un'interpretazione autorevole di una norma esistente. Qualsiasi giudice, infatti, anche un Giudice di Pace, potrebbe esprimere una Sentenza motivata di segno diverso.

Quello cha ha allarmato le associazioni che promuovono i diritti delle persone con disabilità, tuttavia, è il fatto che l'insieme di tutte le varie Sentenze emesse dalla Corte di Cassazione e da altri enti deputati negli corso degli anni costituisce quella dottrina giurisprudenziale che finisce per influire sui successivi pronunciamenti e, spesso, sulle interpretazioni della Pubblica Amministrazione per rendere operative le indicazioni del Legislatore.

È importante precisare, però, che le Sentenze della Corte di Cassazione risolvono la fattispecie (il caso del singolo), ma vanno adoperate con cautela. Inoltre, esse non hanno la facoltà di modificare la normativa esistente, né - e questo è essenziale - di estendere automaticamente l'applicazione della Sentenza ad altri casi simili.


Le intenzioni dei Comuni

La Sentenza della Corte di Cassazione è destinata a far discutere, poiché si pone in contrasto con quei provvedimenti di esenzione dal pagamento sanciti da alcuni Comuni, che però non perdono assolutamente valore.

Alcuni Comuni, infatti, lo hanno esplicitamente ribadito: il Comune di Parma, ad esempio, lo ha comunicato in una nota diffusa dall'assessore alle Politiche a favore dei Disabili, Giovanni Paolo Bernini; in tale direzione si è mosso anche il Comune di Ancona, che continuerà a mantenere gratuito i parcheggi delimitati delle strisce blu per i veicoli che espongono il contrassegno arancione delle persone con disabilità.

Anche Terni, l'indirizzo politico è orientato a mantenere la situazione così come prevista dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10 gennaio 2005.


Alcuni pareri autorevoli

Sull'argomento consigliamo di leggere l'articolo «Ma siamo sicuri che non sia un danno alla mobilità?» (collegamento a sito esterno) di Franco Bomprezzi, giornalista direttore responsabile di Superando.it.

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