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Il riconoscimento del caregiver familiare (parte seconda)

Pubblicato il 21/11/2016 - Letto 2532 volte
In questo approfondimento proseguiamo l'analisi della Proposte o Disegni di legge che sono stati presentati alla Camera e al Senato in merito al riconoscimento del caregiver familiare. In questo secondo appuntamento analizziamo la Proposta d Legge n. 3527 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare".

Prosegue il nostro "viaggio" nell'analisi dei Disegni di Legge (del Senato) e delle Proposte di Legge (della Camera) in merito al riconoscimento della figura del "caregiver familiare", colui o colei che, a titolo gratuito, si prende cura in modo significativo e continuativo di uno o più familiari con disabilità.

Nel focus pubblicato il 4 novembre, abbiamo analizzato il Disegno di Legge n. 2266 ("Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare") presentato al Senato della Repubblica il 2 marzo scorso dal senatore Ignazio Angioni.

In questo approfondimento, invece, parleremo della Proposta d Legge n. 3527 [link a sito esterno] ("Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare"), presentata il 12 gennaio 2016 alla Camera dal deputato Edoardo Patriarca che ne è stato il primo firmatario.

Anche questo testo, come quello precedentemente analizzato, si compone di una premessa e nove articoli che, sostanzialmente, possono essere sovrapposti a quelli del Disegno di Legge n. 2266.


Analisi della premessa

Certamente degna di nota è la premessa all'articolato che la segue in cui - più dettagliatamente che nel Disegno di Legge n. 2266 - vengono riportati dati e definizioni su cui è utile soffermarci per avere un quadro generale della situazione del lavoro di cura in Italia e in Europa.

Il primo dato significativo è quello che riguarda «un recente studio dell'Unione europea, che evidenzia come circa l'80 per cento delle cure in tutti gli Stati membri sia fornito da coniugi, parenti o amici e come il valore economico di questa attività rappresenti fra il 50 e il 90 per cento del costo complessivo dei servizi di assistenza formale a lungo termine».

Sempre in ambito europeo, si stima che i caregiver familiari che assolvono con continuità compiti di cura siano oltre 16 milioni.

Venendo ai dati del nostro paese, da uno studio dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) è emerso che in Italia le persone anziane con disabilità in condizione di non autosufficienza che sono ospiti di strutture residenziali sono poco più di 200.000; mentre oltre 2.500.000 vivono in famiglia, in casa propria o di parenti e da questi assistiti.

Nel nostro paese si registra la maggiore percentuale in Europa di familiari e di amici che prestano cura a persone minori, adulte e anziane con disabilità: 18 per cento della popolazione.

Un altro dato interessante che viene menzionato nella premessa è quello che riguarda il numero di persone che assistono familiari con disabilità: l'ISTAT (nell'Indagine multiscopo del 2010) ha stimato che nel nostro paese siano oltre 3.329.000 le persone che, nel contesto familiare, si prendono cura regolarmente di persone con disabilità (minori, adulte e anziane). A conferma di quanto avevamo scritto nel focus del 4 novembre, si tratta prevalentemente di donne, con famiglia e figli/e, di età compresa tra 45 e 55 anni che, per fornire la necessaria assistenza, spesso sono costrette a lasciare il lavoro.

Altro spunto interessante di riflessione è dato dalla definizione che dà l'organizzazione europea EUROCARERS di «family caregiver»: «una persona non retribuita che, in veste non professionale, si prende cura di un familiare, un amico o un vicino di casa che - in quanto malato, fragile o disabile - ha necessità di aiuto».

Viene riportata anche una più ampia descrizione del/della caregiver familiare tratta dalla "Carta europea del caregiver familiare" [link a file in PDF], elaborata dalla Confederazione delle organizzazioni di famiglie con persone con disabilità dell'Unione Europea, secondo cui il/la caregiver familiare è «la persona che viene in aiuto, in via principale, in parte o totalmente ad una persona non autosufficiente, che dipende dal suo entourage per quanto riguarda le attività della vita quotidiana. Questo aiuto in via continuativa può essere prodigato in modo più o meno continuo e può assumere varie forme, in particolare: cure infermieristiche, cure sanitarie, cure personali, accompagnamento all'educazione e alla socializzazione, pratiche amministrative, coordinazione, vigilanza continua, sostegno psicologico, comunicazione, attività domestiche, ecc.»

Un ulteriore aspetto significativo che emerge da Progetto di Legge è quello che riguarda la quantificazione del tempo impiegato dal/dalla caregiver familiare: viene stimato un tempo di circa 7 ore al giorno di assistenza diretta e 11 ore di sorveglianza, per una durata media di 8-10 anni nel caso di assistenza a persone anziane totalmente dipendenti, o di tutta la vita nel caso di persone con disabilità con forte limitazione della propria autosufficienza.

I deputati e le deputate firmatari/e del Progetto di Legge, infine, precisano che il lavoro di cura ha forti impatti emotivi e relazionali e che condiziona vari ambiti:

  • quello lavorativo: il 66 per cento dei/delle caregiver ha dovuto lasciare il lavoro;
  • quello della salute: le persone che prestano cura per più di 50 ore alla settimana hanno, rispetto alle coetanee, il doppio di probabilità di avere problemi di salute;
  • quello economico: perdita del reddito derivante da lavoro, spese sanitarie e assistenziali e così via.


Analisi dell'articolato

Se la premessa al Progetto di Legge ha mostrato, a nostro avviso, una originale e attenta analisi del fenomeno del lavoro di cura dal punto di vista sociale, culturale ed economico, l'articolato che segue non è troppo dissimile da quello del Disegno di Legge n. 2266. Per questo motivo si rimanda ai commenti già elaborati nell'approfondimento ad esso dedicato.

L'articolo 1 prevede il riconoscimento della figura del caregiver familiare come risorsa volontaria dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari territoriali di «assistenza alla persona e la valorizzazione dell'assistenza domiciliare della persona cara», in una prospettiva di responsabilizzazione diffusa della comunità.

L'articolo 2 definisce la figura del caregiver familiare come una persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una «persona cara» in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di assistenza di lunga durata.

Nota: come fa notare Simona Lancioni sulle pagine di Superando.it [link a sito esterno], il fatto che la persona con disabilità cui sono rivolte le cure sia designata come «persona cara» (articoli 1 e 2), segna una «cultura che rifiuta di trattare la persona con disabilità come un soggetto di diritto (perché tale è!), e la considera come un oggetto passivo di amorevoli cure familiari. Se dovesse dunque passare una norma che utilizzasse questo linguaggio, ciò rappresenterebbe un pesante arretramento sotto un profilo culturale e giuridico».

L'articolo 3 prevede il riconoscimento del/della caregiver familiare da parte dei servizi territoriali deputati, nell'ambito del Piano Assistenziale Individuale che stabilisce il contributo di cura e le attività del/della caregiver familiare, nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari e i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire.

L'articolo 4 indica le iniziative in capo alle regioni atte a valorizzare e a sostenere il ruolo di cura del/della caregiver familiare. In particolare, un'informazione sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché opportunità formative al fine di sviluppare consapevolezza rispetto al ruolo e di fornire elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura. È prevista, inoltre, l'attività di sostegno, attuabile anche attraverso un supporto psicologico, reti solidali e gruppi di auto mutuo aiuto, finalizzata a evitare l'isolamento e il rischio patologico che possono colpire le persone che esercitano attività continuativa di cura domiciliare.

L'articolo 5 disciplina il riconoscimento delle competenze maturate dal/dalla caregiver familiare attraverso il lavoro di cura. Poiché il tempo utilizzato e le risorse impiegate per l'assistenza hanno spesso come conseguenza la perdita di opportunità lavorative e la concreta difficoltà a ricollocarsi efficacemente sul mercato del lavoro una volta terminata l'attività di cura domiciliare, l'esperienza maturata dal/dalla caregiver familiare potrà essere valutata sulla base di criteri stabiliti dalle regioni per la formalizzazione e la certificazione delle competenze. Inoltre, i permessi lavorativi di cui alla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 sono estesi anche ai/alle caregiver familiari assunti/e con ogni forma di contratto di lavoro subordinato o parasubordinato e sono incentivati una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di welfare aziendale o interaziendale e l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione tra l'attività lavorativa e quella di cura e assistenza.

L'articolo 6 riconosce sostegni economici per l'attività di cura familiare, in particolare prevedendo la detraibilità del 50 per cento delle relative spese fino all'importo massimo di 12.000 Euro annui.

L'articolo 7 prevede azioni di sensibilizzazione sul valore sociale del/della caregiver familiare e istituisce la Giornata nazionale del caregiver familiare ("Caregiver Day").

L'articolo 8 prevede che l'ISTAT, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, introduca nel censimento generale della popolazione i quesiti necessari per l'esecuzione di indagini quantitative e qualitative atte a favorire l'adeguamento delle politiche in questa materia.

L'articolo 9 determina le risorse, stabilite in 15 milioni di euro annui, necessarie per l'attuazione della proposta di legge.

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