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Auto in sosta davanti ai negozi intralciano l'accesso alle carrozzine. Che fare?

Pubblicato il 23/07/2010 - Letto 9601 volte
Sono titolare di una tabaccheria sita in un luogo di culto e pellegrinaggi soprattutto di persone in carrozzina. L'ingresso nella mia attività è spesso impedita alle carrozzine perché sempre ostruita da auto in sosta. Ho chiesto aiuto ai vigili che mi hanno risposto che le auto possono sostare e che il mancato ingresso alle carrozzine dei disabili non è un loro problema. E vero tutto questo?
VIRGINIA, 39 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che l'accesso ai negozi per le carrozzine è spesso un problema che non è semplice da risolvere, poiché le normative in materia, pur essendo numerose, non hanno finalità comuni e, soprattutto nei borghi e nei centri storici, sono soggette a deroghe o a vincoli.

La principale norma che regola la sosta dei veicoli è, ovviamente, il Codice della Strada del 1992 che, all'articolo 157, comma 2, prevede alcune disposizioni per la sosta dei veicoli qualora non vi sia il marciapiede: in particolare disciplina che debba «essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro» (per questa norma è prevista una sanzione pecuniaria).

È chiaro che questa disposizione non risolve del tutto la questione, in quanto non è detto che il problema sia dovuto solo alla distanza dei veicoli dal muro delle abitazioni (e, quindi, anche dall'ingresso dei negozi), ma, come spesso accade, allo spazio troppo esiguo tra un'automobile e un'altra, quando queste si pongono in fila in posizione parallela all'entrata dei negozi.

In virtù della Legge n. 104/1992 (seconda norma che abbiamo richiamato), vengono garantiti due diritti fondamentali: la mobilità e l'accessibilità. In base all'articolo 24, l'accessibilità e la mobilità devono essere garantite in tutti gli «edifici pubblici e privati aperti al pubblico» (quindi anche ai negozi).

La Legge n. 104/1992, a sua volta, fa riferimento al Decreto Ministeriale n. 236/1989 di attuazione della Legge n. 13/1989 in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. In particolare, l'articolo 4, punto 4.2.1 (e ancora più specificatamente all'articolo 8, punto 8.2.1), prevede specifiche disposizioni in merito ai percorsi.

Sulla base di queste norme, il Codice della Strada dà specifiche disposizioni all'articolo 158, comma 2, lettera g): la sosta delle automobili è vietata «negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli» per le persone con disabilità ed «in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli».

Come è chiaro, in linea puramente teorica è sancito il diritto all'accessibilità e alla mobilità per le persone con disabilità (articolo 24, Legge 104/1992), ed esistono specifiche disposizioni per garantire tale diritto, sia nella realizzazione di edifici e strade (Legge 13/1989), sia nella sosta delle auto (Codice della Strada).

Il problema, tuttavia, nasce dal fatto che la Legge 13/1989 (cui si rifà anche la Legge n. 104/1992) si applica solo per i percorsi e gli edifici costruiti dopo il 1989. Per tutti gli altri, subentra una deroga, dovuta ai vincoli storico-artistici, paesaggistici, o ad impedimenti propri del percorso o dell'edificio (strade tortuose, costruzioni antiche, ecc.).

In questo caso, la questione da Lei posta deve essere affrontata in questi termini:

  • nel caso in cui l'accesso al Suo negozio abbia già i requisiti per permettere l'accesso alle persone che adoperano le carrozzine (in modo conforme a quanto previsto dalla Legge n. 13/1989), può richiedere al Comune di posizionare di fronte all'entrata della propria attività un divieto di sosta o dissuasori per evitare la sosta delle automobili;
  • nel caso in cui, invece, l'accesso al Suo negozio non sia accessibile (gradini all'entrata, ecc.), può richiedere al Comune l'autorizzazione alla realizzazione di una rampa esterna di accesso per superare il dislivello (in questo caso rientrerebbe nella fattispecie prevista dall'articolo 158, comma 2, lettera g) di cui sopra). Si ricordi, però, che: 1) può non bastare questa soluzione per rendere il negozio accessibile alle carrozzine; 2) la rampa, che a sua volta potrebbe causare intralcio alla circolazione, poggia su suolo comunale, pertanto il Comune deve darLe autorizzazione.

I consigli offerti sono pareri di massima, non supportati da un sopralluogo e dalla conoscenza specifica del negozio e della strada verso cui si affaccia. Rimaniamo a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti.


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro

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