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I docenti sono tenuti alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico?

Pubblicato il 14/06/2010 - Letto 7366 volte
Sono un docente di sostegno della scuola primaria e avrei da sottoporvi alcune controverse questioni.è pervenuta alla scuola nella quale lavoro una prescrizione del medico di famiglia di un alunno cerebroleso affetto da epilessia.in questa prescrizione "si autorizzano gli insegnanti alla somministrazione del farmaco salvavita MICRONOAN 5 qualora le crisi superino i 5 minuti". 1) possono gli insegnanti somministrare questo farmaco? 2) il MICRONOAN 5 rientra nella categoria dei farmaci salvavita? 3) serve anche l'autorizzazione della famiglia? 4) qual è la prassi da seguire in casi del genere? Nel ringraziarvi anticipatamente, saluto cordialmente.
roberto, 41 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che  Ministeri dell'Istruzione e della Salute hanno pubblicato il 25 novembre 2005, con la nota n. 2312, il documento intitolato "Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica" (vedi Approfondimenti). Non si tratta di una Circolare né tanto meno di un Decreto, come risulta evidente dal fatto che i destinatari non sono i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali. Il documento non si presenta quindi come un atto impositivo, ma come una formulazione di importanti raccomandazioni.

Secondo le Linee guida i farmaci a scuola potranno essere somministrati agli studenti solo nei casi autorizzati dai genitori, fermo restando che la somministrazione potrà avvenire in caso di assoluta necessità e, soprattutto, se risulterà indispensabile durante l'orario scolastico.

In base all'art 4, il Dirigente scolastico può individuare personale docente o non docente che si renda disponibile e che abbia effettuato i corsi di formazione presso le Asl del territorio per la sicurezza della salute nelle scuole. Questo, solo dopo aver ricevuto una richiesta scritta dalla famiglia e la certificazione e la prescrizione dell'Asl. Nel caso in cui né i genitori né un membro del personale scolastico si renda disponibile, il Dirigente scolastico dovrà rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali (Asl, Comune) o ad enti ed associazioni di volontariato e con finalità non lucrative con le quali stipulare accordi per la somministrazione dei farmaci, sempre alle condizioni sopra indicate.
Se il Comune non può fornire personale preparato deve rivolgersi all'Asl, che è tenuta in questi casi a garantire l'assistenza sanitaria a scuola, secondo quanto affermato in alcune sentenze dei tribunali.

Quindi, per quanto riguarda la prassi da seguire per la somministrazione dei farmaci, essa è la seguente:

  1. Richiesta formale da parte della famiglia a fronte di un certificato medico attestante lo stato di malattia aggiunto al modulo di autorizzazione, sottoscritto dal soggetto esercitante la patria potestà, contenente in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci e/o errori:
    - nome e cognome dello studente
    - nome commerciale del farmaco
    - descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco
    - dose da somministrare
    - modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco
    - durata della terapia.
  2. Verifica del Dirigente Scolastico della struttura e della disponibilità degli operatori
    in servizio nel plesso (docenti e collaboratori scolastici) che possono essere individuati tra
    il personale che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del D.L. 626/94 o
    debitamente formato dall'Istituzione scolastica, anche attraverso corsi in rete con altre enti
    formativi. Qualora nell'edificio scolastico non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.
  3. Formale autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Solo dopo questi tre passaggi è possibile procedere alla somministrazione del farmaco prescritto che dovrà essere consegnato agli operatori scolastici interessati in confezione integra, da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento.

Per quanto concerne, infine, le caratteristiche del farmaco da Lei indicato, Le consigliamo di chiedere uno specifico parere ad un medico.


Approfondimenti

Nota MIUR Prot. n. 2312/Dip/Segr del 25 novembre 2005 (collegamento a sito esterno)



Per ogni altra informazione, può contattarci telefonicamente al numero 0744 27.46.59.

Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)

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