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Congedo retribuito per gravi motivi personali e/o familiari

Pubblicato il 4/05/2010 - Letto 3114 volte
Salve volevo porre un quesito riguardo i "permessi" di congedo straordinario, questi "permessi" astengono dal lavoro un parente che assiste un familiare disabile, però se il disabile stesso è un lavoratore e necessita di un lungo periodo di astensione lavorativa per motivi di salute che "permessi" può utilizzare? Malattia? Ok però solo 180 gg nell'arco dell'anno. Mi spiego meglio, sono un disabile al 100% e lavoro da circa sette anni, nel 2008 ho subito un intervento di allungamento quindi mi sono messo in malattia, la convalescenza è durata circa 1 anno e mi sono trovato nella situazione una volta finito il periodo di comporto per malattia di utilizzare i miei permessi e ferie aziendali accumulati negli anni. Mi chiedo non esiste nessuna situazione che possa estendere il congedo straordinario anche al disabile stesso?
Fabrizio, 26 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che la Legge n. 53/2000 (articolo 4, comma 2) prevede che: «I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari [...] un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria».

I gravi motivi che giustificano il congedo sono disciplinati dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriali n. 278/2000  legati anche alle seguenti patologie:

  • «1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
  • 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  • 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
  • 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà».


Normativa di riferimento

Legge n. 53 dell'8 marzo 2000, «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città».

Decreto Ministeriale n. 278 del 21 luglio 2000, «Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari».


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)

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