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Posso usufruire dei permessi 104 per mio padre quando c'è in casa anche una persona che non lavora?

Pubblicato il 29/12/2014 - Letto 1034 volte
Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento sui permessi (3 gg.) di cui alla Legge 104. Io sto attualmente utilizzando tali permessi per assistere mio padre. Quando ho fatto richiesta di questi permessi avevo la mia residenza anagrafica in Campania presso l'abitazione dove vive anche mio padre. Quando ho fatto richiesta già lavoravo a Terni. Attualmente sono nella condizione di dover spostare la residenza anagrafica a Terni. Non è variata la situazione a casa mia: nessuno dei miei familiari usufruisce di tali permessi. Con mio padre vivono mia madre (pensionata), un mio fratello (non occupato). Sono a conoscenza del fatto che con la residenza oltre 150 Km dovrei provare di essermi recato a casa, conservando la documentazione di viaggio. Nessun problema perché già ora la stavo conservando. Ho chiesto informazioni ad un CAAF a Terni e mi è stato detto che per il fatto che mio padre non vive da solo a casa, l'INPS di Terni, diversamente da quello di Avellino, mi avrebbe sicuramente bocciato la pratica. Cosa ne pensate? È plausibile? Come devo procedere: devo inviare una nuova domanda all'INPS di Terni? Grazie
Mariano, 39 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, precisiamo che non possiamo entrare nel merito di ciò che Le ha detto il CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale), mentre possiamo solo esprimerci su ciò che prevede la legge.

Il dettato normativo previsto dalla Legge n. 183 del 4 novembre 2010 [link a sito esterno], per l'erogazione dei permessi lavorativi (di cui all'articolo 33 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992), ha eliminato il concetto di «convivenza» tra il lavoratore che usufruisce di tali permessi e il familiare con disabilità che richiede assistenza. Non solo, ma ha previsto anche il venir meno dei requisiti della «continuità» e dell'«esclusività» quali presupposti necessari ai fini del godimento dei permessi in argomento da parte dei beneficiari.

Queste modifiche comportano che il datore di lavoro o lo stesso Ente previdenziale non dovranno più acquisire le dichiarazioni relative alla sistematicità e all'adeguatezza dell'assistenza al familiare con disabilità, cosa che prima, invece, venivano richieste.

Ciò, in pratica, fa sì che la presenza di familiari conviventi e non conviventi (lavoratori o non), potenzialmente legittimati a prestare assistenza alla persona con disabilità, non costituisca un impedimento ad un altro familiare lavoratore di usufruire dei permessi. Non è necessario acquisire alcuna dichiarazione di rinuncia da parte di eventuali altri familiari aventi diritto.


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
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