Vorrei cortesemente sapere se in assenza di insegnante di sostegno anche soltanto per un giorno, la direzione è tenuta per legge alla sostituzione? Se la stessa si assenta per circa 2 mesi (nella giornata di mercoledì) per effettuare terapie personali avendo il giorno libero il sabato? In attesa di vs riscontro, porgo distinti saluti.
Fabrizio, 40 anni
Risposta
Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che in caso di assenza dell'insegnante di sostengo nell'orario previsto per l'alunno con disabilità, è compito del Dirigente scolastico provvedere alla sostituzione dell'insegnante tramite due modalità: in via prioritaria, attraverso la supplenza di un altro insegnante di sostegno; oppure - qualora non ci fosse la disponibilità - attraverso la sostituzione con un altro docente della scuola.
Veniamo ora all'assenza dell'insegnante in un giorno in cui è prevista la lezione con l'alunno con disabilità: se l'assenza è motivata da adeguato certificato medico che attesti la necessità di doversi assentare per cure (e nello specifico le cure non possono essere effettuate in altro giorno), resta al Dirigente scolastico provvedere alla sostituzione.
Quanto sopra detto è disciplinato dalle norme di seguito riportate.
Normativa di riferimento
Circolare Ministeriale n. 45 del 9 giugno 2006, «Oggetto: Anno scolastico 2006/2007 - adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto».
Sentenza Corte dei Conti n. 59 del 29 gennaio 2004.
Per ogni altra informazione, può contattarci telefonicamente al numero 0744 27.46.59.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Margherita Di Giorgio e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)