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Una scuola parificata deve garantire il sostegno ad un alunno con disabilità?

Pubblicato il 3/07/2012 - Letto 1128 volte
Buongiorno chiedo a voi perché a fine anno, sedutoci a tavolino per l'iscrizione del prossimo anno, la scuola di mia figlia - scuola privata parificata - mi ha presentato un conto di 3.900 Euro dicendomi che l'insegnante di sostegno che ha mia figlia, che le fa 6 ore settimanali di lezione, è da pagare a parte, senza che me lo avevano mai detto prima e non c'è scritto neanche sul modulo di iscrizione! Ma come è possibile se leggendo degli articoli leggo che se è parificata dovrebbe provvedere lo stato? Grazie
victoria alicia flora, 10 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che l'articolo 1, comma 3, l'articolo 4, lettera «e», e l'articolo 14 della Legge n. 62/2000, nonché l'articolo 1, comma 6, lettera «d», del Decreto Ministeriale n. 267/2007 stabiliscono che le scuole private parificate sono obbligate a realizzare l'integrazione scolastica, pena la perdita della parità ottenuta: quindi, il diritto dell'alunno con disabilità alla propria inclusione scolastica e, tra le altre cose, all'insegnante di sostegno, è garantita, al pari della scuola pubblica, anche nella scuola privata parificata.

Tale diritto, invece, non è garantito in quella privata paritaria, ma non parificata, in cui gli insegnanti non sono tenuti a seguire i programmi ministeriali e l'insegnante di sostegno non viene pagato dallo stato, ma dalla scuola stessa. Ma anche per queste scuole, in ogni caso, il Decreto Ministeriale n. 27 dell'11 febbraio 2005, prevedono che - sulla base della presentazione di un progetto di integrazione scolastica da parte del Dirigente Scolastico - venga erogato alle scuole un contributo pubblico annuale per coprire le spese del sostegno, anche se gli importi di tali contributi sono talmente esigui da essere insufficienti per le necessità di sostegno. Qualora il progetto non venga presentato o non venga accettato, si può chiedere il contributo di cui all'art. 1 comma 15 della Legge n. 62/2000.

Per concludere, quindi, la scuola di Sua figlia, se vuole continuare a mantenere il requisito della parificazione, deve provvedere alle esigenze degli alunni con disabilità, pena perdita del titolo di «istituto parificato». Da parte Vostra, potete, in primo luogo, presentare una diffida - magari con la consulenza di un legale - in cui si precisano gli articoli e commi di legge in cui si specifica quali sono i doveri della scuola; qualora ciò non bastasse, potete provare ad indire una causa contro la scuola.


Normativa di riferimento

Decreto Ministero Pubblica Istruzione  n. 267 del 29 novembre 2007 (collegamento a sito esterno)

Decreto Ministro Istruzione, Università e Ricerca  n. 27 del 11 febbraio 2005, n. 27 (collegamento a sito esterno)

Circolare Ministeriale n. 31 del 18 marzo 2003 (collegamento a sito esterno).

Legge n. 62  del 10 marzo 2000 «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» (collegamento a sito esterno).


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)

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