Ricerca avanzata
Menù
Rete associativa
Personalizza il sito





Salta contenuti

Può una persona inabile ricevere la reversibilità del fratello?

Pubblicato il 7/12/2011 - Letto 3057 volte
Salve, mio fratello ha 70 anni ed è disabile dalla nascita con il 100% di invalidità civile. Può richiedere la reversibilità dell'altro nostro fratello morto? Grazie
, anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che Suo fratello è legittimato a richiedere la reversibilità del fratello deceduto, laddove siano soddisfatti i seguenti requisiti:

  • Assenza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori del defunto;
  • Dichiarazione di inabilità della persona che ne dovrebbe usufruire;
  • Non titolarità di pensione (da non confondersi con l'indennità di accompagnamento);
  • Essere a carico del pensionato defunto.

In merito a quest'ultimo punto è importante sottolineare che il concetto di "a carico" è diverso da quello strettamente fiscale ai fini IRPEF secondo cui, per essere a carico, i familiari non devono disporre di un reddito proprio superiore 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel caso, infatti, della pensione ai superstiti la definizione è più ampia.
 
La normativa vigente prevede che "ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro […] si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa". (Art. 13 del Regio Decreto Legge n. 636 del 14 aprile 1939 come modificato dalla Legge n. 903 del 21 luglio 1965).

A questo si aggiunga che la legge afferma che il requisito della vivenza a carico si intende soddisfatto "quando il lavoratore deceduto provvedeva in maniera continuativa al sostentamento familiare".

La Magistratura (con sentenza della Cassazione n. 11689/2005) ha affermato che non è necessario un completo mantenimento, essendo sufficiente che l'aiuto economico, per la sua costanza e regolarità abbia costituito un mezzo normale, sia pure parziale, del mantenimento.

Particolare rilevanza nella valutazione della situazione del nucleo familiare, secondo l'INPS assumono i seguenti elementi:

  • la convivenza:  cioè l'effettiva comunione di tetto e di mensa. Per il figlio superstite convivente si può prescindere dall'accertamento della condizione del mantenimento abituale, limitando la verifica alla sola  condizione della non autosufficienza economica;
  • la non convivenza: nel caso di figlio non convivente l'INPS verificherà sia la condizione della non autosufficienza economica che quella del mantenimento abituale (es. pagamento di una retta in struttura residenziale).

Il mantenimento abituale sarà accertato, anche attraverso un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite,  se il defunto concorreva effettivamente e in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente.

Per quanto riguarda, invece, la dichiarazione di "inabile al lavoro", ai fini della concessione della pensione ai superstiti, si considerano inabili "le persone che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" (art. 8, comma 1, Legge n. 222/1984).
 
Rispetto alla documentazione sanitaria, gli Enti previdenziali solitamente fanno riferimento al certificato di invalidità al 100% con o senza indennità di accompagnamento.



Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)
Salta contenuti del pi� di pagina - A.V.I. Umbria Onlus - C.F.: 01201600556 - Via Papa Benedetto III, 48 - 05100 Terni
Tel: +39 0744 1950849 - Email: cpa.umbro@aviumbria.org - Leggi la Privacy Policy - Powerd by: mediaforce.it
Logo di conformit� agli standard W3C per i fogli di stile Logo di conformit� agli standard W3C per il codice HTML 4.0 Transitional Logo di conformit� agli standard W3C Livello AA, WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0