Risposta
Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che la pensione a cui Lei fa riferimento non rientra tra i "redditi esenti" ai fini IRPEF.
Posto che i familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore a Euro 2.840,51, il Legislatore ha previsto specificamente quali siano i redditi da considerare esenti che non costituiscono, cioè, reddito.
Sono, pertanto, redditi esenti:
- le pensioni, gli assegni le indennità di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- sussidi a favore degli hanseniani;
- pensioni sociali;
- le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
- compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche.
Le pensioni erogate dall'INPS per invalidità (da non confondersi con invalidità civile) sono, quindi, assoggettate alla tassazione.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)
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