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Un alunno con disabilità deve frequentare la scuola con orario ridotto se l'insegnante di sostegno non è presente l'intera giornata scolastica?

Pubblicato il 14/03/2008 - Letto 10173 volte
Sono la mamma di un ragazzo asperger che frequenta il primo anno di una scuola superiore per grafici. il ragazzo è interessatissimo agli studi e dotato,ma ha avuto ed ha seri problemi di relazione con gli alunni ed è stato da subito oggetto di emarginazione,"dispetti" e derisioni,anche a causa delle sue modalità maldestre di porsi. Ultimamente ha avuto reazioni aggressive (calci,strattonamenti) nei confronti dei compagni in una situazione di stress:ciò che appare alla base,ufficialmente,di questi comportamenti,è stata la tendenza di molti alunni ad entrare in ritardo,marinare la scuola,saltare le ore di lezione. Per la rigidità e il "virtuosismo" di mio figlio questo è inaccettabile(lui stesso non vuole mai saltare ore di lezione e si preoccupa esageratamente per le proprie assenze. Da parte del dirigente ho trovato un atteggiamento rozzo e sommario("non mi voglio trovare nei guai!!" e la perentoria proposta,tout court,di far fare a lui un orario ridotto(premetto che ha il profitto migliore della classe)in modo che gli insegnanti possano controllarlo meglio,attraverso la presenza del sostegno.Una tale proposta,attuata con modalità molto perentorie e dure,mi ha atterrita,anche perché porterebbe sicuramente a un vero crollo per mio figlio oltre che a reazioni imprevedibili da parte sua,andandolo a colpire sull'unica identità accettabile che sente di avere,e proprio nel punto che ha fatto esplodere il suo malessere.I suoi curanti non sono d'accordo,ma il ricatto della scuola è durissimo.Sono costernata. A chi posso rivolgermi? perché tale sommarietà nel rifiutare di affrontare i problemi alla radice?Vi prego aiutatemi. AnnaMaria
Anna Maria, 44 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, abbiamo chiesto la consulenza al Legale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), Avvocato Salvatore Nocera, il quale, facendo riferimento all'articolo 13 della Legge n. 104/1992, afferma che quanto Le è stato proposto dal Suo Dirigente scolastico non è in linea con la normativa, che invece prevede l'istituzione di un assistente all'autonomia.
Riportiamo l'intera risposta dell'Avvocato Nocera:
«Questo è il caso previsto dall'art 13 comma 3 L. n. 104/92, della necessità di un assistente all'autonomia, quando manchi l'insegnante di sostegno. Pertanto, invece di ridurre l'orario di frequenza, occorre pretendere che la provincia ( trattandosi di scuola superiore) nomini un assistente per l'autonomia ai sensi della norma citata e dell'art 139 del DPR n. 112/98. La richiesta va fatta dal Dirigente scolastico, sulla base della certificazione o della diagnosi funzionale dell'ASL, che pone in evidenza la necessità di avere accanto una figura di contenimento. Sperando che questa nuova figura non inasprisca di più l'alunno, penso che così si dovrebbe evitare il contatto fisico coi compagni. Sarebbe importante però che i docenti curriculari e di sostegno spieghino ai compagni i problemi relazionali dell'alunno, in modo da facilitare il ristabilirsi di un buon rapporto interpersonale».


RIFERIMENTI NORMATIVI:
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»
DPR n. 112 del 31 marzo 1998, «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59».

Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti
Margherita Di Giorgio e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)

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