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Con l'invalidità civile posso usufruire dell'IVA agevolata per l'acquisto dell'auto?

Pubblicato il 18/04/2011 - Letto 7567 volte
Salve, vorrei sapere, perché tutti sanno tranne me. Sono invalida civile del 75% sia all'INPS e percepisco la pensione, e invalidi civile del 75% ma non percepisco niente, però ho l'esenzione delle medicine, di tutte le visite, esami del sangue ecc.... Mi dicono che se dovessi cambiare macchina avrei diritto allo sconto del 4% è vero!!!! Grazie per avermi letto sperando in una vostra risposta!
Paola, 47 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che per potere beneficiare delle agevolazioni previste in caso di acquisto dell'auto - con riferimento particolare all'IVA agevolata del 4% - è necessario avere una riduzione nella capacità di deambulazione che deve essere opportunamente certificata dalle Commissioni Mediche deputate a tale scopo o nel verbale dell'invalidità civile o in quello dello «stato di handicap» (riconoscimento correlato alla Legge n. 104/1992).

Il mero riconoscimento dell'invalidità civile (né dell'invalidità presso l'ente previdenziale),quindi, non basta per ottenere l'IVA agevolata. 

A scopo informativo, Le riportiamo di seguito i requisiti per poter usufruire di questa agevolazione:

  • le persone con disabilità, titolari di patente speciale, con «ridotte o impedite capacità motorie», con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida prescritti dalla Commissione Medica della ASL (si considera ad ogni effetto "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico o frizione automatica di serie, purché ciò sia prescritto dalla Commissione Medica della ASL);
  • le persone con disabilità con «ridotte o impedite capacità motorie» con l'obbligo di adattamento del veicolo che usufruiscono del veicolo come passeggeri trasportati;
  • le persone con disabilità con grave limitazione della capacità di deambulazione, o affetti da pluriamputazioni, in situazione riconosciuta di «handicap grave» nel Verbale di accertamento dello stato di handicap (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992);
  • le persone con disabilità cognitiva titolari dell'«indennità di accompagnamento per gli invalidi civili» e riconosciuti in condizione di «handicap grave» nel Verbale di accertamento dello stato di handicap (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992);
  • le persone affette da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi con eventuale correzione (ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della Legge 138/2001);
  • coloro che sono affetti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata (ai sensi dell'articolo 1 della Legge 68/1999);
  • il familiare di cui la persona con disabilità in possesso dei requisiti descritti in precedenza sia fiscalmente a carico.


Per ogni altra informazione, può contattarci telefonicamente al numero 0744 27.46.59.

Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)

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