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Minori nel nucleo familiare dei nonni. Il genitore con l'80% di invalidità può avere l'assegno mensile?

Pubblicato il 19/01/2011 - Letto 2854 volte
Vengo ad esporre il mio quesito: percepisco un Assegno nucleo familiare per nipoti minori a carico sulla mia pensione INPDAP. Può mio figlio (genitore dei minori), riconosciuto invalido dell'80%, aver diritto all'assegno d'invalidità civile (260 euro circa), o deve rinunciarvi perché non si può considerarlo alla stregua dei 2 riferimenti contenuti nella suddetta Circolare INPS [la n. 132/2007 NdR]: la rendita catastale della prima abitazione e l'eventuale indennità d'accompagnamento di un genitore. Ossia l'assegno d'invalidità civile è un reddito che incrementa il patrimonio del genitore, e se non vi si rinuncia, nella fattispecie, mi farebbe perdere il beneficio dell'ANF, ed in prospettiva di una eventuale reversibilità della mia pensione per i nipoti. Capisco che mancano dei paletti certi e matematici tipo una cifra minima di reddito posseduto dai genitori oltre la quale si deve considerare un minore a carico, ma non è un po' arbitraria e poco logica questa prassi? Mica 260 euro mensili, in concreto, possono determinare il mantenimento di persone? Per di più un reddito d'assegno d'invalidità, un handicap. Pur essendoci un riconoscimento d'invalidità dell'80% per il genitore dei minori, si può rinunciare all'assegno d'invalidità, per non incorrere nella revoca dell'ANF sulla pensione, e contestualmente aprire un contenzioso per stimolare il legislatore ad una legge più certa, e basata su limiti chiari? O conviene soprassedere accettando la prassi così com'è. Grazie per la gentile attenzione.
FIlippo, 73 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che la Circolare dell'INPS n. 132 del 7 dicembre 2007 (che riprende, a sua volta, la Circolare INPS n. 213 del 18 dicembre 2000) specifica in modo chiaro che le condizioni affinché i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti (i nonni), pur in presenza dei genitori, sono valide se uno o entrambi i genitori non possano svolgere un proficuo lavoro di un'attività lavorativa e non beneficiano di altra fonte di reddito a causa di una inabilità totale.

Il requisito, in questo caso, si basa sulla presunta impossibilità di svolgere un'attività lavorativa per la quale la persona percepisce solo l'indennità di accompagnamento.

Nel caso di un assegno mensile di assistenza (con percentuale di invalidità civile all'80%), l'inabilità è riconosciuta solo parzialmente e, quindi, la persona è in grado di svolgere - potenzialmente - anche un'attività lavorativa (part-time). Quindi, il problema non si pone tanto su un piano economico (l'assegno mensile di assistenza, ad esempio, in quanto misura economica assistenziale, non viene ricondotta nei redditi ai fini IRPEF), ma sul piano della cpacità lavorativa: il genitore può svolgere un'attività lavorativa remunerata per mantenere i figli?

Questa è una possibile interpretazione relativa a quanto presentato dalla circolare dell'INPS. Per ulteriori informazioni, Le consigliamo di rivolersi direttamente all'Istituto.


Per ogni altra informazione, può contattarci telefonicamente al numero 0744 27.46.59.

Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)

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