Nella tabella che segue riportiamo gli importi ed i limiti reddituali delle provvidenze economiche erogate in caso di riconoscimento di invalidità civile, cecità e sordomutismo per l'anno 2016. Gli importi delle provvidenze sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS con Circolare n. 210 del 31 dicembre 2015.
Pensione alle persone riconosciute cieche civili assolute
Importo: Euro 302,53
Limite di reddito: Euro 16.532,10
Pensione alle persone riconosciute cieche civili assolute (se ricoverate)
Importo: Euro 279,47
Limite di reddito: Euro 16.532,10
Pensione alle persone riconosciute cieche civili parziali
Importo: Euro 279,47
Limite di reddito: Euro 16.532,10
Indennità di accompagnamento alle persone riconosciute cieche civili assolute
Importo: Euro 899,38
Limite di reddito: Nessuno
Indennità speciale alle persone riconosciute cieche ventesimiste
Importo: Euro 206,59
Limite di reddito: Nessuno
Pensione alle persone riconosciute sorde
Importo: Euro 279,47
Limite di reddito: Euro 16.532,10
Indennità di comunicazione alle persone riconosciute sorde
Importo: Euro 254,39
Limite di reddito: Nessuno
Pensione alle persone riconosciute invalidi civili totali (pensione di inabilità o di invalidità)
Importo: Euro 279,47
Limite di reddito: Euro 16.532,10.
Assegno mensile di assistenza alle persone riconosciute invalide civili parziali
Importo: Euro 279,47
Limite di reddito: Euro 4.800,38
Indennità di accompagnamento alle persone riconosciute invalide civili totali
Importo: Euro 512,34
Limite di reddito: Nessuno
Indennità mensile di frequenza riconosciuta ai minori con disabilità
Importo: Euro 279,47
Limite di reddito: Euro 4.800,38
Lavoratori con depranocitosi o talassemia major (o morbo di Cooley)
Importo: Euro 502,39
Limite di reddito: Nessuno
Assegno sociale (per le persone con disabilità riconosciuta invalide civili che hanno almeno 65 anni e tre mesi).
A. Se l'invalidità è stata accertata prima del sessantacinquesimo anno.
Importo: non inferiore alla prestazione assistenziale relativa percepita fino al 65° anno;
Limite di reddito: lo stesso che vale per la prestazione assistenziale relativa percepita fino al 65° anno.
B. Se l'invalidità è stata accertata dopo il sessantacinquesimo anno.
Valgono le stesse regole dell'assegno sociale per le persone anziane ultra-sessantacinquenni senza disabilità.
Se la persona non è coniugata:
Se la persona è coniugata:
Circolare INPS n. 210 del 31 dicembre 2015 (Allegato 4), «Rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016» [link a sito esterno].