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IVA al 4%: superamento o eliminazione delle barriere architettoniche

Aggiornato il 30/12/2014 - Letto 1786 volte

Descrizione

La normativa prevede l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4% per «le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche» (DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, tabella A - parte II, punto 41-ter) e per «poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servo scala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie» (DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, tabella A - parte II, punto 31).

Pertanto, nel caso di opere volte al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche, l'IVA al 4% è applicabile solo alle spese di manodopera ed, in generale, alle prestazioni relative all'appalto dei lavori.

Sono escluse dall'agevolazione: le spese di progettazione (in quanto i professionisti devono fatturare al 22%), le spese per il materiale, le componenti ed i prodotti finiti impiegati per la realizzazione di dette opere (ad es. per adeguare un bagno, si applica l'IVA al 22% alle piastrelle, ecc.).

Si applica l'aliquota IVA agevolata al 4% anche per l'acquisto di mezzi atti al superamento di barriere architettoniche (quali servo scala, piattaforme elevatrici, ascensori, ecc.), da istallare sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, purché risultino conformi alle prescrizioni del DM n. 236 del 14 giugno 1989.

L'IVA agevolata al 4% è prevista anche per «i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della Legge n. 104/1992» (Legge 28 febbraio 1997 n. 30, art. 2 comma 9) quali:

  • automazioni per l'apertura automatica di porte e finestre;
  • comandi per governare diverse funzioni nell'alloggio (accensione luci, azionamento caldaia, ecc…);
  • meccanismi di sollevamento elettrici che possono essere installati a tapparelle, alle aste appendiabiti degli armadi, ai pensili di una cucina, ad un piano di lavoro per regolarne l'altezza, ecc…);
  • apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche da utilizzare a beneficio di persone disabilità di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

Requisiti

In merito alle persone aventi diritto all'agevolazione, la normativa prevede la seguente distinzione:

  • per quanto riguarda le opere finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche, il beneficio non si limita alle sole persone con disabilità o ai loro familiari, ma è esteso anche ad altri soggetti (un condominio, una fabbrica, un ente locale, ecc.);
  • per quanto riguarda l'acquisto di mezzi atti al superamento di barriere architettoniche, l'IVA agevolata viene applicata solo nel caso in cui siano le persone con disabilità o i loro familiari ad acquistare direttamente il prodotto.
    Per beneficiare dell'IVA al 4% è necessario possedere il certificato di «stato di handicap» ai sensi della Legge n. 104/1992 rilasciato dalla ASL di residenza.

Dove rivolgersi

L'agevolazione suddetta viene applicata al momento della stipula del contratto di appalto per le opere finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche, e/o dell'acquisto del mezzo atto al superamento delle barriere architettoniche.

Documentazione da presentare

Dal contratto di appalto o dalla fattura è necessario che si evinca, in modo esplicito, che le opere sono finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche: in particolare, bisogna scorporare la quota relativa alle prestazioni di servizi alla quale si deve applicare l'aliquota agevolata al 4%, citando il DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, punto 41-ter della tabella A - parte II. Invece, all'atto dell'acquisto dei beni assoggettati ad agevolazione, si deve produrre copia del certificato rilasciato dalla Commissione Medica dell'ASL competente dal quale risulti che alla persona sia riconosciuto lo «stato di handicap» ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/1992.

Per usufruire dell'IVA al 4% è necessario produrre specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della ASL di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione ed il sussidio tecnico e informatico, ed il certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una disabilità rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) ed il carattere permanente delle stesse.


Fonti normative

Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».

Legge n. 263 del 28 Luglio 1989, «Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile».

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Decreto Legge n. 331 del 30 agosto 1993, articolo 36 comma 2 bis, convertito in Legge n. 427 del 29 ottobre 1993.

Legge n. 30 del 28 febbraio 1997, articolo 1 comma 1a ed articolo 2 comma 9, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra finanziaria pubblica per l'anno 1997».

Decreto Ministeriale, Ministero delle Finanze, 14 marzo 1998.

Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze -Agenzia delle Entrate - 26 gennaio 2001 n. 7.

Risoluzione - Agenzia delle Entrate -Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - 3 maggio 2005, n. 57.


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