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Il «contrassegno invalidi» (o «contrassegno arancione»)

Aggiornato il 30/12/2014 - Letto 1210 volte

Descrizione

Immagine del "contrassegno invalidi"Le persone che hanno una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, nonché le persone con cecità hanno diritto a sostare in parcheggi riservati i quali, oltre ad essere progettati tenendo conto di uno spazio idoneo alle esigenze della persona (soprattutto con disabilità motoria) per le manovre di entrata e di uscita dal veicolo, sono collocati, generalmente, in prossimità degli accessi agli edifici, oppure nelle vicinanze di scivoli o di rampe per accedere ai marciapiedi, ai piazzali, a luoghi pubblici e così via.

Le persone con disabilità che hanno una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, quindi, hanno il diritto ad uno speciale permesso per parcheggiare in parcheggi riservati: il «contrassegno invalidi» (detto anche «contrassegno arancione» per via del suo colore).

Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo.

Il contrassegno prevede:

  • il pittogramma stilizzato di una persona in carrozzina;
  • uno spazio dove riportare il numero di concessione;
  • uno spazio dove dovrebbero essere riportate le generalità del titolare.

Il contrassegno invalidi permette:

  • sosta gratuita nei parcheggi riservati alle persone con disabilità (indicati da strisce gialle e da apposita segnalazione verticale);
  • sosta gratuita nei parcheggi delimitati dalle strisce blu con tariffa oraria;
  • circolazione nelle aree pedonali urbane (questo è possibile qualora sia già stata ammessa la circolazione anche di veicoli destinati al trasporto di pubblica utilità);
  • circolazione nelle corsie preferenziali di mezzi pubblici e taxi.


Il contrassegno e i parcheggi in concessione

Le persone munite di contrassegno non possono sostare nei parcheggi dati in concessione alle persone con disabilità che hanno fatto richiesta al Comune di un posto auto riservato.

I parcheggi in concessione hanno una segnalazione verticale simile a quella ordinaria, con l'aggiunta del numero di concessione del parcheggio (lo stesso del contrassegno della persona titolare).



Il contrassegno e l'accesso alla Zona a Traffico Limitato

Il contrassegno permette l'accesso del veicolo della persona con disabilità anche nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) purché queste non siano regolate da telecamere. Nelle ZTL con telecamere, infatti, il dispositivo non permette la lettura del contrassegno e, quindi, alla persona viene fatta la contravvenzione. In questi casi, i cittadini in possesso del contrassegno rilasciato dal proprio comune di residenza devono sempre comunicare il proprio accesso alla ZTL delle città in cui non sono residenti nelle modalità indicate in questa scheda.


Requisiti

Il contrassegno può essere rilasciato:

  • alle persone con disabilità permanente, riconosciute «persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta» (in questo caso il contrassegno prende il nome di «permanente», tuttavia la sua validità deve essere verificata ogni cinque anni);
  • alle persone con disabilità affette da cecità (permesso permanente);
  • persone con disabilità temporanea (in questo caso l'autorizzazione viene rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell'invalidità).


Contrassegno, proprietà dell'auto e patente di guida

Il contrassegno è concesso a prescindere dalla titolarità della patente di guida (speciale o meno).

Il contrassegno è concesso a prescindere dalla proprietà del veicolo: il contrassegno è legato alla persona e non al veicolo posseduto, per questo motivo, la persona con disabilità può viaggiare, come passeggero, in veicoli di familiari, amici e conoscenti, i quali possono parcheggiare la propria automobile in posti riservati, purché venga esibito il contrassegno della persona con disabilità trasportata.

Attenzione: il contrassegno non può essere utilizzato negli autoveicoli detti sopra in assenza del titolare del contrassegno stesso.


Dove rivolgersi

Per ottenere il contrassegno, l'interessato deve richiedere una certificazione alla Commissione Medica dell'Unità Operativa di Medicina Legale della ASL di residenza che attesti una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Ottenuta la certificazione medica, l'interessato può richiedere il contrassegno presso la Polizia Urbana di Narni.

Attenzione: per le modalità valide negli altri Comuni della Zona Sociale n. 11, si consiglia di visitare il sito web del proprio comune di residenza.


Documentazione da presentare

Per ottenere la certificazione medica

Per richiedere la certificazione medica la persona con disabilità deve presentare:

  • Verbale di Invalidità civile (in cui risulti la difficoltà di deambulazione);
  • Verbale di riconoscimento dello stato di handicap (ai sensi della Legge 104/1992).

Per ottenere per la prima volta il contrassegno

Una volta che la persona con disabilità ha ottenuto la certificazione medica che ne attesta la condizione di «persona invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta», può recarsi presso la Polizia Urbana del Comune di Narni e compilare una modello per richiedere il contrassegno.


Smarrimento del contrassegno

In caso di smarrimento, furto o deterioramento del contrassegno invalidi, è possibile richiedere un duplicato dello stesso, dietro presentazione di una nuova domanda alla Polizia Urbana.


Rinnovo del precedente contrassegno

Le persone con disabilità, che già posseggono un vecchio contrassegno, devono recarsi presso la Polizia Urbana per richiedere la sostituzione del loro permesso non più valido.


Fonti normative

Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide» (collegamento a sito esterno).

Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996, «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici» (collegamento a sito esterno).

Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» (collegamento a sito esterno).


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