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Esenzione partecipazione spesa sanitaria per invalidità

Aggiornato il 30/12/2014 - Letto 1394 volte

Descrizione

I Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o in compartecipazione.

La compartecipazione è attuata attraverso il pagamento dei ticket sanitari dovuti per alcune prestazioni o servizi. In alcuni casi e in relazione a specifiche condizioni (età, patologia, reddito, invalidità) è possibile ottenere l'esenzione parziale o totale dal pagamento del ticket (vedi scheda).

La competenza sulla determinazione delle esenzioni è affidata alle Regioni.

All'atto della prescrizione del medico di base, o quando si prenota una visita specialistica, oltre a comunicare il codice regionale della tessera sanitaria è necessario comunicare anche il numero di esenzione indicato sulla tessera di esenzione.


Requisiti

Per le persone riconosciute invalide (di guerra, invalide civili, del lavoro, per servizio), a seconda della percentuale di invalidità o della categoria, sono previste forme di esenzione totale o parziale dal pagamento dei ticket farmaceutici o per prestazioni diagnostiche o di laboratorio.

Esenzione totale per invalidità
Hanno diritto all'esenzione totale del ticket per invalidità, sui farmaci di fascia A (ma non su quelli di fascia C) e sulle prestazioni diagnostiche, specialistiche e di laboratorio, le seguenti persone:

  • Persone riconosciute invalide di guerra e appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°;
  • Persone riconosciute invalide del lavoro dall'80% al 100% di invalidità;
  • Persone riconosciute invalide del lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai  2/3 dal 67% al 79% di invalidità;
  • Persone riconosciute invalide per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolari di specifica pensione;
  • Persone riconosciute invalide per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5°;
  • Persone riconosciute invalide civili dal 67% al 100% (con e senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento);
  • Minori di 18 anni riconosciuti invalidi civili con indennità di frequenza;
  • Persone riconosciute cieche assolute o con residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi;
  • Persone riconosciute sordomute;
  • Vittime di atti di terrorismo e stragi con un'invalidità permanente di almeno 80%;
  • Vittime atti di terrorismo e stragi con invalidità inferiore all'80% e familiari delle vittime (a prescindere dal tipo di invalidità).

Esenzione parziale per invalidità
Hanno diritto all'esenzione parziale per invalidità (per le prestazioni correlate alla patologia alla base del riconoscimento dell'invalidità), le seguenti persone:

  • Persone con riconosciute invalide di guerra e appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8°;
  • Persone riconosciute invalide del lavoro con riduzione della capacità lavorativa inferiore ai  2/3 dall'1% al 66% di invalidità;
  • Persone riconosciute invalide per servizio e appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8°;
  • Persone infortunate sul lavoro o affette da malattie professionali.

Dove rivolgersi

Per il rilascio del tesserino di esenzione ticket la persona deve rivolgersi, con la documentazione sopra detta, al proprio Centro di Salute di riferimento:

Centro di Salute n. 1

Centro di Salute n. 2

Centro di Salute n. 3

 


Documentazione da presentare

Per ottenere l'esenzione per invalidità bisogna presentare i seguenti documenti:

  • tessera sanitaria;
  • certificazione medica, rilasciata dalle commissioni mediche che hanno accertato il grado di invalidità (verbale di invalidità).

Alle persone aventi diritto all'esenzione verrà rilasciato un tesserino di esenzione ticket di colore giallo.


Fonti normative

Decreto Ministero della Sanità n. 279 del 18 maggio 2001, «Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124» (collegamento a sito esterno).

Decreto Legislativo n. 124 del 29 aprile 1998, «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449» (collegamento a sito esterno).


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