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Esenzione delle tasse scolastiche per le persone con disabilità

Aggiornato il 30/12/2014 - Letto 1414 volte

Descrizione

L'articolo 30 della Legge n. 118 del 1971 stabilisce che «ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa […] è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche […] e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per […] i ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio ed i loro figli».

Pertanto, agli alunni con disabilità iscritti alle scuole secondarie superiori, le cui famiglie versano in disagiate condizioni economiche, è concessa l'esenzione delle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo.

Scuola dell'obbligo

Nel caso di scuola dell'obbligo (dai 6 ai 16 anni, corrispondenti alla Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado e ai primi tre anni della Secondaria di Secondo Grado), non vi sono tasse a carico degli alunni, per cui è prevista la totale gratuità per tutti gli alunni Questa esenzione vige per tutti gli studenti a prescindere dalla situazione economica o dalla eventuale disabilità.

Scuola di Secondo Grado (esclusivamente per il 4° e 5° anno)

Per gli ultimi due anni della Scuola Secondaria di Secondo Grado, invece (ex scuola superiore), gli studenti sono tenuti al pagamento delle tasse scolastiche.

Attualmente, il sistema scolastico, prevede quattro distinti tipi di tasse:

  1. Tassa di iscrizione: è esigibile all'atto dell'iscrizione a un dato corso di studi secondari di secondo grado.
  2. Tassa di frequenza: va corrisposta ogni anno. La tassa va pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola, sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari.
  3. Tassa di esame: va corrisposta esclusivamente nella Scuola Secondaria di Secondo Grado al momento della presentazione della domanda per sostenere gli esami.
  4. Tassa di diploma: va corrisposta al momento della consegna del titolo di studio.


Esenzioni

Il Testo Unico del Decreto Legislativo n. 279/94 prevede poi l'esonero dalle tasse scolastiche per merito, per reddito e per appartenenza ad alcune "categorie speciali". Queste esenzioni valgono per tutte le tasse scolastiche, ad eccezione della sola tassa di diploma.

Come già accennato sopra, l'articolo 30 della Legge 118/71 stabiliva del resto che «ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa [...] è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche [...] e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per [...] ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli».

Il Testo Unico del 1994, dunque, all'articolo 200, comma 7, prevede espressamente il diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche e anche dell'imposta di bollo per gli alunni ciechi che appartengono a famiglia di disagiata condizione economica e tale norma deve intendersi necessariamente estesa anche a tutti gli altri alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/92 (articolo 3).

I limiti massimi di reddito familiare per rientrare nel criterio di «famiglia in disagiata condizione economica» e avere quindi diritto all'esenzione dalle tasse scolastiche e, per i soli alunni con disabilità, anche all'imposta di bollo, sono comunicati annualmente dal Ministero. Per l'anno scolastico 2011‐2012, essi sono pubblicati nella citata Circolare Ministeriale n.9/11.


Requisiti

Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche e dall'imposta di bollo, anche gli alunni che, appartenendo a famiglie che presentano disagiate condizioni economiche, rientrano anche in una delle seguenti categorie:

  • orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
  • figli di persone che sono riconosciute mutilate o invalide di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di persone mutilate o invalide civili per fatti di guerra, o per causa di servizio o di lavoro;
  • persone con un riconoscimento di cecità.

Dove rivolgersi

Per tutte le informazioni necessarie ci si può rivolgere presso la segreteria della scuola frequentata.

Documentazione da presentare

La modulistica per accedere a tale diritto deve essere richiesta direttamente all'istituto scolastico presso il quale lo studente con disabilità vuole iscriversi. Alla modulistica va allegata anche la domanda per ottenere l'esenzione.

Fonti normative

Legge n. 118 del 30 marzo 1971, «Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili» (collegamento a sito esterno).

Decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000, «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate» (collegamento a sito esterno).

Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, «Norme generali e livelli essenziali delle prestaz(collegamento a sito esterno)ioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» (collegamento a sito esterno).


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