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Richiesta informazioni circa l'iter dei propri accertamenti sanitari

Aggiornato il 30/12/2014 - Letto 3276 volte

Descrizione

La persona con disabilità, che ha presentato le domande per l'accertamento dello stato di handicap o per l'accertamento dell'invalidità civile, ma che nonostante i mesi trascorsi, non ha ancora ricevuto il verbale, non ha ottenuto l'erogazione delle provvidenze economiche (laddove previsto) o non ha effettuato la visita, ha il diritto di conoscere a che punto si trova la propria pratica. La persona con disabilità può richiedere, attraverso apposita modulistica, di avere accesso alle informazioni di interesse.


Requisiti

I tempi della convocazione a visita
Con le procedure in vigore dal 1° gennaio 2010, per ogni domanda di accertamento sanitario inoltrato, il sistema informatico dell'INPS genera una ricevuta con il protocollo della domanda.

La procedura informatica propone poi un'agenda di date disponibili per l'accertamento presso la Commissione Medica dell'ASL.

La persona interessata, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.

Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali:

  • per l'effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
  • in caso di patologia oncologica ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 80/2006 o per patologia ricompresa nel Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni.

Attenzione: Se non è possibile, in tempo reale, fissare la visita entro l'arco temporale massimo, a causa dell'indisponibilità di date nell'agenda, la procedura può segnalare date successive al limite previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita.

In caso di mancata convocazione a visita
Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l'interessato può presentare una diffida all'Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.


Dove rivolgersi

La richiesta deve essere indirizzata alla Medicina Legale della propria ASL di residenza ed alla sede INPS della propria provincia. È possibile far pervenire, per conoscenza, la richiesta anche alla sede di Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato della propria provincia.

Medicina Legale di Terni.
INPS di Terni.


Documentazione da presentare

Il modulo della richiesta deve essere stampato in carta semplice e deve contenere:

  • i dati anagrafici della persona cui si riferisce l'accertamento;
  • il numero della pratica;
  • la data di presentazione della domanda di accertamento;
  • la data di effettuazione della visita medica collegiale.

Modulo richiesta iter certificazioni (fac-simile).


Fonti normative

Legge n. 80 del 9 marzo 2006, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione».
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