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Astensione dal lavoro notturno

Aggiornato il 30/12/2014 - Letto 11746 volte

Descrizione

Il lavoratore che assiste una persona con disabilità ha diritto all'astensione dal lavoro notturno e l'azienda presso quale lavora deve conseguentemente adeguarne i turni e l'orario di lavoro.
L'orario di lavoro giornaliero, infatti, in alcuni casi, può cadere anche in fasce orarie considerate "notturne" dalla normativa o dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Viene considerato «periodo notturno» l'arco di tempo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (ad esempio, è considerato «periodo notturno» un turno che va dalle 22 della sera alle 6 di mattina del giorno dopo).
Viene considerato «lavoratore notturno» qualsiasi lavoratore che svolga:

  • almeno tre ore del proprio orario di lavoro giornaliero durante il «periodo notturno»;
  • almeno una parte del proprio orario di lavoro durante il periodo notturno, nell'arco dell'anno, secondo le norme definite dai singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
  • un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno durante il «periodo notturno» (in caso di lavoro a tempo parziale, tale limite è ridimensionato in proporzione al numero di ore svolte).

L'orario dei lavoratori notturni non può superare 8 ore medie nell'arco delle 24 ore.
La disciplina di cui sopra non trova applicazione ai dirigenti, al personale direttivo e altri lavoratori aventi potere di determinazione autonoma del proprio tempo di lavoro (come ad esempio: i lavoratori a domicilio, i prestatori di tele-lavoro, i lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose), al personale viaggiante del trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo, ai lavoratori a bordo di navi della pesca marittima.


Requisiti

La normativa indica con chiarezza quali sono i lavoratori che non possono obbligatoriamente essere adibiti al lavoro notturno:

  • le lavoratrici, per il periodo orario che va dalle ore 24 alle ore 6, nel periodo che intercorre tra l'accertamento dello stato di gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino;

La normativa indica anche i lavoratori che non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

  • le lavoratrici madri di un figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, i padri conviventi con le stesse.
  • la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
  • i lavoratori che abbiano «a proprio carico» una persona con disabilità riconosciuta «in stato di handicap» ai sensi della Legge n. 104/1992. 

Nota: in merito al requisito dell'avere a «proprio a carico» il Ministero del lavoro, con la Risoluzione n. 4 del 6 febbraio 2009, ha fornito alcune precisazioni. In particolare il Ministero ha affermato che la definizione "a carico" deve essere ricollegata a quanto disposto dalla Legge n. 104/1992 a proposito della concessione dei permessi lavorativi. Da ciò deriva che la persona con disabilità va considerata «a proprio carico» anche ai fini dell'esenzione dal lavoro notturno quando il lavoratore presti a questi effettiva assistenza.
Il Ministero ribadisce, inoltre, che tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità.

Attenzione: relativamente alle persone con disabilità, la normativa:

  • non richiede di dimostrare la connotazione di «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992);
  • in merito alla locuzione «a proprio carico», la normativa non è chiara in proposito, ma è probabile che si riferisca ad una responsabilità di tipo assistenziale e non in accezione economica (fiscalmente a carico);
  • non propone la formula dell'«esclusività» e della «continuità dell'assistenza», utilizzata come condizione per la concessione, in alcune fattispecie, dei permessi e congedi retribuiti per l'assistenza alle persone con disabilità.

Dove rivolgersi

La richiesta di esonero dal lavoro notturno va presentata al proprio datore di lavoro.
Per quanto riguarda, invece, la certificazione dello stato di handicap (ai sensi della Legge n. 104/1992) deve essere richiesta dalla persona con disabilità o da chi ne fa le veci alla ASL di residenza (v. scheda approfondimento).

Richiesta di accertamento dello stato di handicap


Documentazione da presentare

La normativa non si esprime in merito alla documentazione da presentare al proprio datore di lavoro da parte dei lavoratori che hanno a proprio carico una persona con disabilità (con i requisiti detti sopra).

Fonti normative

Legge n. 903 del 9 dicembre 1977, «Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro».

Legge n. 25 del 5 febbraio 1999, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998».

Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53».

Decreto Legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003, «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro».

Risoluzione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, n. 4 del 6 febbraio 2009, «Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - art. 11, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 66/2003 lavoro notturno - soggetti che hanno "a proprio carico" un soggetto disabile ai sensi della L. n. 104/1992».


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