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Ricorso contro il verbale di accertamento utile alla pensione ordinaria di inabilità e all'assegno ordinario d'invalidità (INPS)

Aggiornato il 30/12/2014 - Letto 20026 volte

Descrizione

La persona con disabilità che ha presentato la domanda per l'accertamento della capacità lavorativa specifica utile alla concessione della pensione ordinaria di inabilità o dell'assegno ordinario d'invalidità, ma che non ritenga adeguato il giudizio espresso dalla Commissione Medica nel verbale, ha diritto a presentare ricorso contro lo stesso.

Infatti, nei casi in cui le domande ottengano esito negativo è possibile presentare ricorso, entro 90 giorni,
dalla comunicazione del rigetto. Il ricorso va presentato, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'INPS;

A partire dal 1° Gennaio 2012 a questa procedura va ad aggiungersi l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio;  l'art. 445-bis del codice di procedura civile prevede che la persona che intende proporre ricorso deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale della provincia di residenza, un'istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che intende far valere davanti al giudice; tale istanza rappresenta atto interruttivo della prescrizione.

Qualora, in particolare, la persona con disabilità proponga giudizio ordinario per il riconoscimento della provvidenza economica senza aver preventivamente promosso l'accertamento o senza averne atteso la conclusione, il Giudice rileva d'ufficio il vizio e assegna alle parti  il termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico o per il completamento dello stesso.

Il Giudice, a seguito della presentazione dell'istanza di accertamento tecnico obbligatorio preventivo,  all'udienza di comparizione, nomina il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), conferendogli l'incarico di espletare la visita medica.

Per effetto dell'art. 38 comma 8 della Legge n.111/2011, alle operazioni peritali partecipa di diritto  il medico legale dell'Istituto, in deroga al comma primo dell'art. 201 c.p.c.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, quindi, deve trasmettere la bozza di  relazione alle parti costituite, nel termine stabilito dal giudice con ordinanza.

Il Giudice, terminate le operazioni peritali, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale le stesse devono dichiarare, con atto scritto depositato in Cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.

In caso di contestazione, la parte che ha depositato dichiarazione di dissenso rispetto all'accertamento del CTU, deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della citata dichiarazione, il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

In assenza di contestazioni il Giudice, con decreto pronunciato fuori udienza entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito dell'eventuale dichiarazione di dissenso, omologa l'accertamento sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU e provvede sulle spese.

Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato, e subordinatamente alla verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica.

Nei casi in cui, pur in presenza di accertamento sanitario favorevole all'interessato, la competente linea di prodotto/servizio accerti che non sussistono gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione o della provvidenza, è necessario che la stessa comunichi alla controparte i motivi del rigetto della domanda di prestazione o provvidenza.


Requisiti

Possono presentare ricorso tutti coloro che non hanno trovato adeguato il giudizio presente nel verbale per l'accertamento delle condizioni di inabilità o invalidità.

Dove rivolgersi

Per presentare ricorso occorre inoltrare lo stessi al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica l'esito.

Il ricorso, comunque indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda; 
  • inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; 
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Laddove l'INPS dovesse respingere il ricorso (o se non dà riscontro entro 90 giorni), è possibile richiedere una perizia al Giudice del Lavoro, rivolgendosi a un avvocato.

 


Documentazione da presentare

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.

Fonti normative

Circolare INPS n. 168 del 30 dicembre 2011, «Accertamento tecnico preventivo obbligatorio - art. 445 bis del codice di procedura civile».

Legge n. 111 del 15 luglio 2011, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria».

Legge n. 335 dell'8 agosto 1995, «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»

Legge n. 222 del 12 giugno 1984: «Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile


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