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L'inidoneità psico-fisica dei dipendenti pubblici

Aggiornato il 8/09/2016 - Letto 12067 volte

Descrizione

Il 7 luglio 2011 è stato approvato dal Governo il regolamento che disciplina i procedimenti previsti dall'articolo 55-octies del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, così come modificate dal Decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Il regolamento, approvato ufficialmente dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 27 luglio 2011 (e in vigore dal 20 ottobre 2011), definisce:

  • Inidoneità psico-fisica permanente assoluta: lo stato di colui che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
  • Inidoneità psico-fisica permanente relativa: lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.

Requisiti

L'accertamento della condizione di inidoneità psico-fisica comporta le seguenti condizioni:

  • L'inidoneità psico-fisica permanente assoluta comporta la risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento).
  • L'inidoneità psico-fisica permanente relativa comporta la messa in atto da parte dell'amministrazione di ogni tentativo di recupero al servizio del lavoratore nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro tipo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando la giustificazione e l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti, ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.


Trattamento pensionistico ed economico

In base alla tipologia di inidoneità accertata, il lavoratore può accedere a trattamenti pensionistici o economici differenti.

Il lavoratore cui è stata riconosciuta l'inidoneità psico-fisica permanente assoluta ha diritto a chiedere la pensione di inabilità, purché abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio.

Per il lavoratore cui è stata riconosciuta l'inidoneità psico-fisica permanente relativa ha due possibilità l'amministrazione ha il dovere di recuperare al servizio il lavoratore, questi ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'area e alla fascia economica di provenienza. Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalità adeguata in base alle risultanze dell'accertamento medico, l'amministrazione colloca il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. La compensazione avviene con la corresponsione di un «assegno ad personam» che è riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.

Attenzione: per i lavoratori con cariche dirigenziali cui viene riconosciuta l'inidoneità psico-fisica permanente relativa, il regolamento prevede che l'amministrazione, previo contraddittorio con l'interessato, revochi l'incarico in essere e, sulla base delle risultanze dell'accertamento sanitario, possa conferire un altro incarico dirigenziale, tra quelli disponibili, diverso e compatibile con l'esito dell'accertamento medico, assicurando, eventualmente, un adeguato percorso di formazione.

Procedura per la valutazione dell'inidoneità

La valutazione dell'inidoneità può essere attivata sia dal lavoratore, sia dal responsabile del personale dell'amministrazione di appartenenza dello stesso.

La valutazione viene effettuata dalle Commissioni mediche militari che possono avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale per specifici accertamenti, analisi o esami.

Procedura attivata dal lavoratore
Il lavoratore può richiedere l'accertamento dell'inidoneità in qualsiasi momento, superato il periodo di prova.

Procedura attivata dalla Pubblica Amministrazione
La Pubblica Amministrazione può procedere ad attivare la procedura per valutare l'inidoneità in diverse situazioni.

Prima situazione: superamento del periodo di comporto della malattia. È il caso in cui il lavoratore in malattia abbia superato il periodo previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per la conservazione del posto di lavoro (il cosiddetto periodo di comporto) e ne abbia chiesto la prosecuzione (per gravi patologia, terapie salvavita, ecc.).

In questa situazione, la Pubblica Amministrazione ha due possibilità:

  • Procedere all'accertamento delle condizioni di salute, dandone preventiva comunicazione all'interessato, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di malattia. In caso di accertata inidoneità psico-fisica permanente assoluta allo svolgimento delle attività lavorative, la Pubblica Amministrazione deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.
  • Procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto, senza richiede l'accertamento dell'inidoneità.

Seconda situazione: valutazione del dirigente di disturbi del comportamento o delle condizioni fisiche. In questa situazione, il dirigente può procedere alla richiesta di accertamento, dandone immediata e contestuale comunicazione al dipendente, qualora valuti in quest'ultimo:

  • la presenza di disturbi del comportamento «gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio»;
  • la presenza  di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

La sospensione cautelare
In presenza della seconda situazione descritta sopra (disturbi del comportamento o delle condizioni fisiche), la Pubblica Amministrazione può disporre la sospensione cautelare del dipendente prima che lo stesso sia sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute.

La sospensione cautelare è preceduta da comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni, può presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicato al lavoratore.

La sospensione può avere una durata massima di 180 giorni, rinnovabile in caso di giustificati motivi. Durante tale periodo, al lavoratore viene corrisposta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia. Nel caso in cui l'accertamento si concluda con il giudizio di piena idoneità, le somme di retribuzione decurtate durante la sospensione vengono reintegrate.

La sospensione cautelare cessa immediatamente se l'accertamento medico non riscontra alcuna inidoneità psico-fisica che costituisca pericolo per l'incolumità del dipendente, dei colleghi e dell'utenza.

La sospensione cautelare può essere disposta anche in caso di mancata presentazione a visita da parte del dipendente, in assenza di giustificato motivo. A livello retributivo, in questo caso viene corrisposta un'indennità pari al trattamento previsto dei contratti di riferimento in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale.

Attenzione: in caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi a visita reiterato per due volte, la Pubblica Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso.


Dove rivolgersi

La segnalazione di sospetta inidoneità psico-fisica deve essere rivolta alle Commissioni Mediche militari che, qualora ritengano necessario, possono avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale per specifici esami, accertamenti o analisi.

Fonti normative

Decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 27 luglio 2011, «Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psico-fisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (collegamento a sito esterno).

Decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» (collegamento a sito esterno).

Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (collegamento a sito esterno).


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